
La Corte di Cassazione ha smontato l’interpretazione della Convenzione di Montreal che fanno alcune compagnie aeree per non rimborsare il passeggero secondo cui il modulo Pir compilato in aeroporto non è sufficiente a formalizzare il reclamo
Bagaglio smarrito (o consegnato in ritardo)? Per ottenere il rimborso non bisogna più inviare un reclamo formale alla compagnia aerea, ma è sufficiente il modulo compilato anche direttamente in aeroporto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza che segna un punto importante a favore dei passeggeri dei voli e contro le interpretazioni più rigide adottate da alcune compagnie aeree. Con l’ordinanza n. 8584 del 7 aprile 2025, la Corte ha affrontato il tema della validità del Pir (Property Irregularity Report), il modulo compilato in aeroporto quando un bagaglio non arriva a destinazione, e delle successive richieste di rimborso.
Il caso del rimborso negato … per i 21 giorni previsti dalla Convenzione di Montreal
I giudici entrano nel merito di una vicenda che riguarda due passeggeri che avevano chiesto a una compagnia aerea low cost (Eurowings GmbH) il rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo nella riconsegna del bagaglio avvenuto nel 2018 sulla tratta Catania – Düsseldorf – Copenaghen. La compagnia aveva rifiutato il pagamento sostenendo che i viaggiatori non avessero rispettato i termini previsti dalla Convenzione di Montreal del 1999, il trattato internazionale che disciplina anche i diritti dei passeggeri in caso di smarrimento o ritardo dei bagagli. Secondo la compagnia, il modulo Pir compilato in aeroporto non sarebbe stato sufficiente a formalizzare il reclamo, perché mancava una successiva contestazione formale entro 21 giorni dalla restituzione del bagaglio.
La Corte ha ribaltato questa interpretazione. Secondo i giudici, il Pir contiene già tutti gli elementi necessari per segnalare ufficialmente il problema: identifica il passeggero, il volo e il disservizio subito. Inoltre, la successiva email inviata dai passeggeri alla compagnia era sufficiente a manifestare in modo chiaro la volontà di ottenere il rimborso. Per la Cassazione, dunque, non conta tanto la forma del reclamo quanto il suo contenuto sostanziale. Se dalla comunicazione emerge chiaramente la richiesta del passeggero e il riferimento al disservizio subito, il diritto al risarcimento non può essere negato per mere questioni burocratiche. La sentenza richiama l’articolo 31 della Convenzione di Montreal, secondo cui il passeggero deve presentare reclamo entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio in caso di ritardo.
Tuttavia, precisano i giudici, non è necessario utilizzare formule particolari o inviare comunicazioni solenni: anche una email può avere pieno valore giuridico, purché consenta alla compagnia di comprendere con chiarezza il problema e la richiesta avanzata.
Una decisione importante per i consumatori
L’ordinanza rappresenta una decisione significativa per i diritti dei viaggiatori, spesso alle prese con procedure complesse e richieste formali utilizzate dalle compagnie per respingere i rimborsi. La Cassazione chiarisce che il passeggero non deve essere penalizzato da eccessivi formalismi, soprattutto quando ha già segnalato tempestivamente il disservizio e manifestato la volontà di ottenere il risarcimento. Per i consumatori, la decisione rafforza quindi la possibilità di far valere i propri diritti anche attraverso strumenti semplici e immediati, come una comunicazione via email.









