La pubblicazione di foto di minorenni senza il consenso è reato?

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La pubblicazione di foto di minorenni senza il consenso è reato? La materia è molto complessa. I minori dai 14 anni in su possono pubblicare proprie foto sui social e su internet senza il consenso dei genitori. Ma è opportuno fare attenzione. 

 

Cosa si rischia a pubblicare le foto di altre persone?

Partiamo dalle basi. Colui che decide di pubblicare una foto altrui, senza il dovuto consenso e/o per fini di lucro, è punito ai sensi dell’articolo 167 del Decreto Legislativo numero 196 del 2003. Commette il reato di trattamento illecito di dati con la reclusione da 6 mesi fino a 3 anni. Questo a prescindere dall’età del soggetto ritratto o ripreso in video e poi divulgato.

Pubblicazione foto di minori: cosa dice la legge

Cominciamo dal principio del diritto. Sia le fonti del diritto nazionale, che quelle internazionali, tutelano il minore sulla base di convenzioni, leggi internazionali e locali.

La prima conquista civile sul piano internazionale risale al 20 novembre 1989, data in cui l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. Il regolamento è stato ratificato in Italia con l’approvazione della legge del 27 maggio 1991, la numero 176.

Quattro anni prima, nel 1987, a Bologna era stato fondato il Telefono Azzurro, una onlus italiana nata con lo scopo di difendere i diritti dell’infanzia e dei minorenni.

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È in quegli anni che si forma una coscienza e si mettono le radici per una futura maggiore tutela dei minorenni in ogni campo. È proprio in quegli anni che in Italia esplode il fenomeno delle televisioni commerciali, con la conseguente esposizione mediatica incontrollata dei bambini e la strumentalizzazione dei problemi dei minori, per farne spettacolo o speculando sulle problematiche per suscitare pericoloso sensazionalismo.

Non a caso nel 1990 sarà approvata la Carta di Treviso, frutto di un protocollo siglato tra Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono Azzurro con l’intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta, da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall’altra pone l’accento sulla responsabilità che tutti i mezzi d’informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti appieno l’immagine di bambini e adolescenti. Alla base c’è il principio di difendere l’identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l’armonioso sviluppo psichico. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali nella società.

La Carta di Treviso diventerà parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista solo nel 2016, dopo episodi gravi di cronaca, dopo ripetute violazioni dei diritti e mancata tutela dell’immagine dei minorenni.

Anche il diritto di cronaca, nel giornalismo, in molte circostanze passa in secondo piano rispetto alla tutela dell’immagine e al necessario oblio del minorenne.

Il bambino, l’adolescente, il minorenne ha perciò diritto alla protezione della legge contro ogni forma di interferenza, speculazione, esposizione dell’immagine.

Nel caso specifico, le foto e i video che lo ritraggono non possono essere pubblicate, innanzitutto se queste ledono la sua reputazione e la sua dignità.

A corroborare tale principio ci sono anche i fondamenti della Costituzione italiana. L’articolo 31 dice espressamente che l’infanzia deve essere protetta.

 

I rischi cui vanno incontro i minori

La rete internet ha amplificato le ripetute violazioni penalmente perseguibili. Ma anche è una opportunità di veicolo di immagine e contenuti multimediali socialmente utili, o validi per la formazione e la crescita del minorenne.

Nel Deep Web, la rete più profonda e sommersa che sfugge ai motori di ricerca popolari e ai regolamenti di tutela, spesso si consumano alcuni dei tanti reati: pedopornografia, traffico di esseri umani, spaccio di droghe, farmaci e armi, prostituzione e commercio illegale, fenomeni virtuali che inducono i minori al suicidio come il pericoloso “gioco” del Blue Whale, pubblicità personalizzata su TikTok e altre reti sociali.

Per tutti questi motivi, il Garante della Privacy dal 2016 raccomanda massima prudenza nel della pubblicazione di foto o video nel web.

Il Garante scrive: “Va prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video”.

Naturalmente questo consenso può essere dato solo da chi esercita la patria genitoriale, anche in caso di genitori separati o divorziati.

