Pasta, l’industria perde al Tar: “L’origine del grano resta obbligatoria in etichetta”

PASTA TAR ETICHETTA

Il Tar del Lazio boccia il ricorso di decine di produttori (tra i quali big come Barilla, De Cecco, Rummo, La Molisana) che chiedevano di togliere l’indicazione di origine del grano sulle confezioni. Ecco la lista con l’origine del grano dei marchi venduti nei supermercati

Il Tar del Lazio, nel respingere il ricorso di decine di produttori di pasta con quale chiedevano di abolire l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano, ha ribadito che “deve osservarsi che l’obiettivo primario del decreto (decreto Origine, 2017) sia quello di rendere al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull’origine dei prodotti alimentari, al fine di valorizzare la sua libera e consapevole scelta, coerentemente a quanto stabilito dal Regolamento Ue 1169 del 2011″.

Come riporta l’Ansa il Tar del Lazio con due sentenze con le quali hanno respinto altrettanti ricorsi proposti dalle aziende F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino, Barilla G. e R. Fratelli, De Matteis Agroalimentare, La Molisana, F. Divella, Rummo, Pastificio Lucio Garofalo, Pastificio Battagello, Pasta Berruto, Colussi, Pastificio Rigo, Pasta Zara, Pastificio Felicetti, Pastificio Granarolo (il primo) nonché Molitoria Umbra, Semoliere Giuseppe Sacco & Figli, Molino Grassi, Molino Casillo, Candeal Commercio, Deis De Sortis Industrie Semoliere, Industria Molitoria Mininni, Moderne Semolerie Italiane, Industria Agroalimentare De Vita, Grandi Molini Italiani, Semolificio Loiudice e Molino S. Paolo di Paolo Gallo & C.

Origine in etichetta: cosa prevede la legge

E allora vale la pena ribadire cosa prevede l’obbligo di legge. L’indicazione obbligatoria dell’origine del grano sulla pasta è stata introdotta nel 2017 dall’Italia, con il benestare della Ue, in via sperimentale e finora è stata sempre rinnovata di anno in anno. Stando alle regole attuali, sulle confezioni di pasta secca per il mercato interno o vendute in Italia devono essere riportate le seguenti diciture:
Paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato;
Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato;
• Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture: “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE E NON UE”;
• Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Da dove viene il grano della pasta che acquistiamo al supermercato o nei discount? Nella grafica che segue abbiamo riportato l’origine della materia prima – indicata per legge sulle confezioni – per i principali marchi. Il test completo sui 20 spaghetti analizzati è disponibile in digitale (acquista qui).

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