Caro Salvagente, scrivo per avere un aiuto su quanto successo in questa giornata. Ho acquistato un volo Easyjet con data 30 giugno; stamane sul presto ricevo un messaggio dove mi avvisano che per sciopero controllori francesi il mio volo è stato cancellato. Avendo fretta di trovare un altro volo per il rientro, in quanto devo lavorare, mi sono subito adoperata a cercarne un altro che ho trovato con un’altra compagnia. Ad Easyjet ho chiesto subito il rimborso senza ricevere nessuna risposta. Ora però a distanza di ore mi arriva un altro messaggio loro in cui mi dicono che il volo è stato ripristinato e che se voglio posso fare subito il check in! Peccato io nel frattempo abbia speso 200 euro ed abbia dovuto perdere una mezza giornata di vacanza. Otterrò un rimborso a questo punto? Come deve comportarsi la compagnia in questo caso?
Stefania Airoldi
Cara Stefania, sul ben strano comportamento di Easyjet abbiamo chiesto a Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori, di spiegarci i diritti del passeggero. Ecco cosa ci ha risposto.
Lo sciopero dei controllori di volo francesi costituisce senza ombra di dubbio lo sport più praticato dalle compagnie aeree in questo scorcio d’inizio estate. Sorge il dubbio che l’ipotesi dello sciopero, che costituisce in base al Regolamento Comunitario circostanza eccezionale che non dà luogo al pagamento della compensazione pecuniaria a favore del passeggero, venga usata a sproposito dalle compagnie per giustificare i propri inadempimenti, come in passato avveniva con i cosiddetti guasti tecnici. Da questo punto di vista è necessario che le Autorità facciano al più presto chiarezza, soprattutto in questo periodo di vacanze, perché ormai la questione non è più circoscritta ad un volo o ad un gruppo di voli e ad un arco temporale limitato. Potremmo aggiungere che ci troviamo purtroppo di fronte ad un fenomeno diffuso piuttosto che a casi isolati come invece dovrebbe essere.
Per quanto riguarda il caso occorso alla lettrice la prima cosa da chiarire e chiedere alla compagnia è la prova che lo sciopero aveva conseguenza immediata e diretta sul volo cancellato altrimenti si aprirebbe il campo ad una generale invocazione dello sciopero per giustificare le cancellazioni o i ritardi. Tra l’altro risulta assai strano che una compagnia abbia cancellato i voli ed un’altra, quella da cui la lettrice ha acquistato il biglietto e che gli ha consentito di tornare a casa, abbia volato tranquillamente; infatti gli scioperi dei controllori di volo vanno ad incidere sull’operatività di tutte le compagnie e non di una sola.
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Il comportamento del vettore aereo è certamente censurabile e la passeggera ha diritto ad un risarcimento.
In primo luogo la compagnia non ha adempiuto al proprio obbligo di chiedere alla passeggera se, in seguito alla cancellazione, voleva essere riprotetta o intendeva rinunciare al volo. In ogni caso non le ha offerto una riprotezione abbandonandola al proprio destino e senza offrirle nessuna valida alternativa. La lettrice, che aveva l’esigenza di rientrare, è stata quindi costretta a risolvere da sola la questione pagando la non irrisoria somma di 200 euro per acquistare altro volo e rinunciando a mezza giornata di vacanza anticipando la partenza.
Ma anche l’aver comunicato il “ripristino” del volo dopo aver informato della cancellazione e dopo che la passeggera aveva chiesto il rimborso del prezzo del biglietto che non avrebbe usato costituisce comportamento illegittimo. Infatti se in un arco di tempo così ristretto la compagnia è stata capace di passare dall’annuncio della cancellazione a quello del ripristino del volo ciò significa che a causare il disservizio non era una circostanza eccezionale, che per definizione della Corte di Giustizia Europea è quella che sfugge alle capacità di controllo dell’azienda (in questo caso lo sciopero) ma un fatto interno all’azienda che la stessa era in grado di governare, così come ha fatto con il ripristino del volo. Infatti anche un’eventuale revoca di un altrettanto eventuale sciopero non avrebbe certamente consentito, in tempi così ristretti, di ripristinare il volo neanche a Mandrake! Se ciò è avvenuto è perché lo sciopero o non esisteva o, ammesso e non concesso che sussistesse, non era in grado di incidere sulla programmazione dei voli della compagnia.
Alla lettrice spetta il riconoscimento di tutti i diritti previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004. E quindi innanzitutto la compensazione pecuniaria sulla base della lunghezza della tratta perché quanto accaduto non può giustificare per nulla l’esimente della circostanza eccezionale. In secondo luogo il rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato e la differenza tra quest’importo ed i 200 euro per la somma corrisposta in più per acquistare il biglietto da altra compagnia. Infine il danno da vacanza rovinata sia sotto il profilo patrimoniale se per la mezza giornata di vacanza persa se era stato pagato qualche servizio (albergo, pasti, escursioni, ecc) sia che sotto il profilo non patrimoniale, come perdita di un’occasione di svago e riposo.