Buoni pasto, cartacei o elettronici: “storia” del benefit che spetta anche in smartworking

buoni pasto

Una soluzione perfetta per tutte le aziende che necessitano o che desiderano offrire un servizio sostitutivo a quello della mensa: i buoni pasto, anche noti come ticket restaurant, hanno avuto una sempre maggiore diffusione, diventando uno strumento indispensabile

 

Un titolo di pagamento dal valore prestabilito e predeterminato: è questa la definizione che identifica i buoni pasto. Consegnati al dipendente da parte dell’azienda, i buoni pasto possono essere di due tipologie, ossia cartacei o elettronici.

I primi sono identificabili perché rispondono a un numero di matrice contenuto all’interno del blocco dEI ticket, mentre i buoni pasto elettronici sono utilizzabili sotto forma di microchip. L’utilizzo dei buoni pasto può essere sia interno all’azienda che esterno, come nel caso della loro “spendibilità” in tutti quegli esercizi commerciali non catalogati come mensa aziendale.

Buoni pasto, come usarli

Alimenti, bevande e nient’altro: l’uso dei buoni pasto deve restare all’interno di queste due categorie, ecco perché gli esercenti convenzionati devono essere legati ad attività che operano nel settore della somministrazione sia di alimenti che di bevande.

Pensiamo ad esempio ai ristoranti, ai supermercati, agli agriturismi, ai bar e ai self-service. Facciamo ora una precisazione: qualora non doveste riuscire ad utilizzare l’intero valore dei buoni pasto, non potrete tuttavia richiedere o riscuotere la differenza in denaro.

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I buono pasto inoltre sono un prodotto esclusivamente personale, non potrete pertando cederli nè a parenti, nè a colleghi o conoscenti. Rispondono al requisito di cumulabilità, ma entro un certo limite: non potrete utilizzarne più di otto per volta nella stessa attività commerciale.

La normativa sui buoni pasto: punti di attenzione

Per conoscere la normativa sui buoni pasto dobbiamo fare riferimento all’art.51 del TUIR, il testo Unico delle Imposte sui redditi. All’interno troviamo ben specificate le caratteristiche dei buoni pasto, le relative limitazioni, unitamente al carattere di deducibilità.

Dopo il 2020, parliamo di quattro euro per il limite di deducibilità dei buoni pasto cartacei e otto euro per quelli elettronici. I ticket sono inoltre detraibili, ma solo nel caso di buoni pasto elettronici, ad esclusione di quelli cartacei.

In pochi sanno che il loro utilizzo non cessa nel caso di lavoratori in smart-working, ma può proseguire anche durante questa tipologia di rapporto. In sintesi, i buoni pasto spettano sia ai lavoratori subordinati legati da un rapporto continuativo, sia a coloro che sono legati da un mero rapporto di collaborazione.

Attenzione però, il datore di lavoro non è obbligato ad erogarli, salvo ciò non sia stato manifestamente esplicitato nel contratto di lavoro o nell’accordo di sintesi. Una volta stabilita la modalità di fruizione ricordate che all’interno dei buoni cartacei non dovranno mai ancare i segueti dati:

  • Codice fiscale/ragione sociale del datore di lavoro;
  • Termini di utilizzo;
  • Valore del buono in euro;
  • Data di utilizzo;
  • Firma del lavoratore / titolare;
  • Timbro dell’esercizio convenzionato;

Naturalmente, in virtù di quanto sopra esplicitato, dovrà essere sempre riportata la seguente dicitura: “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

La situazione cambia completamente quando siamo davanti a buoni pasto elettronici, poichè, unicamente attraverso l’utilizzo del chip, è possibile avere tutte le informazioni correlate al rapporto di lavoro e all’esercizio convenzionato.