Decreto Rilancio: abolita Iva su mascherine, guanti e gel per le mani

Woman cashier wearing protective face mask and gloves to prevent viruses, scanning disinfection products at the cash register and packing in paper bag

Il decreto Rilancio presentato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede anche l’abolizione dell’Iva fino al 31 dicembre 2020 su mascherine, guanti, gel per le mani, ventilatori e su una serie di dispositivi medico-chirurgici per contrastare e contenere l’epidemia di Covid-19.

Ecco l’elenco dei dispositivi esentati dall’Imposta sul valore aggiunto come previsto dal comma 1 dall’articolo 130-bis “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” del decreto Rilancio (qui la bozza):

Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”

Il comma 2 del 130-bis poi precisa: “Per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’Imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633″.