Che cos’è il preavviso di accertamento violazione al codice della strada e quali sono le differenze con il verbale. Ecco i passi da compiere
Chi è solito muoversi in città con la macchina conosce molto bene la difficoltà di parcheggiare la propria auto, specie nelle aree di maggiore affluenza. Spesso, dunque, l’automobilista è costretto a parcheggiare in posizioni che violano il codice della strada, magari in aree dove non è consentito farlo o dove non sono previste delle apposite strisce. C’è chi, poi, non ha un grande rispetto delle leggi e lascia la macchina dove gli capita, incurante che il suo comportamento superficiale potrebbe arrecare dei problemi ad altre persone. In tutte le situazioni descritte, l’automobilista rischia una multa da parte dei vigili urbani. Quest’ultimi, infatti, hanno il compito di controllare le strade cittadine e, in presenza di irregolarità, di multare i cittadini. Il segnale dell’avvenuta multa è il classico “foglietto” lasciato sul parabrezza della macchina e fermato con il tergicristallo, con cui di fatto la polizia municipale informa l’automobilista che il suo venir meno alle regole della strada è stato rilevato. Il foglietto di preavviso, tecnicamente si chiama preavviso di accertamento della violazione e non è un verbale vero e proprio, ma solo un atto preliminare che ha valore meramente informativo.
Preavviso di accertamento, cos’è e come leggerlo
In base a quanto già in parte accennato, il preavviso di accertamento di una violazione delle norme del codice della strada è il classico bigliettino che l’automobilista multato trova sul proprio parabrezza. È la prova tangibile che si è stati multati per il mancato rispetto delle regole che rappresenta un’ annotazione di accertamento (art. 13 legge n.689 del 1981).
Si tratta di un formulario precompilato che i vigili redigono, di volta in volta, con i dati generici del veicolo multato di turno. Su di esso verrà nello specifico indicata:
- l’intestazione dell’organo che ha rilevato l’infrazione;
- i dati essenziali della violazione rilevata alle norme di circolazione stradale, come ad esempio “divieto di sosta”;
- la norma del codice della strada che è stata violata;
- la targa del veicolo;
- l’orario in cui è stata rilevata l’infrazione;
- un codice alfanumerico identificativo dell’atto che dovrà essere inserito dal multato nel modulo di versamento qualora questo decidesse di pagare la sanzione ridotta. In alcuni casi nei preavvisi di accertamento viene indicato anche un codice a barre, che potrà essere scansionato in caso di pagamento telematico, o un Qr code;
- la matricola meccanografica degli agenti accertatori o una sigla del vigile che ha effettuato la multa. Se ne deduce che anche il preavviso di accertamento senza firma del vigile è da considerarsi valido, in quanto nella pubblica amministrazione e in presenza di sistemi meccanizzati viene consentito dalla legge sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del soggetto responsabile dell’emissione dell’atto.
Appare evidente che non si tratti di un vero e proprio verbale, in quanto mancano alcuni requisiti essenziali come l‘identificazione dell’agente accertatore (il suo nome e cognome) e soprattutto non ci sono le generalità del conducente, in quanto questo non può essere identificato nel momento in cui i vigili rilevano la violazione. Tali dati verranno ricavati solo in un secondo momento, ovvero quando gli agenti accertatori consulteranno il Pubblico registro automobilistico, Pra, ed identificheranno i dati corrispondenti al veicolo. In questo aspetto c’è una grande linea di demarcazione tra l’avviso di accertamento e il verbale che, invece, deve necessariamente contenere tutti i dati identificativi del destinatario dell’atto.
È bene inoltre specificare che il preavviso di accertamento rientra nei cosiddetti avvisi di cortesia in quanto, malgrado non sia espressamente previsto dalla legge, si è ormai affermato nella prassi. Il suo scopo principale è quello di informare l’automobilista che un suo comportamento è stato considerato dai vigili in violazione del codice della strada ed è stato rilevato in un momento in cui lui era assente o, comunque, lontano dal veicolo. Quest’ultimo aspetto è molto importante, in quanto, se il vigile rileva un’infrazione e il conducente del veicolo è presente, la procedura prevede che gli venga formulata sul posto la contestazione immediata della violazione.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Il preavviso di accertamento è le differenze con il verbale
Stando ai discorsi fin qui affrontati potrebbe sembrare che il preavviso di accertamento possa avere gli stessi effetti della contestazione, ma così non è.
