Superbonus 110%, iter più snello con la Cila semplificata

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Vuoi riqualificare la tua casa, alleggerire la bolletta senza spendere neppure un euro? Il Superbonus 110% potrebbe essere la soluzione. A patto di non fare errori. La nostra guida fa il punto e spiega, passo per passo, come sfruttare questa opportunità unica

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Con l’approvazione in via definitiva della conversione in legge del decreto Semplificazioni bis (e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale), diventa operativo il modello unico CILA nazionale con il quale sarà più semplice l’avvio dell’iter per ottenere il Superbonus 110%. Il governo lo aveva detto: la missione era quella di sburocratizzare la procedura e renderla già agevole per i cittadini. Detto, fatto.

Già il decreto Semplificazioni Bis aveva snellito l’iter prevedendo la CILA per l’avvio dei lavori agevolabili, ma adesso si è andati oltre con un modello unico nazionale.

Cosa cambia

Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni, saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali e i prospetti degli edifici. La Cila semplificata per il 110% confluisce quindi in un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla Cila ordinaria.

Tra le novità rilevanti, segnaliamo subito che:

  • non sarà più necessario presentare elaborati progettuali, ma solo una relazione descrittiva salvo diversa valutazione del tecnico.
  • sarà possibile presentare varianti in corso d’opera.

Le altre caratteristiche del modello unico

La scelta di optare per il documento unico, consente anche una compilazione più semplice dello stesso. Ecco i punti salienti del modello:

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  • nella parte iniziale vanno indicati i dati del titolare dell’intervento ed, eventualmente, quelli del condominio, ente, Onlus che presenta la Cila allo sportello unico del Comune;
  • in caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate saranno riportati in un apposito modello allegato alla Cila;
  • il titolare dell’intervento dichiarerà che le opere oggetto della Cila riguardano o meno parti comuni di un fabbricato condominiale ed, eventualmente, anche singole unità abitative. In caso di condominio, servirà la delibera dell’assemblea di approvazione delle opere.
  • individuazione dell’immobile oggetto dei lavori: si atttesterà che la costruzione dell’immobile precede il 1° settembre 1967 oppure che la sua realizzazione è stato autorizzata da un determinato titolo abilitativo o che la sua esistenza è stata sanata. Così si supera la verifica sullo stato legittimo dell’edificio, che non sarà più un requisito essenziale (pagina 6 del modulo unico);
  • è possibile far riferimento anche ad altri atti di assenso necessari (ad. es. autorizzazione paesaggistica);
  • la parte finale è dedicata alla alla dichiarazione del progettista, il quale attesta che le opere rientrano nel perimetro del Superbonus, dal momento che costituiscono interventi di efficientamento energetico o interventi strutturali disciplinati dalle NTC (in caso di interventi strutturali, servirà anche l’autorizzazione sismica).