Multa da 600mila euro a Fastweb per aver condotto campagne di telemarketing senza il consenso delle persone contattate e per aver adottato modalità di profilazione non corretta dei propri clienti. Questa la decisione del Garante della privacy che ha emesso un’ordinanza ingiunzione relativa alle violazioni già rilevate in un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Profilazione non comunicata
L’Autorità , grazie anche ad apposite ispezioni in loco, aveva accertato che i call center che lavoravano per la società spesso contattavano clienti o potenziali clienti senza il loro consenso a ricevere proposte commerciali, chiamando più volte anche chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing. “La compagnia telefonica, inoltre, – spiega l’Autorità – aveva proceduto alla profilazione di alcune categorie di clienti (ad esempio quelli anziani o basso spendenti) senza aver prima acquisito il loro consenso informato e senza avere effettuato una notificazione completa al Garante”.
Scarso controllo dei venditori aggressivi
Altre criticità , emerse nel corso dell’istruttoria, erano riferibili allo scarso controllo posto in essere da Fastweb sulle pratiche di telemarketing aggressivo adottate dalla propria rete di vendita. All’esito dell’accertamento, il Garante aveva contestato alla compagnia telefonica sia le violazioni relative all’informativa, al consenso e alla profilazione, sia l’ipotesi di maggiore gravità , in quanto commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza e dimensione.