Riforma Cartabia: cosa prevede e quali sono i cambiamenti

RIFORMA CARTABIA

Che cosa prevede la riforma Cartabia e come interviene nel processo penale: tutte le novità dalla prescrizione ai riti abbreviati, fino alle pene alternative.

L’ex ministra della Giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia, è la prima firmataria di una riforma del sistema della giustizia che porta il suo nome. Questa legge, che rientra nelle pratiche riformatorie necessarie e previste dall’accordo sottoscritto dall’Italia con l’Unione europea nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, mira ad apportare delle profonde modifiche nella giustizia penale e nei suoi processi. Ecco dunque che con la riforma Cartabia si cerca di ridurre le tempistiche processuali penali per garantire l’equità del processo per tutti gli interessati e, se ne deduce, che a cambiare è l’intero iter processuale penale. Non c’è solo questo tuttavia nella riforma, con interventi netti e decisi anche sul sistema sanzionatorio e sulla giustizia riparativa.

Riforma Cartabia, obiettivi ed interventi

Come già in parte accennato, il principale proposito intorno a cui ruotano tutti gli interventi della riforma Cartabia è quello di garantire una durata ragionevole del processo per tutte le parti coinvolte. Tenendo fede a quanto previsto dall’articolo 111 della Costituzione, relativo al giusto processo, l’obiettivo della riforma è quello di accorciare, entro il 2026, le tempistiche del processo penale del 25%. Affinché tutto questo si renda possibile, la riforma Cartabia interviene su tutti quegli aspetti dell’iter processuale che, storicamente, rappresentano i maggiori rallentamenti. Ecco dunque che si mira ad una riduzione dei tempi per quanto attiene le indagini preliminari e le misure detentive alternative. Viene inoltre caldamente consigliato il ricorso a riti processuali più brevi, i cosiddetti riti deflattivi, e l’utilizzo della giustizia riparativa tramite organi appositi. Interventi sostanziali riguardano anche il sistema delle sanzioni, con la riforma che mira ad assicurare la certezza della pena rendendo le sanzioni immediate, oltre a consentire la conversione della pena pecuniaria in detentiva. Volendo dunque sintetizzare i principali fondamenti della riforma Cartabia, possiamo dire che questa mira:

  • alla modifica del processo penale,
  • alla digitalizzazione del processo penale;
  • ad una durata limitata delle indagini preliminari;
  • ad incentivare l’utilizzo dei riti deflattivi (più brevi);
  • all’abolizione della libertà vigilata e della semidetenzione.

Riforma Cartabia: le modifiche del processo penale

In merito al processo penale, come detto, la riforma Cartabia punta a velocizzarlo andando ad eliminare tutti gli aspetti che maggiormente lo rallentano e ne aumentano il carico. Un esempio chiaro in tal senso è rappresentato dall’intervento attuato sulle prescrizioni e la ragionevole durata dell’impugnazione. La riforma conferma che la prescrizione del reato resta bloccata dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione, ma modifica il decorso successivo alla pronuncia. Più nel dettaglio viene imposto un limite di tempo massimo per il giudizio d’appello e di Cassazione. Oltre tale soglia, art.14 ddl, non si potrà più percorrere questa azione penale, con i limiti temporali che corrispondono:

  • a due anni per il giudizio d’appello, ma per i primi tre anni dall’entrata in vigore della riforma viene garantito un margine di un ulteriore anno;
  • ad un anno per il giudizio in Cassazione, anche in questo caso prorogato ad altri sei mesi per i primi tre anni dall’entrata in vigore della riforma.

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dalla riforma, le regole suddette non si applicano ai reati non soggetti a prescrizione puniti con la pena dell’ergastolo. Resta ferma anche la possibilità del giudice di prorogare ulteriormente i tempi nei casi di procedimenti ritenuti molto complessi, mentre per i reati con aggravanti di associazione di stampo mafioso la proroga non può superare i tre anni. Per quel che riguarda l’applicazione delle nuove disposizioni, questa cambia in base alla fase del procedimento nel momento in cui è entrata in vigore la legge. Entrando nel dettaglio:

  • per quei procedimenti nei quali non si è arrivati al secondo grado di giudizio, le regole sull’improcedibilità interessano i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi.
  • per quei procedimenti per cui già si sta svolgendo il giudizio di secondo o terzo grado, i termini massimi di durata decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

