Etna, caos voli: quasi 500mila passeggeri coinvolti. I diritti di chi è rimasto a terra

ETNA VOLI RIMBORSO

L’aeroporto di Catania è tornato operativo, ma l’emergenza non è ancora finita. Ieri, 17 agosto, gli arrivi sono stati limitati a 5 aerei l’ora. E intanto per i viaggiatori colpiti dai disservizi dei giorni scorsi resta aperta la partita di rimborsi e assistenza

L’Etna continua a condizionare il traffico aereo siciliano. Dopo giorni di chiusure e riaperture dell’aeroporto di Catania, la situazione non è ancora tornata alla normalità.

Ieri, 17 agosto, la SAC ha comunicato la chiusura degli spazi aerei relativi ai settori B1 e B2 e la limitazione degli arrivi a cinque aeromobili l’ora fino alle 14, mentre le partenze non risultavano soggette a restrizioni. L’INGV ha segnalato contemporaneamente una nuova bocca effusiva nella Valle del Bove, con una colata lavica, e la prosecuzione dell’emissione di cenere dal cratere della Voragine.

Quasi 500 mila viaggiatori coinvolti

Le dimensioni dell’emergenza sono quelle di una crisi senza precedenti recenti per lo scalo siciliano.

Secondo Reuters, tra il 6 e il 12 agosto erano stati programmati a Catania 1.974 voli: più di un terzo è stato cancellato e circa 630 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti. Migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati, alcuni per giorni, nello scalo. Reuters ha definito l’episodio il più grave che abbia colpito Fontanarossa almeno negli ultimi vent’anni.

Una stima ancora più ampia è stata riportata dal Corriere della Sera: considerando l’offerta di voli nel periodo 7-16 agosto, sarebbero stati poco meno di 500 mila i viaggiatori coinvolti tra cancellazioni e dirottamenti.

sponsor

Un dato dà la misura dello spostamento del traffico sugli altri aeroporti dell’isola: solo a Palermo, secondo RaiNews, dall’inizio della crisi erano transitati oltre 82mila passeggeri di voli originariamente diretti a Catania.

Numeri che spiegano le immagini dei giorni scorsi: passeggeri costretti a dormire negli aeroporti, trasferimenti organizzati con ritardo, voli riprogrammati più volte e viaggiatori costretti a cercare autonomamente alberghi, automobili, taxi o altri mezzi per raggiungere la destinazione.

Ed è proprio su questo terreno che si apre ora la questione dei diritti.

“Circostanze eccezionali”: cosa significa davvero

Il punto spesso fonte di equivoci è quello delle circostanze eccezionali.

La cenere vulcanica che rende pericoloso il volo può effettivamente rientrare in questa categoria. Il Regolamento europeo 261/2004 prevede infatti che, quando la cancellazione è causata da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli, la compagnia possa essere esonerata dalla compensazione pecuniaria prevista in caso di cancellazione.

Ma attenzione: circostanza eccezionale non significa assenza di responsabilità verso il passeggero e, soprattutto, non significa che la compagnia possa lasciarlo senza assistenza.

A chiarirlo in maniera inequivocabile è stata la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 31 gennaio 2013, causa C-12/11, McDonagh contro Ryanair. La vicenda riguardava proprio la cancellazione di un volo conseguente alla chiusura dello spazio aereo provocata dall’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull.

La Corte stabilì che il vettore deve continuare a garantire l’assistenza ai passeggeri anche quando la cancellazione dipende da una circostanza eccezionale. L’obbligo comprende, in relazione alla durata dell’attesa, pasti e bevande e, quando necessario, albergo e trasferimenti.

In altre parole: l’Etna può esonerare la compagnia dal pagamento della compensazione pecuniaria, ma non dall’obbligo di prendersi cura del passeggero.

“Le compagnie aeree, dopo non aver prestato assistenza, stanno iniziando adesso ad opporre dinieghi a rimborsi e risarcimenti, con motivazioni del tutto infondate e pretestuose. Consigliamo pertanto ai consumatori di non arrendersi ed insistere nel reclamare i propri diritti”, ha affermato l’avvocato Carmelo Calì, presidente nazionale di Confconsumatori. L’associazione ha ricordato i diritti dei passeggeri coinvolti.

1. Volo cancellato: rimborso o riprotezione

In caso di cancellazione, il passeggero deve poter scegliere tra:

  • il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non effettuata;
  • un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile;
  • un volo alternativo in una data successiva scelta dal passeggero, compatibilmente con le condizioni previste.

Il rimborso del biglietto e l’assistenza sono quindi diritti distinti. Se il passeggero sceglie il rimborso, naturalmente cambia la situazione rispetto a chi decide di attendere la riprotezione; ma durante l’attesa di una soluzione alternativa l’obbligo di assistenza rimane a carico del vettore.

