Il ritardo di 6 ore? Non lo paghiamo perché compagnia extraUe. Le scuse di Atlantic Airways

ATLANTIC AIRWAYS RITARDI

Tre lettori debbono subire un ritardo di oltre 6 ore e perdono la coincidenza a Copenhagen. Costretti a ricomprare il biglietto chiedono all’Atlantic Airways il rimborso. Ma la compagnia nega, spiegando che è extraUe e non deve rispettare i Regolamenti europei. Ma Atlantic dimentica la Convenzione di Montreal

Caro Salvagente, il 27 agosto il volo Atlantic Airways, RC 450 delle ore 8:20 Vagar (Isole FAroe) – Copenhagen  su cui ero prenotata insieme ad altri due familiari, ha subito dopo numerosi annunci, un ritardo di oltre 6 ore.

In coincidenza avevamo dei biglietti sul volo SAS, SK 691 da Copenhagen a Roma , considerato il ritardo e l’impossibilità di poter riuscire ad arrivare in tempo, interpellata la SAS alle 14:30, ci siamo trovati costretti per rientrare in Italia a ripagare 3 biglietti per un volo SAS in partenza il giorno successivo.

Al nostro arrivo a Copenhagen il volo SK691 aveva un ritardo di 1 ora e 40 minuti (non comunicatoci dalla SAS se non con una mail alle 18:38) e quindi eravamo ancora in tempo per poterlo prendere.

Abbiamo così chiesto alla  SAS di rimborsare i biglietti del giorno dopo ma ci è stato risposto  che non era possibile,  la scelta offerta era  solo tra essere inseriti nuovamente sul nostro volo del 27/8 ,oppure viaggiare il giorno seguente con i nuovi biglietti ma in ambedue i casi con conseguente perdita di una delle cifre pagate per i due diversi voli.

Al rientro ho chiesto alla Atlantic Airways una compensazione per il ritardo in base al regolamento Europeo  EU 261 ma ho scoperto invece amaramente di non averne diritto.

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Il motivo è che il Regolamento EU 261 tutela i diritti dei passeggeri aerei  di un  volo che arrivi in UE con provenienza da un paese extra UE ( Isole Faroe) solo se gestito da una compagnia aerea dell’UE ma non si applica invece se questa è una compagnia extra UE, come nel nostro caso è l’Atlantic Airways.

Se però il volo fosse partito dall’UE con destinazione in un paese extra UE le norme si sarebbero applicate anche se volo fosse stato operato da una compagnia extra UE.

Mi chiedo il perché di questa disparità di tutela dei diritti dei passeggeri aerei e perché nessuno deve assumersi la responsabilità dei disagi che abbiamo subito.

Lettera firmata

Cara lettrice, Atlantic Airways conosce bene il Regolamento comunitario n. 261/2004 ma dimentica la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che si applica al caso in esame. Le Isole Faeroer, dove ha sede la compagnia, non fanno certamente parte dell’Unione Europea ma, pur godendo di ampia autonomia, fanno parte del Regno Unito di Danimarca e quindi Atlantic Airways è una compagnia aerea della Danimarca, Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal. Tale trattato multilaterale ha realizzato una tutela uniforme degli interessi dei passeggeri del trasporto aereo internazionale . In particolare, la Convenzione all’art. 19, nell’ipotesi in cui si verifichi un ritardo del volo aereo, pone una presunzione di responsabilità in capo al vettore che è idonea a fondare, altresì, il diritto del passeggero ad ottenere il risarcimento dei danni per il semplice verificarsi del ritardo del volo ed a prescindere dalla durata dello stesso.

La medesima Convenzione, al primo comma del successivo articolo 22, prevede come limite di risarcimento per passeggero la somma di 4150 diritti speciali di prelievo, che sono una valuta teorica utilizzata come unità di conto dal Fondo Monetario Internazionale, equivalenti oggi ad euro 5.625,88.

I tre passeggeri hanno quindi diritto ad essere risarciti innanzitutto del danno patrimoniale subito per tutte le spese che sono stati costretti a sostenere per rientrare in Italia. E quindi quelli indicati dalla passeggera per l’acquisto dei nuovi biglietti ma eventualmente anche altri, quali ad esempio albergo, pasti, spostamenti con taxi o mezzi pubblici. L’unico onere è quello di provare l’esborso con le relative fatture o ricevute dei pagamenti. Inoltre i passeggeri possono chiedere anche il danno non patrimoniale per tutti i disagi subiti a causa del ritardo in quanto la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che all’interno dei massimali previsti dalla Convenzione di Montreal devono ritenersi compresi sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. Questi ultimi si potrebbero quantificare avendo come parametro di riferimento gli importi della compensazione pecuniaria, che sarebbe spettata in caso di applicazione del Regolamento comunitario 261/2004. E quindi ritenuto che la lunghezza della tratta del volo in questione Vagar (Isole FAroe) – Copenhagen è inferiore a 1500 km la somma di euro 250 a persona.

Ai passeggeri è consigliabile quindi insistere nella richiesta inviando nuovo reclamo invocando la Convenzione di Montreal e chiedendo tutte le predette somme.

Infine una considerazione. Questa vicenda insegna che le disavventure dei cittadini sui disservizi aerei non hanno confini e conferma, purtroppo ancora una volta, che le compagnie aeree, europee o non europee, fanno a gara tra loro nel negare i diritti ai passeggeri, avvalendosi di tutte quelle eccezioni (in questo caso l’inapplicabilità del Regolamento comunitario n. 261/2004) finalizzate solo a sfiancare i consumatori per farli desistere.