Ciò però non significa che si possano pubblicare tutte le foto e video di minorenni senza alcuna valutazione dei contenuti e del contesto in cui vengono diffuse. La dignità del minorenne prevale sempre su qualsiasi criterio o motivo della pubblicazione.

 

Il Regolamento europeo tutela i minorenni anche dal marketing e dalla pubblicità

A disciplina di questo tema complesso vale anche il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Questo documento riporta principi, consenso e sanzioni ed è molto stringente rispetto alle procedure di diffusione di foto e video ritraenti i minori. Il Regolamento europeo impone la necessità di un consenso genitoriale al trattamento dei dati dei minori o alla loro divulgazione attraverso immagini o video.

“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore”.

 

Il comportamento dei genitori

A prescindere dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni, il buon senso dovrebbe orientare le scelte e i comportamenti dei genitori o di chi si fa carico del minore.

Ad esempio, per la pubblicazione di foto in contesti sociali o scolastici, gli Istituti e le Scuole fanno firmare a uno, o entrambi i genitori, la liberatoria.

Nella società dell’immagine, in cui si sente spesso il bisogno di condividere lo spazio privato in una “piazza virtuale”, i rischi sono maggiori. Annunciare su un social la nascita del figlio riportando dati sensibili, come il nome e la data di nascita, espone il bambino al rischio di furto d’identità. Oppure quando si pubblicano informazioni sul posto in cui si trovano i figli, si mette potenzialmente a rischio la loro sicurezza.

Se proprio è necessario farlo, allora meglio impostare la protezione dei materiali pubblicati in aree riservate (come i siti web) o in pagine social con impostazioni della privacy non “pubbliche”.

 

Evitare foto e video a singoli minorenni ma preferire i gruppi

In generale, però, è consigliabile evitare di riprendere con foto e video i singoli minori. Con la diffusione degli smartphone e cellulari di ultima generazione diventa più semplice fotografare e riprendere in video qualsiasi cosa.

Ma se proprio non si può fare a meno, è preferibile inquadrare il gruppo, il contesto, e non il singolo bambino. Questa regola vale anche per i professionisti dell’informazione, reporter e giornalisti che esercitano il diritto di cronaca. Che devono anche valutare l’utilità sociale del servizio da divulgare sui mezzi di comunicazione.

 

Pubblicazione di foto di minorenne e genitori separati, divorziati o non concordi

La pubblicazione di foto di minorenni senza il consenso di entrambi i genitori è illecita anche quando i genitori esprimono pareri opposti, che siano separati, divorziati o semplicemente non concordi sulla scelta di pubblicare o meno foto e video. È sufficiente che uno dei due genitori non sia d’accordo per imporre l’immediata rimozione delle immagini, previa condanna ex art. 614-bis c.p.c. e pagamento a favore dei minori di un importo di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.

 

Da quale età il minore può decidere se pubblicare foto su Internet?

Questo è un terreno scivoloso e oggetto di dibattito, soprattutto con l’avvento dei social network. La legge dice che a partire dai 14 anni il minore può prestare il proprio consenso digitale e decidere se e quando pubblicare delle sue foto su Internet senza dovere chiedere il consenso dei genitori. Significa che anche i terzi possono pubblicare foto di un minore con almeno 14 anni, chiedendo il consenso al diretto interessato e non al padre e alla madre.

 

Perché è preferibile non pubblicare foto di bambini su Facebook?

Pubblicare le foto dei propri figli sui social network è sconsigliabile e pericoloso. Ad esempio, i pedofili raccolgono materiale fotografico proprio dai profili dei genitori iscritti sui servizi di rete sociale o nei gruppi di condivisione. Quindi il filtro di protezione potrebbe non essere sufficiente.

Comunque, la legge definisce violazione della privacy qualsiasi foto raffigurante una persona e diffusa sui social network o in rete senza il dichiarato consenso del soggetto coinvolto. Risulta parimenti necessaria l’autorizzazione di quel soggetto anche per pubblicare una foto per fini promozionali e/o pubblicitari. Nel caso dei minorenni occorre il consenso dei genitori, ma anche la valutazione dell’utilità della eventuale pubblicazione di foto e video.