“Buono tradito”, una campagna di Confconsumatori contro le ingiuste prescrizioni

SLOVENIA AZIENDE

Quella di qualche giorno fa è solo l’ultima delle sentenze dell’Arbitro bancario e finanziario favorevole ai consumatori in materia di prescrizione ingiustamente calcolata da Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane di alcuni buoni fruttiferi emessi dopo il 1987. Ad oggi, infatti, si è consolidato un orientamento favorevole al risparmiatore presso l’ABF che in casi del tipo ha dato, nella maggior parte dei procedimenti seguiti da Confconsumatori, ragione ai risparmiatori. E’ sulla scia di questo successo che l’Associazione ha deciso di avviare una campagna nazionale di recupero dei fondi a favore dei risparmiatori.

La questione è nota: a partire dal 1° gennaio 1987 sono stati emessi i buoni della serie “Q” sottoposti alle prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986.

Per questi buoni si è creata una notevole confusione dovuta al fatto che le Poste hanno utilizzato i buoni cartacei appartenenti a serie precedenti con l’apposizionedi timbri modificativi della stampigliatura originale del Buono, timbri che non comprendevano e non eliminavano, come non eliminano, la fruttificazione tra il l 21º al 30º anno. Decennio sparito secondo l’emittente che, adesso, non intende rimborsare, anzi Poste – evidentemente su indicazione del titolare effettivo dei buoni ovvero CDP – ritiene gli stessi infruttiferi tra il 21° ed il 30° anno, così “mangiano” dieci anni di interessi.
Vi è poi il problema della prescrizione, che è determinata in diecianni dal termine della fruttificazione. Tuttavia, la confusa e artigianale modulistica fatta di timbri, talvolta contraddittori tra loro e talvolta illeggibile, ha aperto un capitolo doloroso per molte famiglie ed eredi di risparmiatori che si sono visti negare il rimborso per prescrizione.
A tale proposito si registra un pronunciamento del Tribunale di Cosenza che, in un caso di buoni recanti una stampiglia illeggibile (perché, ad esempio, molto labile e i cui non si riuscivano a leggere i periodi di applicazione gli interessi), ha ritenuto che non decorresse la prescrizione, in quanto non era possibile individuarne il termine iniziale.
Altro aspetto riguarda infine l’utilizzo di buoni di una vecchia serie, come, ad esempio, l’emissione in data successiva al 28 dicembre 2000 del buono della serie AF nel vigore delle meno favorevoli serie AA1 e AA2. In tali ipotesi, vale ciò che è indicato nel buono.
Per queste tematiche relative ai buoni postali i risparmiatori/consumatori potranno rivolgersi direttamente a Confconsumatori (www.confconsumatori.it) sia attraverso la casella postale[email protected]sia attraverso la sede regionale di Catania, Viale della Libertà, n. 221 – tel. 095.7463406/340-7289212 – [email protected]