Contestare una multa: al prefetto o al giudice di pace?

CONTESTARE UNA MULTA

Come e quando contestare una multa che si ritiene illegittima, viziata o ingiusta: dal ricorso al giudice di pace all’annullamento in autotutela fino al ricorso al prefetto.

Quando si riceve una multa è sempre un momento spiacevole in quanto ci si ritrova di fronte ad una spesa improvvisa che poteva, con una maggiore attenzione, essere evitata. Possono però verificarsi dei casi nei quali il soggetto ricevente ritenga ingiusta la notifica di multa ricevuta e decida di contestarla, per errori ravveduti nell’attribuzione della stessa o, semplicemente, perché si ritiene di non aver commesso il fatto o nulla è stato fatto da chi gestisce un servizio per segnalare la presenza dell’irregolarità di un dato comportamento. Cerchiamo allora di capire come e quando è possibile contestare una multa e quali sono i passaggi da seguire.

Che cos’è una multa: l’iter

Prima di capire nel dettaglio come e quando è possibile contestare una multa, è bene avere chiaro cosa sia una multa e come sia strutturata. Una multa, anche detta contravvenzione, altro non è che una sanzione di natura amministrativa che si palesa nel momento in cui si constatano delle infrazioni al codice della strada. Ad accertare l’avvenuta mancanza del rispetto delle regole è un agente accertatore che, di fatto, evidenziando l’infrazione avvia il processo di sanzione amministrativa. Segue, dunque, l’emissione del verbale di contestazione che può essere notificato immediatamente, se il guidatore viene fermato immediatamente dopo l’infrazione dagli agenti, oppure in una seconda fase, con la notifica che verrà inviata presso il domicilio del guidatore.

Qualora allo stesso guidatore dovessero essere contestate più infrazioni delle regole del codice della strada con una sola azione o omissione, si è in presenza del caso di multa cumulativa. In questa situazione l’agente accertatore potrà richiedere l’intervento del giudice di pace o del prefetto per far aumentare fino al triplo la sanzione prevista. Il caso più esemplificativo è quello di un soggetto che abitualmente percorre sempre la stessa strada non rispettando, quotidianamente, i limiti di velocità previsti per quel tratto. In queso caso il soggetto colleziona più multe che vengono, appunto, cumulate una su l’altra. Si ricorda, per maggiore chiarezza, che le multe cumulative non interessano le infrazioni commesse nelle aree urbane comunali e nelle zone a traffico limitato, le Ztl, dove verranno applicate solo le sanzioni previste per le unitarie violazioni delle regole del codice della strada.

Quando e come contestare una multa

In alcuni casi è possibile contestare una multa ricevuta. Più nello specifico ci si potrà opporre ad una sanzione amministrativa nel momento in cui si ritiene che la stessa possa essere illegittima, viziata o ingiusta. Le modalità per contestare una multa sono sostanzialmente tre e vanno dal ricorso in autotutela al ricorso al giudice di pace fino al ricorso al prefetto. Cerchiamo di capire le caratteristiche e i tratti distintivi di ognuna di queste contestazioni.

Come contestare una multa: l’annullamento in autotutela

Quando si parla di annullamento in autotutela si fa riferimento al caso in cui la multa ricevuta sia palesemente illegittima. Esempi classici sono quelli in cui sia stato commesso un errore di persona, venga notificata la multa ad un precedente proprietario del veicolo o vi sia un doppio verbale per la stessa infrazione. In questo caso il soggetto multato dovrà rivolgersi all’ente che ha emesso la sanzione amministrativa affinché questa venga annullata, prima ancora di dar vita ad un vero e proprio ricorso.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Il ricorso al giudice di pace

Altra modalità percorribile per contestare una multa è quella di presentare un ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Tale opzione è percorribile solo se non è già stato presentato un altro ricorso al prefetto e non è stata pagata la multa. In base a quanto previsto dall’ordinamento, al giudice di pace possono essere presentati ricorsi: contro la multa per infrazione al codice della strada; contro la cartella esattoriale ricevuta per una multa non pagata (solo per errori materiali della cartella o per vizi di notifica e non per contestare nel merito il verbale); contro l’ordinanza del prefetto che rigetta il ricorso per una multa. Il ricorso non può poi essere presentato contro l’avviso di violazione (il tradizionale documento lasciato sul parabrezza), ma occorre attendere la notifica del verbale.

