Origliare una conversazione? Non è violazione della privacy

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Il reato di violazione della privacy: quando si configura e quando no. Una guida alle attività, anche quotidiane, che possono costituire un illecito

La privacy delle persone oggi ha un valore maggiore rispetto al passato. I cittadini hanno maggiore consapevolezza sui rischi connessi alla violazione della privacy al di là del fatto che si tratta di un vero e proprio reato. Tuttavia, non è sempre chiaro quali siano i comportamenti che davvero fanno scattare il reato e quali invece no. È quello che cerchiamo di chiarire in questo articolo.

Violazione della privacy: quando si configura un reato

Per comprendere a pieno quando si verifica un illecito di violazione della privacy, può essere utile analizzare una serie di situazioni che si verificano nella vita di tutti i giorni e analizzare se tali fattispecie possano portare, o meno, ad un reato.

Violazione privacy: l’installazione di telecamere

Il primo caso di cui ci occupiamo è l’installazione di telecamere fuori dalla propria porta di casa. Si tratta di un atto considerato sempre lecito e che, pertanto, non richiede un’autorizzazione dall’assemblea condominiale o da parte delle autorità. Si sottolinea, inoltre, che in questi casi la legge non obbliga all’affissione di un cartello che avvisi della presenza delle telecamere. Requisito fondamentale, però, è che le telecamere non riprendano le aree comuni del condominio (scale, ascensore, androne), ma si limitino soltanto ad inquadrare l’entrata della propria abitazione. Se ne deduce che le telecamere non dovranno essere utilizzate come un metodo di controllo degli altri condomini, ma solo come una forma di tutela della propria abitazione. Qualora queste linee guida non dovessero essere rispettate, potrebbe configurarsi il reato di illecite interferenze nella vita altrui. Stesso discorso vale per chi, al fine controllare il coniuge o il convivente, decida di installare un telecamera all’interno dell’abitazione senza informare l’altra parte. Si ricorda inoltre che se la telecamera è posta al di là del recinto di un’abitazione privata, come una villa, e riprende la strada pubblica (dove potrebbero passare delle persone), è necessario che chi installa le telecamere provveda anche ad esporre un cartello relativo alla presenza dei dispositivi di ripresa.

Le telecamere nei luoghi di lavoro

Ci soffermiamo ora sul caso in cui le telecamere vengano installate in un luogo di lavoro. In tale circostanza i dispositivi possono essere installati solo nel caso in cui si sia stata raggiunta un’intesa con i sindacati aziendali o con l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Le telecamere sui luoghi di lavoro, inoltre, possono perseguire solo tre principali obiettivi:

  • quelli produttivi e organizzativi, come nel caso in cui con i dispositivi si possa apprendere della presenza in un negozio del cliente;
  • di sicurezza del lavoro, con i dispositivi che fungono da disincentivo a rapine e furti;
  • di tutela del patrimonio aziendale, per evitare che si verifichino dei taccheggi.

Come evidente, dunque, le telecamere non potranno mai e poi mai essere installate in un luogo di lavoro per controllare il lavoro dei dipendenti. Quest’ultimi, inoltre, dovranno essere sempre informati della presenza dei dispositivi (anche solo con un avviso esposto), ma non è necessario che diano tutti la loro autorizzazione all’installazione.

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Telecamere nascoste nei luoghi di lavoro

Come detto, il datore di lavoro deve rispettare delle regole per installare le telecamere in un luogo di lavoro, e non può utilizzare le registrazioni come prova per licenziare un dipendente. La legge prevede tuttavia un caso in cui l’azienda possa provvedere all’installazione delle telecamere nascoste senza dover avere l’autorizzazione dei sindacati o dell’ispettorato. Si tratta, più nello specifico, dei casi in cui ci sia il forte sospetto (fondato o non) che un dipendente stia commettendo un grave illecito ai danni dell’azienda. Tale fattispecie prende il nome di controllo difensivo e il caso tipico di esempio è quello di un cassiere che intasca parte del denaro ricevuto o dei furti della merce esposta.

Le registrazioni vocali

Altra situazione nella quale si può configurare un reato di violazione della privacy è quella relativa alla registrazione di una conversazione. In questi casi non vi è un illecito, ma solo se chi viene registrato non si trovi:

  • all’interno della propria abitazione o nelle strette adiacenze, come il giardino o il garage;
  • nel proprio negozio o ufficio privato;
  • nella propria automobile.

