Malattia e certificato medico, l’Inps copre anche il giorno precedente (ma solo in alcuni casi)

 

Se ci si ammala e il medico non riesce a visitare il lavoratore nello stesso giorno, anche il giorno precedente al rilascio del certificato di malattia potrà essere coperto dalla tutela previdenziale, a determinate condizioni. È la principale novità introdotta dall’Inps con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026

Per la tutela previdenziale della malattia, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla data di rilascio del certificato medico. La regola generale resta invariata: ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico, che deve attestare l’incapacità temporanea del lavoratore. L’Inps ha però chiarito che può essere riconosciuto anche il giorno immediatamente precedente a quello in cui viene rilasciato il certificato, purché siano rispettate determinate condizioni.
Il cambiamento riguarda in particolare i casi in cui la visita del medico avviene in ambulatorio. In precedenza, il riconoscimento del giorno precedente era previsto solo quando il medico effettuava una visita domiciliare, mentre adesso la tutela previdenziale viene estesa. Ecco le nuove regole e i casi in cui non si applicano

Ecco cosa cambia per chi chiede la malattia

Il medico dovrà indicare nel certificato la data dalla quale dichiara lo stato di malattia, compilando il campo “Dichiara di essere ammalato dal…” e indicando il giorno immediatamente precedente alla visita. La nuova possibilità vale anche quando la visita è effettuata presso l’ambulatorio del medico.

L’Inps spiega che la decisione nasce dal cambiamento del contesto sanitario italiano e fa esplicito riferimento alla progressiva diminuzione dei medici di medicina generale, all’aumento dei loro carichi di lavoro e alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale. A questo si aggiunge una prassi sempre più diffusa: programmare l’accesso dei pazienti presso gli ambulatori per evitare il sovraffollamento delle sale d’attesa, anche a tutela degli stessi pazienti.
Il problema nasce dal fatto che i contratti dei medici di medicina generale prevedono la possibilità di effettuare una visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno successivo, quando il medico la ritenga necessaria. La precedente interpretazione delle regole poteva quindi creare una differenza di trattamento tra chi veniva visitato a domicilio e chi, invece, veniva ricevuto in ambulatorio.
Secondo l’Inps, la nuova interpretazione serve a garantire una tutela effettiva ed equa dei lavoratori e uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

Non vale per due giorni o più (né per weekend o festivi)

La novità non significa che il medico possa retrodatare liberamente il certificato. Il riconoscimento del giorno precedente viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato. In altre parole, non è possibile utilizzare questa procedura per coprire più giorni di malattia precedenti alla visita.

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Anche nel caso di weekend e festivi ci sono delle limitazioni. La tutela del giorno precedente non si applica se quel giorno è un festivo infrasettimanale oppure cade di sabato o di domenica. In queste situazioni, sottolinea l’Inps, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
La nuova regola riguarda quindi esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla visita quando si tratta di una giornata nella quale non opera questa specifica previsione di continuità assistenziale.

Ad esempio se un lavoratore si sente male lunedì, contatta il proprio medico che lo visita martedì in ambulatorio e accerta l’incapacità temporanea al lavoro, nel certificato può essere indicato che il lavoratore è malato dal lunedì. In questo caso anche il lunedì può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale. Diverso il caso in cui il lavoratore si ammali di sabato o domenica e venga visitato il lunedì: in questa situazione la nuova possibilità non opera e il lavoratore deve fare riferimento alla continuità assistenziale secondo le regole previste.

La modifica, precisa l’Inps, nasce dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non possa essere effettuata nello stesso giorno in cui viene contattato il medico curante. L’Istituto ribadisce comunque che la regola generale resta quella secondo cui l’evento di malattia decorre dalla data in cui il medico redige il certificato, sulla base della propria valutazione clinica. La possibilità di riconoscere il giorno precedente rappresenta dunque un’eccezione circoscritta, ora estesa anche alle visite ambulatoriali per adeguare le regole alle trasformazioni dell’assistenza sanitaria e garantire una maggiore uniformità nella tutela dei lavoratori.