Il flop del registro delle opposizioni: che fare se il telemarketing non si ferma

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L’iscrizione al registro pubblico delle opposizioni garantisce al consumatore di non ricevere telefonate indesiderate: cosa fare se il telemarketing non si ferma? 

Dallo scorso luglio è possibile iscrivere nel registro pubblico delle opposizioni anche i telefoni cellulari. Con l’inserimento del proprio numero di cellulare nel registro, oltre all’estensione del diritto di opposizione a tutte le numerazioni telefoniche nazionali sia fisse che mobili, si ottiene anche che i sistemi automatizzati di chiamata o di chiamate senza l’intervento di un operatore, devono rispettare la volontà espressa dai consumatori. Una volta iscritti, i cittadini hanno diritto, dopo 15 giorni, a non essere più contattati per chiamate a scopo promozionale provenienti dall’Italia. Restano poi concesse anche le telefonate da parte delle aziende con le quali si ha un contratto attivo o quelle a cui si è fornita la specifica indicazione a ricevere comunicazioni di natura commerciale e promozionale.

Insomma, da una misura che avrebbe dovuto porre fine alle telefonate commerciali indesiderate, l’estensione del registro delle opposizioni si è trasformato in un bluff con grande delusione di tutti quesi consumatori che avevano sperato nella svolta a tutela della loro privacy. Cosa fare, dunque, se si è iscritti al registro pubblico delle opposizioni, ma i call center continuano a chiamare?

Il registro pubblico delle opposizioni non funziona

Stando a quanto riportato da “Today”, almeno un consumatore su due continua a ricevere chiamate dai call center malgrado sia regolarmente iscritto al registro pubblico delle opposizioni. Questo accade per diverse ragioni.

Molte di queste chiamate provengono da call center stranieri, ai quali non si applica la normativa italiana in tema di telemarketing, e da sistemi automatizzati che usano numeri fittizi così da non essere rintracciati e non incorrere nelle sanzioni di legge. Inoltre, l’operatore fa leva sulla scarsa attenzione al tema da parte del suo interlocutore fingendo, talvolta, di non sapere dell’esistenza del registro oppure interrompendo bruscamente la chiamata.

La legge, inutile dirlo, non prevede questo, ma anzi obbliga l’operatore stesso ad effettuare un controllo precedente alla chiamata per verificare lo status del consumatore.  I numeri presenti nel registro non possono essere contattati. La falla può però essere quella che le società non riescono a consultare in tempo reale gli aggiornamenti mensili e quindi probabilmente qualche numero che è iscritto da poco può sfuggire al blocco delle chiamate. Un problema che potrebbe essere eventualmente risolto.

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Ci sono poi altri casi in cui, malgrado l’iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, si possano ricevere delle telefonate a scopo promozionale. Più nello specifico si tratta delle situazioni in cui viene dato il consenso da parte del consumatore stesso. L’esempio tipico si verifica quando il cittadino effettua un acquisto e, in base ad un consenso prestato, acconsente al trattamento dei suoi dati a fini commerciali. La telefonata promozionale è dunque da considerarsi come legittima. Se, invece, la chiamata arriva da aziende terze alle quali si è certi di non aver fornito i propri dati, si avrà diritto a manifestare il proprio dissenso.

Chi continua a ricevere telefonate indesiderate malgrado sia iscritto al registro pubblico delle opposizioni può porre rimedio a tale situazione facendo valere i propri diritti di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento e cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto. Di fatto il consumatore potrà accedere nella pagina del Garante della privacy per azzerare o modificare tutti i consensi dati in precedenza.

Gli obblighi per i call center

Prima di vedere come far cessare del tutto le telefonate indesiderate, è bene ricordare che anche i call center sono soggetti ad alcuni obblighi previsti dalla legge che, almeno su carta, dovrebbero evitare il cosiddetto telemarketing selvaggio. Ecco dunque che, prima di effettuare un telefonata, gli operatori dovranno:

  • accertarsi che il consumatore contattato non sia iscritto al registro pubblico delle opposizioni;
  • rendere visibile il numero da cui chiamano. No dunque a telefonate con numeri anonimi o criptati;
  • indicare con la massima precisione al momento della chiamata che i dati personali del contattato sono stati estratti dagli elenchi di abbonati avendo poi cura di fornire agli stessi le indicazioni utili per l’eventuale iscrizione nel registro delle opposizioni.

Il reclamo al Garante della privacy

Nei casi in cui, malgrado l’iscrizione nel registro delle imprese e l’azzeramento dei propri propri consensi si continuino a ricevere delle telefonate indesiderate, sarà possibile per il consumatore rivolgersi direttamente al Garante della privacy presentando un reclamo o una segnalazione. Anche in questo caso c’è un modulo da compilare, al quale andrà allegata la prova delle telefonate ricevute e dell’avvenuto esercizio dei diritti, ovvero dell’invio all’operatore economico del modello per chiedere l’azzeramento o la modifica dei consensi dati. Sarà dunque sufficiente allegare la copia della Pec, dell’e-mail o della ricevuta della raccomandata o del fax. Una volta inviata tutta la documentazione, sarà compito dal Garante della privacy effettuare tutti i dovuti controlli.

Si ricorda che il modello di segnalazione può essere inviato:

  • tramite fax al numero 06.69677.3785;
  • tramite e-mail all’indirizzo [email protected]
  • tramite Pec all’indirizzo [email protected];
  • tramite raccomandata indirizzata a: “Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma”.

Le sanzioni

Il nostro ordinamento tutela i consumatori iscritti al registro pubblico delle opposizioni prevedendo delle pesanti sanzioni per chi non dovesse rispettare le norme previste. Più nello specifico, in caso di violazione del diritto di opposizione, le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Come iscriversi al registro pubblico delle opposizioni

Dopo il quadro fornito su come tutelarsi in caso in cui non venga rispettato il proprio diritto di opposizione, si ricordano le modalità con le quali i consumatori possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni. Queste, con l’estensione anche ai numeri di cellulare, sono state semplificate e possono avvenire:

  • attraverso il modulo presente sul sito internet https://registrodelleopposizioni.it/;
  • contattando il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e lo 06 42986411 per i cellulari;
  • inviando il modulo digitale richiesto all’indirizzo email: [email protected].

Si precisa che, in caso di richiesta sul sito internet precedentemente indicato, sarà necessario accedere in una delle due sezioni del sito a seconda del tipo di richiesta che si intende presentare. Le due sezioni sono rivolte al cittadino o all’operatore:

  • nel primo caso occorre cliccare o su “Iscriviti” e su “Gestisci l’iscrizione”;
  • nel secondo caso l’operatore procede inserendo i propri dati per consultare il registro per specifiche aree o tematiche. Il fine è quello di consentire agli operatori di comunicare la lista con i dati dei cittadini che si intende contattare e, attraverso un’analisi incrociata messa in atto dal gestore del registro stesso, fornire allo stesso operatore la lista di coloro che possono ricevere la chiamata in quanto non iscritti al registro.