È inoltre previsto che chi pone in essere la registrazione partecipi attivamente e, dunque, che non stia zitto, e che la sua presenza fisica venga avvertita dall’intercettato.

Diverso è, invece, il caso della registrazione di una telefonata. Questa, infatti, è sempre legale, anche quando non si avverte l’altro della registrazione o il registrato parla da casa sua, dal suo ufficio privato o dall’automobile. La stessa disciplina si applica ai casi di videochiamate, comprensive, dunque, di immagini.

Registrare una telefonata è lecito, mentre non lo è affatto farla ascoltare ad un’altra persona senza che venga avvisato il registrato. Ecco dunque che l’uso del vivavoce per rendere pubblica la confessione altrui rappresenta un atto illegittimo e costituisce una vera e propria violazione della privacy.

Violazione della privacy: le email e le chat

In merito alla privacy, con le email si segue l’indirizzo già previsto per la corrispondenza cartacea, con l’aggiunta di alcuni casi specifici. Ecco dunque che non si potrà inoltrare a terze persone un email, senza il consenso di tutti i partecipanti alla conversazione. Lo stesso discorso viene applicato anche per le chat, da intendersi come una forma di corrispondenza privata.

Violazione della privacy: le foto

In merito alle foto, la legge parla molto chiaro: non è infatti possibile immortalare una persona in strada senza il suo esplicito consenso. Tale situazione ha tuttavia delle deroghe:

  • la persona ripresa partecipa ad una manifestazione o ad altri eventi pubblici;
  • la persona in foto non è il soggetto principale della foto.

Per fotografare un persona serve dunque il consenso, ma anche in presenza di questo, non si ha il diritto di pubblicarla senza un’altra specifica autorizzazione.

Altri casi specifici sulla violazione della privacy

Fin qui ci siamo occupati principalmente di registrazioni video, vocali e di immagini, ovvero di situazioni che richiedono l’ausilio di uno strumento tecnico per poter essere svolte. Ora, invece, ci addentriamo in casi che possono riguardare la vita di tutti i giorni e che, in alcuni fattispecie, portano al reato di violazione della privacy.

Partiamo dal semplice origliare una conversazione. Tale pratica non è mai considerata illegale, visto che si parte dall’assunto che chi vuole mantenere il riserbo su alcune situazioni personali, dovrebbe essere il primo a non comunicarle ad alta voce.

Diverso è, invece, il caso di chi spia il proprio vicino di casa. In tali situazioni chi si affaccia e vede dalla finestra cosa accade nella casa del dirimpettaio non commette un illecito, ma violerebbe la privacy altrui qualora decidesse di riprendere cosa vede con mezzi digitali e teleobiettivi, ovvero strumenti che potenziano la normale vista umana. Sempre in tema di vicini, potrebbe capitare che qualcuno controlli la posta ricevuta da chi abita nel suo stesso palazzo. In questi casi la legge non prevede che si verifichi una violazione della privacy, che invero si configurerebbe solo nel caso in cui un condomino estraesse la posta dalla cassetta delle lettere, la aprisse o la distruggesse. Ecco dunque che chi, inavvertitamente o volontariamente, estrae una lettera nella cassetta delle poste e non la manomette, non incappa in un reato.

Molta attenzione in tema di privacy è rivolta ai social network e al mondo digitale. Iniziamo subito col dire che nessuno, ivi compreso un coniuge, ha il diritto di entrare negli account social e di posta elettronica di altre persone. Non è dunque possibile neanche spiare il cellulare del coniuge o del partner convivente, con la Cassazione che ha deciso che strappare di mano il cellulare al proprio partner per controllarlo possa integrare il reato di rapina. Sempre in tema di telefoni, si ricorda che il numero di una persona viene inteso come un dato sensibile, motivo per il quale chi gira il contatto di un soggetto terzo ad amici, colleghi o parenti, deve sempre ottenere l’autorizzazione da parte del titolare del numero.

In ultimo, ci occupiamo dei pettegolezzi, ovvero di quelle conversazioni che avvengono spesso tra amici nelle quali vengono rivelati dei dettagli relativi alla vita di altre persone. In questi casi si possono configurare i presupposti per il reato di diffamazione, ma non quello di violazione dell’altrui privacy. Alcune eccezioni, invece, riguardano il pettegolezzo inerente l’orientamento sessuale di una persona o il suo stato di salute. In questi casi, infatti, è ipotizzabile una violazione della privacy che dà diritto a ottenere il risarcimento.