Telemarketing, da paladini a “scocciatori”: maxi multa ad Altroconsumo

TELEMARKETING ALTROCONSUMO

Il Garante della Privacy ha multato per 100mila euro Altronconsumo per telemarketing. All’origine della vicenda, la denuncia di una utente vittima di una telefonata promozionale indesiderata proprio da parte dell’associazione dei consumatori

Da paladini dei consumatori a multati per telemarketing: Altroconsumo è stato sanzionato dal Garante della Privacy per 100mila euro per una telefonata promozionale indesiderata, sulla cui numerazione e il consenso ad essere contattati, la società ha “posto in essere una limitata attività di controllo”.

Tutto nasce da un reclamo presentato da una consumatrice al Garante il 16 luglio 2021 nel quale lamenta di essere stata raggiunta il 25 settembre 2020 da una “telefonata promozionale indesiderata effettuata per conto di Altroconsumo Edizioni S.r.l. e proveniente da un’utenza telefonica (n. 0312270026) che è risultata intestata alla società 8Mila S.r.l. Digital Contact Solutions”.

La signora contatta Altroconsumo e viene a conoscenza che il suo numero è finito tra quelli contattabili per fini commerciali nel data base della società tedesca Toleadoo GmbH, società di cui Altroconsumo si avvale “per reperire liste di utenti verso cui indirizzare le proprie promozioni”. In quella lista la signora ci è finita “in data 2016-09-08 23:34:41 in occasione dell’iscrizione della medesima al concorso www.vincitore-selezionato.it” uno dei tanti che ci arrivano via mail o tramite sms. Secondo Altroconsumo “in tale circostanza la signora avrebbe espresso il proprio ‘consenso per finalità di marketing e per la cessione dei dati a terzi’”. Ma la consumatrice contesta di aver espresso il suo consenso al trattamento dei dati personali e quindi a ricevere telefonate di telemarketing. E così ha presentato un reclamo al Garante della Privacy.

Mancato consenso

Si legge nel dispositivo della sanzione: “In risposta alle osservazioni sollevate dalla reclamante (la signora, ndr) in ordine alla mancata acquisizione di un consenso al trattamento dei dati personali (dal momento che, dallo screen shot di registrazione al concorso inviato dalla controparte, non risultano spuntate le caselle in corrispondenza dei consensi richiesti), Altroconsumo, con note del 22 e 26 ottobre 2020, ha affermato che “il consenso ai fini dell’e-commerce viene provato abbinando l’indirizzo IP con la data e l’ora esatta in cui l’utente ha completato la procedura di registrazione (per esempio cliccando sul tasto “conferma”, “invia” o simili)”.

Secondo il Garante però le prove prodotte da Altroconsumo non sono sufficienti a dimostrate l’acquisizione del consenso: “Con riguardo alla liceità dei consensi espressi dall’interessata in sede di registrazione al sito www.vincitore-selezionato.it, si rappresenta preliminarmente che è da ritenersi errata la convinzione che l’indirizzo IP abbinato a data e ora di registrazione dell’utente al sito internet provino l’espressione di una volontà da parte degli interessati. La documentazione del consenso tramite l’indicazione del solo indirizzo IP è una modalità che il Garante ha già ritenuto insufficiente a certificare la volontà inequivocabile degli interessati”.

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Su 2,7 milioni di contatti solo 5 controlli

C’è però un altro aspetto in questa vicenda che ha pesato sulla sanzione: il controllo da parte di Altroconsumo sul data base delle persone da contattare. Il Garante nel corso del procedimento ha voluto verificare se le criticità segnalate “possano essere attribuite ad episodiche condotte o ad anomalie di sistema”. Ne ha chiesto conto alla società editrice che il 15 ottobre 2021 specifica “di effettuare controlli a campione delle utenze telefoniche fornite dal Partner (“normalmente 5 numerazioni”) e di procedere con la deduplica di tali liste al fine di escludere da queste i numeri non contattabili (ad esempio, le numerazioni per le quali l’interessato avesse espresso una opposizione al trattamento per finalità promozionali e le utenze già utilizzate nei precedenti 6 mesi, come accaduto per il numero telefonico della signora)”. Inoltre, Altroconsumo “ha precisato di aver gestito da gennaio a dicembre 2020 ‘circa 2.698.000 contatti telefonici da cui sono derivati 22.317 soci'”.