La digitalizzazione del processo penale

L’Italia sconta in molti settori della pubblica amministrazione uno scarso livello di digitalizzazione e tale fattispecie si estende anche ai tribunali e ai processi, dove ancora molte pratiche vengono eseguite facendo ricorso al cartaceo, con i tempi che si allungano. Proprio per questo la riforma Cartabia mira ad una sempre maggiore digitalizzazione del processo penale. Più nello specifico, è previsto che nel codice di procedura penale, agli articoli 110, 111-bis e 111-ter, venga indicato l’utilizzo della documentazione in forma digitale. E ancora, l’articolo 148 dello stesso codice permetterà invece di individuare un domicilio telematico al quale ricevere gli atti. Un intervento sostanzioso è inoltre previsto per permettere alle parti di un processo di partecipare alle udienze anche in videoconferenza.

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Per garantire una più efficace transizione digitale del processo penale, la riforma prevede inoltre l’introduzione di un piano triennale con l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico che avrà i seguenti obiettivi:

  • permettere l’elaborazione e la conservazione di atti e documenti processuali in formato digitale;
  • garantire che il deposito di atti e documenti, così come le comunicazioni e le notificazioni, possano essere effettuate attraverso con modalità telematiche;
  • prevedere la possibilità della registrazione audiovisiva o dell’audio registrazione per documentare l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni o il rilascio della testimonianza;
  • evidenziare i casi in cui la partecipazione all’udienza possa essere agevolata con un collegamento da remoto, in videoconferenza.

Il limite alla durata delle indagini preliminari

Al fine di velocizzare l’iter processuale, la riforma Cartabia ha stabilito dei limiti di durata delle indagini preliminari. Queste, secondo le nuove disposizioni, corrispondono a:

  • a 6 mesi per le contravvenzioni;
  • ad 1 anno per i delitti;
  • ad 1 anno e 6 mesi per i delitti più gravi previsti dall’articolo 407 del codice di procedura penale.

Nella riforma è previsto che tali soglie temporali possano essere prorogate soltanto una volta e per una durata aggiuntiva massima di 6 mesi. Inoltre, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la facoltà di chiedere l’archiviazione del caso per “insufficiente previsione della condanna”.

L’incentivo all’utilizzo dei riti deflattivi

Un altro punto fondamentale, sempre nell’ottica di uno snellimento e un’accelerazione dei processi, è l’incentivo all’utilizzo dei riti deflattivi. Si tratta di procedimenti contraddistinti da tempistiche ridotte rispetto ad un normale processo penale ordinario in quanto possono risolversi con procedure decisamente semplificate. La scelta di questi percorsi abbreviati, inoltre, comporta dei benefici sia per le vittime che per gli imputati del processo.

Al fine di incentivare l’utilizzo dei riti deflattivi, la riforma Cartabia prevede che venga esteso l’accordo formulato in sede di patteggiamento anche alla confisca facoltativa e alla determinazione di beni specifici. Anche la possibilità di patteggiamento viene allargata, con questa modalità che potrà includere nell’accordo la previsione di pene accessorie e determinarne la durata. L’incentivo riguarda anche i riti abbreviati, con la nuova legge che consente un ulteriore sconto di un sesto della pena da parte del giudice se l’imputato rinuncia ad impugnare successivamente la sentenza. Il rito abbreviato o la sospensione della pena con messa alla prova vengono inoltre concessi anche nei casi in cui all’imputato fosse stata negata la richiesta di patteggiamento.

L’abolizione della libertà vigilata e della semidetenzione

Con l’introduzione della riforma Cartabia vengono abolite le pene detentive brevi, come la libertà vigilata e la semidetenzione, al fine di incoraggiare l’utilizzo di misure più idonee. Entrando più nello specifico, il giudice avrà la facoltà di optare per la semilibertà e la detenzione domiciliare nei casi di condanna inferiore ai quattro anni. Quando, invece, la pena non supera i tre anni, potrà optare per la concessione del lavoro di pubblica utilità, mentre se inferiore ad un anno, la condanna potrà essere convertita in una pena pecuniaria.

Riforma Cartabia: gli altri interventi

Ci sono anche molti altri interventi previsti dalla riforma Cartabia per il processo penale e che mirano ad alleggerirne il carico, tra cui:

  • l’impossibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi se “nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato”;
  • la limitazione delle ipotesi in cui è possibile instaurare un processo in assenza dell’imputato;
  • l’introduzione di nuovi e moderni meccanismi che consentano all’indagato di venire a conoscenza degli atti relativi alle indagini;
  • la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore, oltre che dell’assenso del giudice.