
La direttiva Breakfast consente agli Stati Ue di chiamare “marmellata” anche le confetture di fragole, albicocche e altri frutti. La Germania ha scelto di farlo, l’Italia per ora no e sui nosttri scaffali potremmo ora trovare entrambe le diciture
Per decenni abbiamo imparato che marmellata e confettura non sono sinonimi. Almeno per la legge. La prima era riservata ai prodotti a base di agrumi, mentre per fragole, albicocche, pesche, ciliegie e tutti gli altri frutti la denominazione corretta era “confettura”. Una distinzione che spesso sorprendeva i consumatori, abituati nel linguaggio comune a parlare tranquillamente di “marmellata di fragole” o “marmellata di albicocche”.
Ora l’Europa ha deciso di cambiare strada. Con la direttiva Ue 2024/1438, entrata in vigore il 14 giugno, una delle cosiddette direttive Breakfast, gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo della parola “marmellata” anche per le confetture prodotte con frutti diversi dagli agrumi. In altre parole, una “marmellata di fragole” può finalmente diventare una denominazione legalmente ammessa. Ma con una precisazione fondamentale: Bruxelles lo permette, non lo impone, e l’Italia, almeno per ora, non ha scelto di sfruttare questa possibilità. Ma altri paesi, come la Germania, sì.
Perché la marmellata era soltanto di agrumi
La distinzione nasce dalla vecchia direttiva europea 2001/113/Ce. In base a quelle regole, il termine “marmellata” era riservato a una preparazione ottenuta da agrumi, come arance, limoni, mandarini o pompelmi, mentre per gli altri frutti bisognava utilizzare “confettura” o “confettura extra”.
Una distinzione normativa che non ha mai coinciso del tutto con il linguaggio quotidiano. In Italia, come in diversi altri paesi europei, moltissime persone hanno continuato a usare “marmellata” per indicare genericamente qualsiasi preparazione dolce di frutta.
Ed è proprio da questa constatazione che nasce il cambiamento. Nel considerando 28 della nuova direttiva l’Unione europea riconosce esplicitamente che in diverse lingue ufficiali i consumatori utilizzano comunemente “marmellata” e “confettura” in maniera intercambiabile, anche quando il prodotto non contiene agrumi.
La svolta della direttiva Breakfast
La direttiva Ue 2024/1438, approvata il 14 maggio 2024, interviene contemporaneamente sulle norme relative a miele, succhi di frutta, confetture e latte conservato. Da qui il soprannome di “Breakfast Directive”, la direttiva della colazione.
Per quanto riguarda confetture e marmellate, la novità più curiosa è proprio quella linguistica. Il nuovo testo stabilisce che gli Stati membri, per tenere conto dei termini comunemente utilizzati dai consumatori, possono autorizzare sul proprio territorio il termine “marmellata” come denominazione della “confettura”, a condizione che non si tratti di una confettura di agrumi. Lo stesso vale per “marmellata extra” al posto di “confettura extra”.
Significa che una preparazione conforme ai requisiti della confettura di fragole potrà, negli Stati che hanno scelto questa strada, essere venduta come “marmellata di fragole”; quella di albicocche come “marmellata di albicocche” e così via.
Non cambia invece soltanto un nome sulla confezione. Restano infatti precisi requisiti di composizione che distinguono queste categorie dagli altri prodotti spalmabili a base di frutta.
E quella di arance diventa “marmellata di agrumi”
L’apertura del termine “marmellata” agli altri frutti ha costretto Bruxelles a trovare un modo per distinguere la categoria che fino a ieri portava in esclusiva questo nome.
La vecchia “marmellata” diventa quindi “marmellata di agrumi”. La parola “agrumi” può essere sostituita con il nome del frutto utilizzato: continueremo dunque a trovare denominazioni come “marmellata di arance” o “marmellata di limoni”.
La direttiva definisce la marmellata di agrumi come una miscela gelificata di acqua, zuccheri e polpa, purea, succo, estratti acquosi o scorze di agrumi. Per produrre un chilo di prodotto devono essere impiegati almeno 200 grammi di agrumi, di cui almeno 75 grammi provenienti dall’endocarpo.
Più frutta nelle confetture
La Breakfast Directive introduce anche un cambiamento sostanziale nella ricetta. Aumenta la quantità minima di frutta necessaria per utilizzare le denominazioni riservate.
Per la confettura il requisito generale passa da 350 a 450 grammi di polpa o purea per ogni chilogrammo di prodotto finito. Per la confettura extra si sale invece da 450 a 500 grammi di polpa per chilo. Restano soglie particolari per alcuni frutti, come ribes, cotogne, zenzero e frutto della passione.
L’obiettivo dichiarato della riforma è dunque anche quello di aumentare la presenza di frutta e, indirettamente, consentire di ridurre quella degli zuccheri aggiunti.
Le nuove norme si applicano ai prodotti immessi sul mercato o etichettati dal 14 giugno 2026; quelli conformi alle vecchie disposizioni ed etichettati prima di questa data possono continuare a essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.
In Germania sì, in Italia no
Ed è qui che la questione diventa particolarmente interessante. La possibilità di trasformare legalmente una confettura di fragole in una “marmellata di fragole” non opera automaticamente in tutta l’Unione europea.
La direttiva usa infatti il verbo “possono”: spetta a ciascuno Stato decidere se autorizzare questa terminologia.
La Germania ha scelto di farlo. Con la modifica della propria Konfitürenverordnung, entrata in applicazione il 14 giugno 2026, una Erdbeerkonfitüre, ossia una confettura di fragole, può essere venduta anche come Erdbeermarmelade, marmellata di fragole. Da qui le notizie apparse in questi giorni sulla “rivoluzione della marmellata”.
In Italia la situazione è diversa. La Breakfast Directive è stata recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, entrato in vigore il 6 gennaio 2026. Ma il legislatore italiano non ha inserito la possibilità prevista dalla direttiva di chiamare “marmellata” le confetture di frutta diversa dagli agrumi.
Il decreto italiano continua infatti a definire separatamente la “confettura” e la “marmellata di agrumi”. Per la prima stabilisce la nuova quantità minima generale di 450 grammi di polpa o purea per chilogrammo; per la seconda ribadisce che deve essere ottenuta da agrumi.
Dunque, oggi in Italia una confettura di fragole non può ancora essere semplicemente ribattezzata “marmellata di fragole” come denominazione legale di vendita. In Germania sì.
Ma per un prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in Germania interviene l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento Ue 1169/2011, che stabilisce espressamente:
«È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione».
Quindi una Erdbeermarmelade tedesca può essere commercializzata anche in Italia mantenendo la denominazione ammessa in Germania. Inevitabile, dunque, che questi cambiamenti locali possano produrre confusione nei consumatori anche se il regolamento Ue 1169/2011 sull’informazione ai consumatori in caso di possibile confusione impone di aggiungere informazioni descrittive nelle immediate vicinanze. Inoltre le informazioni obbligatorie devono essere espresse in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori del paese in cui il prodotto è venduto.