La sproporzione tra la mole dei contatti telefonici – circa 2,7 milioni – e  l’esiguità dei controlli a campione –  5, cinque, numerazioni – non lascia indifferente il Garante nel valutare la sanzione. Scrive il Garante: “Pur riconoscendo che la descritta attività di verifica, se effettuata su campioni significativi, è potenzialmente idonea a prevenire la circolazione di dati personali senza il prescritto consenso – deve evidenziarsi che, in concreto, il controllo di sole cinque numerazioni (anche se presumibilmente ripetuto più volte nel corso di un anno con diverse numerazioni) rispetto alla mole delle utenze utilizzate per finalità di marketing (come dimostrano i dichiarati 2.698.000 contatti telefonici effettuati), non appare sufficiente a garantire un livello di tutela adeguato, riducendo il controllo quasi ad un mero formalismo. Tale circostanza solleva dubbi in merito alla gestione di tutte le ulteriori utenze utilizzate nell’attività promozionale di Altroconsumo“.

Le aggravanti e la sanzione

Rinvenendo violazioni al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, il Garante, seppur riconoscendo “l’impegno manifestato di implementare alcune misure correttive come ad esempio quella di aumentare in modo significato la quantità di utenze da verificare per l’attività di marketing”, ha applicato la sanzione di 100mila euro ad Altroconsumo. Nel multare l’associazione dei consumatori, la Privacy ha tenuto in considerazione anche “le seguenti circostanze aggravanti:

1. la gravità della violazione, dal momento che il trattamento, pur non essendo assistito dalle necessarie garanzie, ha riguardato numerosissime utenze mobili (2.698.000 contatti telefonici da cui sono derivati 22.317 soci) (lett. a);

2. la natura colposa della violazione considerato che il titolare del trattamento ha posto in essere una limitata attività di controllo sull’attività dei fornitori di liste di numerazioni, pur avendone la possibilità (lett. d)”.

La posizione di Altroconsumo

L’associazione ci ha inviato questo testo per spiegare la propria posizione: “Altroconsumo è da sempre in prima linea e quotidianamente lavora al fianco del Garante per la protezione dei dati personali al fine di promuovere il valore dei dati e la privacy nel mercato.

Siamo quindi rammaricati per quanto capitato nella vicenda che ha riguardato la consumatrice.

Di fronte ad una normativa di settore divenuta ormai molto ampia e complicata nella sua applicazione, la nostra Organizzazione è e resta fortemente impegnata nell’adottare criteri di qualità e prassi virtuose, in primis nelle attività di marketing, nel primo interesse del consumatore.

Nonostante ciò, in questo caso, il Garante ha ritenuto che i nostri sforzi non siano stati sufficienti e ci ha sanzionato.

Come Organizzazione di consumatori seria e responsabile, non possiamo che avere il massimo rispetto per le valutazioni del Garante, anche e soprattutto quando riguardano noi.

Per questa ragione, abbiamo deciso di non contestare il provvedimento e abbiamo già pagato la sanzione prevista.

Il Garante, a fronte del nutrito confronto nel merito avuto in questi due anni, è stato molto severo nel giudicare Altroconsumo: confidiamo, ma siamo certi, che l’Autorità vorrà dunque adottare lo stesso rigore anche in altre situazioni, nel più generale prosieguo della sua azione istituzionale, rispetto alla quale confermiamo sin d’ora che non mancherà il supporto di Altroconsumo.

Per quanto ci riguarda, continueremo a lavorare con ancora più determinazione nel percorso di miglioramento già intrapreso prima di questa vicenda e della sanzione che ne è scaturita, portando avanti con coerenza l’approccio etico e responsabile che incarna la nostra missione e nostri valori a supporto dei consumatori”.