Pasta, diventa obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta

PASTA

Dopo i prodotti a base di latte, anche la pasta e il riso dovranno indicare in etichetta il paese di origine della materia prima. I ministri Martina e Calenda hanno firmato i decreti interministeriali che entreranno in vigore non appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Dopodiché le aziende avranno 180 giorni di tempo per adeguarsi alla novità. Si tratta di una sperimentazione che dura due anni.

Spiega Maurizio Martina: “Puntiamo a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Con questa decisione l’Italia si pone all’avanguardia in Europa sul fronte dell’etichettatura, come chiave di competitività per tutto il sistema italiano. Chiediamo con ancora più forza oggi all’Unione europea di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un’opportunità da cogliere e che dovranno essere accompagnati da scelte sempre più forti per la trasparenza e la massima informazione in grado di unire al meglio protezione e promozione delle nostre esperienze agroalimentari”.

“Indicare la provenienza geografica del grano e del riso aumenta il valore della materia prima e del prodotto trasformato, garantisce ai consumatori la salubrità del cibo che portano in tavola” fanno sapere Colomba Mongiello, componente della Commissione Agricoltura, e Dario Ginefra, coordinatore dei deputati pugliesi del Pd.

Le novità dei decreti

GRANO/PASTA

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Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue”.

RISO

Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso“;
b) “Paese di lavorazione“;
c) “Paese di confezionamento“.

Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi Non Ue, Paesi Ue E Non Ue.

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.