Detrazione spese mediche: la guida definitiva

730 redditi

Con la prossima Dichiarazione dei Redditi sapremo quanto è costata la pandemia agli italiani. Entro il 30 novembre infatti bisognerà presentare, come sempre, il modello 730 per le persone fisiche relativo all’anno precedente. Novità tra le spese sanitarie detraibili

 

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato (ad esempio un patronato Caf).
Il modello 2022 è tanto atteso perché rivelerà la fotografia esatta di un anno difficile qual è stato il 2021. Per le famiglie è stato un anno finanziario complicato a causa della pandemia. E questo 2022 (da presentare nel 2023) forse lo sarà ancora di più, a causa dei forti rincari, dell’inflazione galoppante e della guerra alle porte d’Europa.

L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha fornito una raccolta dei principali documenti che è necessario presentare per questa dichiarazione dei redditi. Tra le novità, ci sono nuove spese detraibili da inserire nella dichiarazione.

Le spese della pandemia sono detraibili

Ad esempio è ammessa la detraibilità delle spese per tamponi e test per il Covid-19, certamente una spesa ingente soprattutto per le famiglie numerose.

Anche l’Inps ha chiarito che tamponi e test anti-Covid (molecolari, sierologici o antigenici) eseguiti da laboratori certificati, pubblici o privati, potranno essere inseriti nell’elenco delle prestazioni sanitarie diagnostiche detraibili, con obbligo di pagamento tracciato nel caso in cui siano stati effettuati da strutture private non accreditate al Sistema sanitario nazionale. I test effettuati nelle farmacie saranno detraibili anche se pagati in contanti, purché la prestazione presenti i codici univoci 983172483 e 983172420.

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Le spese mediche e sanitarie detraibili

Le spese mediche di qualunque tipo (generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto.

Se l’insieme delle spese sostenute nell’anno non supera l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Le spese per i farmaci devono essere pagate con metodi tracciabili.

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l’assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica. La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull’importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico. Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari non a carico che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro (4.000 per i figli fino a 24 anni), può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro. Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell’imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un’imposta di soli 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

In dettaglio, sono detraibili le seguenti spese sanitarie:

* prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica)

* acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici)

* prestazioni specialistiche

* analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

* prestazioni chirurgiche

* ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici

* trapianto di organi

* cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)

* acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie

* assistenza infermieristica e riabilitativa

* prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona

* prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo

* prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale

* prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se si tratta di spese sostenute nell’ambito del Sistema sanitario nazionale (Ssn), la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.

La detrazione si applica sull’intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione. Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Conservare tutto (anche gli scontrini)

Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che indichi la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi 2017).

L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Quali sono le regole principali della detrazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente. Qui vanno dichiarate le spese mediche detraibili per disabilità.

Chi sono i soggetti a carico detraibili?

Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

Sono considerati a carico, quindi soggetti a detrazione:
•    il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
•    i figli anche adottivi, gli affidati;
•    gli altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi con il contribuente.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4.000 euro.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico. Se le spese sono state effettuate da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico. In tale situazione, non può fruirne né la persona che ha sostenuto l’onere, né la persona che ha beneficiato della prestazione.

E le spese rimborsate?

Si può usufruire della detrazione solo se le spese sono rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

•    premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;
•    assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto). In tali ipotesi, la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:
•    nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
•    le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile.
Questi contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

In questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Prendiamo una calcolatrice

Calcoliamo una detrazione con un esempio, calcolatrice alla mano. Ipotizziamo un contribuente che in un anno:

•    ha versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria;
•    ha sostenuto spese mediche per 10.000 euro;
•    ha ricevuto un rimborso di 8.000 euro.

Calcoliamo le spese che può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

1)    L’importo non rimborsato, detraibile, è di 000 euro (10.000-8.000);
2)    per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima quantificare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a (5.000 – 3.615,20) / 5.000 = 27,7%. Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è 8.000 x 27,7% = 216 euro.
Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).

Lo stesso principio si applica anche quando sono stati versati contributi associativi alle società di mutuo soccorso (detraibili nel limite di 1.300 euro).

E se le spese mediche sono state sostenute all’estero?

Non sono detraibili le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.

Si possono rateizzare le spese sanitarie in più anni?

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.

Cosa serve per compilare il 730?

– Dati anagrafici e quelli delle persone a carico del contribuente, come il tuo codice fiscale, la carta d’identità, il codice fiscale del coniuge, il codice fiscale dei figli e di eventuali altri familiari a carico.

– Documentazione dei redditi percepiti durante l’anno d’imposta come la Certificazione Unica o altra certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

– Documenti relativi a redditi da terreni e fabbricati come visura catastale, atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione contratti di locazione.

– Documentazione delle spese deducibili o detraibili col 730 come fatture, scontrini fiscali, ricevute di pagamento.

Il Cassetto fiscale

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali (tra queste anche la dichiarazione dei redditi), e altre informazioni come: dati anagrafici; dati delle dichiarazioni fiscali; dati dei rimborsi; dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23; atti del registro (dati patrimoniali); dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa); le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies. Per accedere al Cassetto fiscale bisogna collegarsi nella sezione del sito Agenzia delle Entrate. Tuttavia è necessario essere in possesso di una identità definita nell’ambito del Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID, CIE o CNS) oppure delle credenziali rilasciate dall’Agenzia.