Telemarketing selvaggio, la Privacy multa per 26,5 milioni di euro Enel Energia

TELEMARKETING ENEL MULTA

Telefonatemoleste“, trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing, difficoltà nell’esercitare i propri diritti per proteggere i propri dati. Il Garante per la Privacy ha sanzionato per la cifra record di 26,5 milioni di euro Enel Energia per aver usato dati dei consumatori senzo il loro consenso e per il mancato rispetto del principio di responsabilizzazione.

Il provvedimento arriva al termine di una complessa attività avviata dall’Autorità a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, la difficoltà di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, più in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nell’ambito dei servizi di fornitura energetica, compresi i trattamenti svolti tramite l’area riservata del sito della società e la app di gestione dei consumi, il cosidetto Profilo unico.

L’Authority, si legge in una nota, ha osservato che con l’approssimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas al mercato libero (rinviato al momento al gennaio 2024), il fenomeno del telemarketing in questo settore ha “registrato un netto e preoccupante incremento“. Nel corso dell’istruttoria, proseguono dalla Privacy “è emerso un cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing”.

Oltre alla maxi multa, l’Autorità ha inoltre ingiunto a Enel Energia di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e l’attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC). L’azienda inoltre dovrà implementare ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalità promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30 giorni dalla richiesta. “Enel Energia infine – conclude la nota – dovrà comunicare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento”.