A stabilirlo in maniera chiara è stata la Corte di Cassazione che in una sua pronuncia ha detto che “il preavviso del verbale lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione”. Quindi, da un punto di vista tecnico, il preavviso di accertamento della violazione non equivale alla contestazione. Quest’ultima, quando non è eseguita in forma immediata, prevede la successiva notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione, motivo per cui non fa decorrere i termini per il pagamento in misura ridotta o per proporre opposizione. Ecco dunque che l’avviso lasciato sotto il tergicristallo dell’auto rappresenta soltanto un atto informale che è antecedente all’emissione e alla notifica del verbale. Solo quest’ultimo obbliga il multato al pagamento, motivo per il quale finché non si riceve il verbale – che potrebbe anche non arrivare mai – è bene non saldare le somme richieste. Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza visto che, spesso, le amministrazioni comunali includono al preavviso il bollettino per effettuare il pagamento della sanzione con l’invito a pagare entro pochi giorni al fine di non incappare in ulteriori sanzioni. È opportuno quindi attendere il verbale che potrebbe avere dei vizi di legittimità e, dunque, essere impugnabile. In base a quanto detto, possiamo così sintetizzare le differenze tra verbale e il preavviso di accertamento:
- contro il preavviso non si può fare opposizione, mentre contro il verbale sì;
- pagando subito alla ricezione del preavviso, la multa non è più contestabile per cui è molto meglio attendere il verbale;
- rispetto al preavviso di accertamento non pagato il verbale sarà aggravato delle sole spese di notifica;
- con il verbale si ha la possibilità di pagare usufruendo dello sconto del 30% se si corrispondono le somme richieste entro 5 giorni dalla notifica.
Sanzione ridotta e preavviso di accertamento
Come in parte già accennato in precedenza, è prevista dalla legge la possibilità di ottenere uno sconto del 30% sulla multa ricevuta se la si paga entro 5 giorni dalla notifica. Questa modalità è prevista sia per il verbale che per l’avviso di accertamento, ma in quest’ultimo caso una volta effettuato il pagamento non sarà più possibile contestare la violazione. Si sottolinea, tuttavia, che non attendere il verbale espone soltanto al pagamento delle ulteriori spese di notifica e non comporta il decadimento al diritto dello sconto per il pagamento anticipato. Questo vuol dire che i 5 giorni di tempo sono da considerarsi dalla ricezione del verbale e non dall’accertamento, motivo per cui pagare subito potrebbe essere un errore. Inoltre, chi paga subito dopo l’avviso compie un atto di acquiescenza, ovvero ammette la violazione e perde il diritto di presentare un ricorso.
Impugnabilità del preavviso di accertamento
Trattandosi di un atto facoltativo con funzione prettamente informativa, il preavviso di accertamento non può essere impugnato con ricorso al giudice di pace o al prefetto del luogo in cui è stata constatata l’infrazione del trasgressore. Per opporsi quest’ultimo dovrà attendere la consegna del verbale. Si ricorda che in questi casi sono previsti dei termini da rispettare, ovvero 30 giorni per il ricorso al giudice di pace e 60 giorni per il prefetto, che decorrono dalla data di notifica dell’atto.
Il preavviso di accertamento munito di Qr code
Di recente, specie nelle grandi città, i vigili urbani possono sfruttare dei più moderni sistemi digitalizzati che gli consentono di emettere dei preavvisi di accertamento muniti di Qr code. Questo va di fatto a sostituire le informazioni a stampa con un quadratino di simboli grafici che viene lasciato sulla macchina e che è leggibile solo utilizzando uno specifico dispositivo automatizzato che può scansionare. Ma cosa deve fare chi trova un Qr code sul proprio veicolo? Al fine di accedere ai dati completi dell’infrazione, il cittadino multato ha due strade percorribili:
- collegarsi al sito del Comune di riferimento e accedere nella sezione “Fascicolo del cittadino” utilizzando le credenziali telematiche, Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi). Qui troverà tutti i dati di cui ha bisogno;
- per i meno avvezzi alla tecnologia, è possibile recarsi nel più vicino comando di Polizia municipale ed esibire il Qr code ricevuto. In questo modo verranno fornite tutte le informazioni necessarie.