Pacchetti turistici, finite le proroghe i tour operator devono rimborsare

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I consumatori hanno dovuto attendere ben lunghi 30 mesi ma adesso i rimborsi per i pacchetti turistici pagati e non usufruiti a causa del Covid sono in dirittura di arrivo…a meno che nel frattempo l’azienda non abbia fallito

I primi voucher per le cancellazioni dei viaggi a causa del Covid sono giunti a scadenza e i consumatori potranno rientrare in possesso delle somme versate. Si tratta, in particolare, di quei voucher emessi per contratti di viaggio che avrebbero dovuto avere esecuzione tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020 e il cui annullamento è avvenuto entro il 31 luglio 2020, a causa del ricorrere di un‘ipotesi di cosiddetta impossibilità sopravvenuta (lockdown, chiusura dell’hotel, divieto di viaggio, quarantena per positività covid…).

“Ci auguriamo che dopo questa lunga attesa, i consumatori ottengano senza problemi il rimborso e possano essere così ricompensati per aver condiviso, con grande spirito di solidarietà, le difficoltà che si sono trovati ad affrontare gli operatori turistici durante l’emergenza Covid” dichiara Maria Pisanò, direttore del Centro Europeo Consumatori Italia.

Durante il primo lockdown, infatti, milioni di consumatori hanno dovuto rinunciare alle loro vacanze a causa delle misure imposte per contrastare il Covid-19, ma anche al dovuto rimborso. Agli operatori del settore, infatti, era stata data la possibilità (prevista per legge) di emettere buoni validi per 12 mesi, in alternativa al rimborso delle prenotazioni che non potevano aver luogo. In caso di mancato utilizzo, per nuove prenotazioni entro il periodo di validità, detti voucher sarebbero stati monetizzati.

Un traguardo che è sembrato difficile da raggiungere perché la validità di questi voucher è stata prorogata prima a 18, poi a 24 e infine a 30 mesi. I primi voucher sono stati emessi a metà marzo 2020 e sono, dunque, giunti finalmente a scadenza. Gli operatori del settore dovrebbero, quindi, effettuare il rimborso automaticamente entro 14 giorni dalla scadenza dei 30 mesi decorrenti dalla data di emissione. È comunque opportuno che i consumatori interessati provvedano a rivolgere la relativa richiesta di rimborso alla scadenza del proprio voucher. Soggiacciono ad un regime speciale i voucher emessi in seguito alla cancellazione di un contratto di trasporto: per i viaggi aerei, ferroviari, marittimi e con autobus annullati a causa delle restrizioni Covid, infatti, il rimborso monetario poteva, su richiesta espressa del consumatore, aver luogo alla scadenza di 12 mesi dopo l’emissione.

Non è detto, tuttavia, come ricorda Stefano Albertini, coordinatore dell’Ufficio di Bolzano, che la vicenda si concluda in maniera positiva per tutti i consumatori “perché alcuni operatori turistici potrebbero nel frattempo aver dichiarato fallimento o trovarsi comunque in difficoltà economica per la crisi energetica; ci saranno quindi consumatori che non vedranno tutelato il proprio diritto al rimborso, anche perché il fondo di garanzia, allo stato, non sembrerebbe più accessibile”.

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Diversa sorte spetta a quanti hanno ricevuto un voucher in seguito alla cancellazione di spettacoli, eventi sportivi, musei ed altri eventi culturali: questi voucher hanno una validità di 36 mesi e il rimborso è previsto soltanto in caso di definitiva cancellazione dell’evento.