L’Autorità Antitrust ha multato, per una cifra complessiva di 9 milioni di euro, Telecom, Vodafone, Fastweb, Wind e Tiscali, perché nell’ambito di contratti conclusi a distanza (ad esempio al telefono) oppure al di fuori dai locali commerciali (come presso gli stand installati nei centri comerciali) hanno attivato la linea e/o dato il via alla migrazione da altro operatore, durante il periodo di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.
“Il codice del consumo, diversamente – spiega in una nota il Garante – prevede che l’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come un’opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale volontà ”. Stando alla versione dell’Authority insomma le compagnie hanno attivato i contratti prima di ricevere la conferma esplicita, ad esempio per iscritto, da parte dell’utente.
Tre condotte illecite
In tutti e cinque i casi l’Autorità ha accertato l’adozione da parte degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina:
- l’assenza dell’informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l’anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore;
- la conclusione di contratti on line, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all’avvio delle cosiddette procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell’autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà ;
- in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l’addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita.
Il teleselling scorretto di Tiscali
Per quanto riguarda Tiscali, l’Autorità ha accertato anche la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind e Fastweb, è stata rilevata invece l’illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto rivolta dai consumatori agli operatori.
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