Etichettatura ambientale degli imballaggi: le linee guida per le imprese

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A partire dal 1°gennaio del 2023 (salvo introduzione di un nuovo rinvio) per le imprese sarà obbligatorio rispettare le normative in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi. Ecco che cos’è e in cosa consiste a livello pratico

Che cos’è e in cosa consiste l’etichettatura ambientale degli imballaggi? 

La normativa sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, che dovrebbe ufficialmente entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, stabilisce che le aziende e dunque le imprese, saranno tenute ad apporre nei propri imballaggi delle etichette che dovranno indicare l’esatta composizione dell’imballaggio e dunque il materiale di cui è fatto, ma anche le esatte indicazioni per il consumatore in termini di smaltimento degli imballaggi. 

Questa normativa ha dunque lo scopo di favorire la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il corretto riciclaggio dei materiali di cui sono composti gli imballaggi dei vari prodotti presenti sul mercato. 

Etichettatura ambientale: quali informazioni dovranno contenere le etichette degli imballaggi? 

Le etichette degli imballaggi esclusivamente immessi nel territorio italiano dovranno fornire al consumatore alcune specifiche informazioni ed in particolare: 

  • tipologia di imballaggio: può essere indicata con una descrizione scritta o in alternativa con un’apposita rappresentazione grafica; 
  • specifica identificazione del materiale usato: può essere indicata con un codice alfanumerico secondo quanto stabilito dalla Decisione 97/129/CE, questo codice può essere integrato con un’icona specifica; 
  • famiglia di appartenenza del materiale di riferimento e indicazioni per un corretto smaltimento dell’imballaggio: in buona sostanza, dovranno essere indicate le giuste informazioni che riguardano il tipo di raccolta a cui è destinato l’imballaggio (es. differenziata o indifferenziata). 

Dove e come si devono apporre le etichette ambientali sugli imballaggi? 

L’etichettatura ambientale va prevista e dunque inserita in tutti gli elementi di imballaggio che sono separabili manualmente ed in particolare: 

  • sulle componenti che sono separabili manualmente, come ad esempio: tappo, nastro oppure pellicola; 
  • sul corpo principale dell’imballaggio, come ad esempio: bottiglia, scatola oppure vassoio; 
  • su una componente che già riporta l’etichetta per facilitare la lettura delle informazioni. 

In merito alle modalità di inserimento delle informazioni che devono necessariamente essere contenute all’interno delle etichettature ambientali, non sono stati forniti specifici obblighi alle imprese.  

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Ciascuna azienda potrà infatti scegliere se indicare le informazioni in forma grafica, scritta oppure utilizzando dei QR Code, l’importante è che operi sempre nel rispetto delle normative stabilite. 

Quali sanzioni rischia l’impresa che non adotterà l’etichettatura ambientale degli imballaggi? 

Secondo quanto stabilito dall’art.261 del D.lgs. 152/06, è prevista una sanzione che ha un importo variabile da 5.200 a 40mila euro per le imprese che immettono sul mercato imballaggi che non rispettano i criteri contenuti all’interno della normativa sull’etichettatura ambientale. 

Attenzione, c’è da sottolineare che le sanzioni in questione possono essere applicate non solo a chi produce il materiale dell’imballaggio, ma anche ai commercianti e ai distributori. 

Se dunque alcune aziende da qualche tempo hanno già cominciato ad apporre le etichettature ambientali sui propri imballaggi in via del tutto volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 (salvo introduzione di ulteriori rinvii) tutte saranno obbligate a procedere con l’applicazione di queste specifiche etichette, pena l’emissione di sanzioni molto severe.