Quanto ai tempi e alle modalità per presentare ricorso al giudice di pace, è importante ricordare che la richiesta dovrà essere presentata personalmente presso la cancellerie del giudice di pace o attraverso raccomandato a/r entro e non oltre 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica. Sarà necessario allegare alla propria richiesta anche l’atto contestato – la multa, la cartella esattoriale o l’ordinanza di rigetto del prefetto -, la copia del documento d’identità del ricorrente e le marche da bollo per il contributo unificato e i diritti di notifica, 43 euro per importi inferiori ai 1.100 euro.

Il giudice di pace, ottenuta la richiesta, potrà accogliere il ricorso – in tutto o in parte – oppure rigettarlo, condannando in questo caso il ricorrente al pagamento delle spese dovute per il procedimento e per l’onorario dell’avvocato della controparte. Al giudice viene offerta anche la possibilità di aumentare la multa entro il massimo edittale. II rigetto del giudice di pace potrà comunque essere portato in appello in Tribunale, dando vita ad un iter classico di giudizio.

Il ricorso al prefetto

Per contestare una multa ci si può rivolgere infine prefetto del luogo dove è avvenuta la violazione presentando un ricorso entro e non oltre 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Anche in questo caso sarà possibile presentare la documentazione richiesta o direttamente al prefetto mediante raccomandata a/r oppure all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore. Potrà in questa fase essere richiesta anche l’audizione personale, ma si ricorda che il semplice preavviso di violazione – per intenderci la multa lasciata sul parabrezza – non può essere contestato subito, occorrerà infatti attendere la notifica del verbale. Si ricorda poi che fare ricorso non sospende, di fatto, il pagamento della multa, motivo per il quale occorre chiedere espressamente la sospensione dell’esecutività del provvedimento fino alla decisione del prefetto.

ll prefetto può ritenere legittima, oppure no, la richiesta del ricorsista. Nel primo caso entro 120 giorni emetterà un’ordinanza motivata per l’archiviazione degli atti, nel secondo, invece, con un’ordinanza motivata obbligherà il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese (con notifica di pagamento inviata entro 150 giorni dall’adozione). Qualora il richiedente ritenesse ingiusta la decisione presa dal prefetto, potrà fare ulteriore ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.

C’è poi l’ipotesi che il prefetto non si pronunci nei termini indicati, ebbene in questo caso il ricorso si intende accolto (silenzio-assenso).

Quando contestare una multa

Per contestare una multa ci sono delle scadenze che i richiedenti dovranno tenere in considerazione. Entrando più nello specifico, il multato avrà fino ad un massimo di 30 giorni dalla comunicazione del verbale per fare ricorso al giudice di pace. Tale limite sale a 60 giorni, sempre dalla dalla comunicazione del verbale, per fare ricorso al prefetto e torna a 30 giorni, dal rigetto eventuale di un prefetto, per presentare ulteriore ricorso al giudice di pace. Per pagare una multa in forma ridotta (decurtazione del 30%), invece, il sanzionato ha un termine di 5 giorni dalla comunicazione della contravvenzione.

I costi

Quando si decide di contestare una multa è bene anche tenere presente che ci saranno una serie di spese che andranno sostenute. Valutarle attentamente è molto utile per comprendere se impugnare una sanzione ricevuta posso essere vantaggioso oppure no. Si ricorda dunque che per i ricorsi al prefetto, così come al giudice di pace, non è richiesta la difesa a pagamento di un avvocato, ma ci sono comunque dei costi fissi da prendere in considerazione.

Entrando più nel dettaglio, un ricorso al giudice di pace ha un costo di 43 euro di contributo unificato. A Diverso è invece il caso in cui si vuole contestare una multa per un vizio di forma, come ad esempio la sua notifica oltre i 90 giorni previsti dalla legge. In questa situazione sarà nettamente più conveniente per il ricorrente rivolgersi al prefetto, in quanto le uniche spese da sostenere saranno quelle del spedizione della raccomandata a/r per inviargli il ricorso.