Ethiad nega il risarcimento per ritardi perché extraUe, ma ha torto

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Un lettore subisce un ritardo di oltre 3 ore con Ethiad e chiede il risarcimento. Ma la compagnia rifiuta e offre solo un bonus di 100 euro sostenendo che non è obbligata perché il volo non parte dall’Europa. Ma ha torto e deve pagare come ci spiega Carmelo Calì

 

Caro Salvagente, ho letto con interesse il vostro articolo “Il ritardo di 6 ore? Non lo paghiamo perché compagnia extraUe. Le scuse di Atlantic Airways” con firma di Carmelo Cali e vorrei avere un parere a riguardo di una analoga situazione che mi è capitatata recentemente.
In pratica il mio volo di ritorno da Abu Dhabi a Roma con la compania aerea Ethiad ha fatto più delle tre ore di ritardo ed ho inviato una richiesta di risarcimento secondo le normative UE 261 che in base alle tabelle che corrispondono una somma in relazione alla distanza del volo doveva ammontare a 600 euro (questa situazione mi era capitata già in passato con la Lufthansa e non ho avuto problemi nel ricevere il rimborso). La compagnia aerea mi ha risposto dopo due settimane dicendomi che in quanto il volo non partiva dall’Europa non mi rimborsavano i 600 euro ma per venirmi incontro mi davano un buono da 100 euro spendibile sul loro sito.
Ora documentandomi, anche grazie all’interessante articolo, volevo capire se erano soggetti a rispettare la Convenzione di Montreal (tra l’altro gli Emirati Arabi dal 2003 su wikipedia risulta che ne fanno parte) o meno.
Infatti desumo che la regolamentazione europea in effetti non si applica a loro, anche se la loro motivazione è errata, infatti da come mi è sembrato di capire non è discriminante il luogo di partenza, infatti basta anche la destinazione europea, il problema in tal caso sarebbe la sede legale dell’Ethiad che è extra Ue, però volevo capire se c’erano margini per ottenere altro appellandomi alla Convenzione di Montreal.

Cordiali Saluti
Dr.Federico Donnarumma

Il lettore ha diritto al risarcimento in base alla Convenzione di Montreal. La risposta della compagnia in relazione al Regolamento comunitario n. 261/2004 è corretta in quanto lo stesso si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario. E poiché Etihad Airways non è vettore comunitario la normativa non può essere richiamata.

Tuttavia può applicarsi appunto la Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale adottata il 28 maggio 1999, a cui Emirati Arabi Uniti, paese di appartenenza della compagnia, hanno aderito nel 2003.

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La Convenzione all’art. 19, in caso di ritardo del volo aereo pone una presunzione di responsabilità in capo al vettore che è idonea a fondare il diritto del passeggero ad ottenere il risarcimento dei danni per il semplice verificarsi del ritardo del volo ed a prescindere dalla durata dello stesso. Ancor più nel nostro caso nel quale vi è stato un ritardo di oltre tre ore.

La Convenzione, al primo comma del successivo articolo 22, prevede come limite di risarcimento per passeggero la somma di 5346 diritti speciali di prelievo, che sono una valuta teorica utilizzata come unità di conto dal Fondo Monetario Internazionale, equivalenti oggi ad euro 6.633,32.

La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che all’interno dei massimali previsti dalla Convenzione di Montreal devono ritenersi compresi sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, che il passeggero può chiedere. Potrebbe così chiedere la somma di euro 600, dichiarando di porre a fondamento della quantificazione come parametro di riferimento, in virtù della lunghezza della tratta del volo, gli importi della compensazione pecuniaria, che sarebbe spettata in virtù del Regolamento comunitario 261/2004, anche se non applicabile. Se poi, a causa del ritardo, ha dovuto sostenere delle spese, potrà richiederne, in aggiunta, il rimborso, allegando le ricevute dei pagamenti.

Consiglierei quindi di replicare alla risposta facendo presente di non accettare l’offerta del buono di 100 euro, con la quale la compagnia ha di fatto ammesso la propria responsabilità ed il proprio obbligo di risarcire. Offerta che non può essere accettata innanzitutto perché del tutto esigua, poi perché il passeggero non può essere obbligato a ricevere un buono in sostituzione di una somma in denaro ed infine perché in tal modo avrebbe un importo vincolato all’acquisto di un biglietto presso la compagnia. Con l’aggiunta, come capitato in passato per altre compagnie, che al momento di utilizzazione del buono il sistema online non lo accetti perché non utilizzabile per quell’acquisto.

Certamente Etihad non potrà adesso eccepire la non applicabilità anche della Convenzione di Montreal adottata a suo tempo dagli Stati membri dell’ICAO sia perché gli Emirati Arabi Uniti vi hanno aderito e sia perché, all’interno di tale Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile, il Paese in questo momento ha un ruolo non marginale essendo stato scelto all’unanimità, alla fine dello scorso marzo, come quello che ospiterà la terza edizione della Conferenza ICAO sull’aviazione ed i combustibili alternativi.