2. Il costo del trasferimento

Un altro punto particolarmente importante riguarda chi, anziché arrivare a Catania, è stato fatto atterrare in un altro aeroporto siciliano.

Il Regolamento 261/2004 stabilisce che, quando la compagnia offre un volo verso un aeroporto alternativo rispetto a quello indicato nella prenotazione, deve sostenere il costo del trasferimento fino all’aeroporto originario o a un’altra destinazione vicina concordata con il passeggero.

Dunque chi è stato dirottato, per esempio, a Palermo, Trapani o Comiso non dovrebbe essere lasciato a gestire autonomamente il trasferimento fino a Catania.

Se la compagnia non ha organizzato il trasporto e il passeggero ha dovuto provvedere da sé, è importante conservare biglietti, ricevute e fatture di autobus, treno, taxi o autonoleggio e chiederne il rimborso.

Naturalmente le spese devono essere documentabili e ragionevoli rispetto alle circostanze.

3. Hotel, pasti e bevande: l’assistenza resta obbligatoria

Il Regolamento europeo è altrettanto chiaro sull’assistenza.

Il passeggero deve ricevere gratuitamente, in relazione alla durata dell’attesa:

  • pasti e bevande;
  • sistemazione in albergo quando è necessario pernottare;
  • trasporto tra aeroporto e albergo;
  • strumenti per comunicare con terzi.

E la sentenza McDonagh ha stabilito che questo obbligo vale anche quando la causa della cancellazione è una circostanza eccezionale come un’eruzione vulcanica.

La Corte ha inoltre escluso che il diritto all’assistenza possa essere limitato semplicemente perché l’evento si protrae nel tempo o comporta costi elevati per la compagnia.

Per questo chi, nei giorni dell’emergenza Etna, ha dovuto pagare autonomamente un albergo, un pasto o un trasferimento dovrebbe conservare tutta la documentazione e presentare la richiesta alla compagnia.

4. E se non ho più le ricevute?

Non significa automaticamente che ogni richiesta sia persa.

La ricevuta è certamente importante per dimostrare la spesa, ma in una controversia concreta possono essere utilizzati anche altri elementi di prova. È quindi opportuno non rinunciare a priori alla richiesta solo perché manca uno scontrino.

Bisogna però evitare di trasformare questo principio in una garanzia automatica di rimborso: sarà necessario dimostrare, per quanto possibile, la spesa effettivamente sostenuta e la sua ragionevolezza.

5. Risarcimento: attenzione a non confonderlo con la compensazione europea

Qui serve una distinzione importante.

Il Regolamento 261/2004 disciplina rimborso, riprotezione, assistenza e, in determinati casi, compensazione pecuniaria. Il fatto che l’Etna costituisca una circostanza eccezionale può escludere quest’ultima.

Diverso è il tema del risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dal passeggero.

Confconsumatori invita i viaggiatori a valutare anche questa strada, soprattutto nei casi in cui la compagnia non abbia garantito l’assistenza dovuta.

La richiesta, però, va valutata caso per caso: non esiste un automatismo per cui ogni cancellazione causata dall’Etna dia diritto a un ulteriore risarcimento per danno non patrimoniale.

6. Prima la compagnia, poi Enac

Il primo passo consigliabile è presentare un reclamo scritto alla compagnia aerea, descrivendo in maniera precisa ciò che è accaduto e indicando le somme sostenute.

È bene allegare:

  • prenotazione e carta d’imbarco, se disponibile;
  • comunicazione di cancellazione o modifica del volo;
  • eventuale documentazione della riprotezione;
  • ricevute di albergo e ristoranti;
  • biglietti di autobus e treni;
  • ricevute di taxi e autonoleggi;
  • ogni comunicazione intercorsa con la compagnia;
  • fotografie o altri elementi utili a documentare la situazione.

Se la compagnia non risponde o nega diritti previsti dalla normativa, è possibile rivolgersi anche all’Enac, che indica sul proprio sito le modalità di segnalazione per le violazioni del Regolamento 261/2004.

7. E le pratiche commerciali scorrette?

C’è poi un ulteriore profilo da non trascurare.

Se emergessero comportamenti che, oltre al singolo disservizio, possano configurare una pratica commerciale scorretta, ingannevole o aggressiva, il consumatore può valutare una segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

L’Autorità mette a disposizione le informazioni per presentare le segnalazioni e gli strumenti di tutela del consumatore.

Il consiglio ai passeggeri: non fermarsi al primo diniego

È proprio questo il messaggio lanciato da Confconsumatori, che ha messo a disposizione dei viaggiatori lo Sportello del Turista per informazioni e assistenza sui problemi legati al trasporto aereo.

L’associazione invita i passeggeri a non arrendersi davanti ai dinieghi delle compagnie e a verificare concretamente quali diritti siano stati violati.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello del Turista di Confconsumatori: [email protected] – 340 7289212. Lo sportello offre assistenza anche attraverso le sedi territoriali.