
Dal 12 luglio è entrato in vigore il nuovo decreto sugli autovelox omologati, portando allo spegnimento di circa un dispositivo su quattro. Cosa cambia per gli automobilisti e come capire se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione è in regola. Ecco le verifiche da fare prima di decidere se pagare o presentare ricorso
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto sugli autovelox, gli automobilisti hanno finalmente uno strumento in più per verificare se il dispositivo che ha rilevato l’eccesso di velocità è effettivamente omologato. Ma attenzione: il decreto non rende automaticamente valide tutte le multe né chiude il contenzioso aperto negli ultimi anni. Prima di pagare una sanzione è quindi consigliabile effettuare alcune verifiche.
Dal verbale al censimento nazionale
Una delle principali novità è che nei verbali saranno riportati anche gli estremi del decreto di omologazione del dispositivo utilizzato. Con questi dati sarà possibile consultare il censimento nazionale degli autovelox pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove sono indicati ente accertatore, marca, modello, versione, matricola ed estremi del decreto di omologazione di ciascun apparecchio. Se le informazioni riportate nel verbale non fossero sufficienti, il cittadino può sempre esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi per ottenere la documentazione relativa all’accertamento.
Le verifiche da fare
Una volta individuato il dispositivo, è opportuno controllare che: l’autovelox fosse censito alla data dell’infrazione; marca, modello, versione e matricola coincidano con quelli riportati nel verbale; il dispositivo risulti tra quelli regolarmente omologati; siano state effettuate le verifiche periodiche di taratura e funzionalità, indispensabili per garantire l’affidabilità delle rilevazioni.
Se il dispositivo non compare nell’elenco
L’assenza dell’autovelox dal censimento non rende automaticamente nulla la multa. Per far valere questa eventuale irregolarità è comunque necessario presentare ricorso entro i termini previsti dalla legge. Saranno poi le autorità competenti a valutare la legittimità della sanzione.
Pagare o fare ricorso?
Prima di decidere è bene verificare la data dell’infrazione, perché per le violazioni commesse prima del 12 luglio continua ad applicarsi il quadro normativo precedente. Successivamente occorre controllare la regolarità dell’apparecchio e l’eventuale presenza di altri vizi nella contestazione. Un aspetto spesso sottovalutato è che il pagamento della multa, anche con lo sconto previsto, di norma impedisce di presentare successivamente ricorso.
I termini per contestare la sanzione
Le possibilità restano due e sono alternative: 30 giorni dalla notifica per rivolgersi al Giudice di pace; 60 giorni per presentare ricorso al Prefetto. Una volta scelta una strada, non è possibile percorrere anche l’altra.
Le vecchie multe restano in discussione
Il nuovo decreto non annulla automaticamente le sanzioni elevate negli anni passati, né chiude i procedimenti già pendenti. Per tutte le infrazioni commesse prima del 12 luglio continuerà infatti ad applicarsi la disciplina precedente. Proprio per questo molti osservatori ritengono che il contenzioso sia destinato a proseguire, anche perché un decreto ministeriale non può modificare quanto previsto dal Codice della strada. Saranno quindi prefetti e giudici a stabilire, caso per caso, se le nuove disposizioni siano sufficienti a superare gli orientamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno portato all’annullamento di numerose sanzioni.









