Trasporto aereo, il Regolamento Ue si applica anche se la compagnia non è europea

TRASPORTO AEREO

Aeroflot, la principale compagnia aerea russa, è stata condannata dal Giudice di Pace di Roma a pagare 600 euro di risarcimento per ciascuno dei passeggeri presenti sul volo Milano – San Pietroburgo del 3 giugno 2019. Il volo era stato cancellato e aveva lasciato a terra oltre cento passeggeri. Secondo uno dei più recenti studi di AirHelp, la compagnia russa nega il risarcimento all’86,2% delle richieste e, anche in questo caso, Aeroflot si era rifiutata di rimborsare i passeggeri sostenendo che, non essendo una compagnia aerea registrata nell’Unione Europea e non avendo a bordo cittadini europei, i viaggiatori del volo non fossero tutelati dal Regolamento (CE) 261/2004.

I passeggeri hanno chiesto supporto a AirHelp che ha accolto il caso ed è arrivata fino alla Corte Suprema di Cassazione per far valere i diritti dei viaggiatori coinvolti. La Corte Suprema di Cassazione è giunta a una sentenza storica: ha stabilito che la giurisdizione per il risarcimento viene stabilita in base al luogo di partenza del volo e non secondo il luogo dove la compagnia aerea è registrata.

“Il Regolamento (CE) 261/2004 dà linee guida precise sui diritti dei passeggeri aerei. Per i voli che presentano ritardi superiori alle tre ore o vengono cancellati con meno di 14 giorni di preavviso e sono su territorio europeo, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento, anche se il vettore non è registrato in UE”. “Non importa da dove vieni”, continua Floris, “tutti possono ottenere un risarcimento e sono tutelati dal Regolamento (CE) 261/2004 allo stesso modo, a condizione che il disagio sia stato causato direttamente dalla compagnia aerea” commenta Christian Leininger, Head of Corporate Development di AirHelp.

Gli step che hanno portato al risarcimento

AirHelp ha presentato due cause diverse davanti al Giudice di Pace di Roma nel 2020 per conto dei passeggeri, sostenendo che siccome il volo era partito dall’Italia, il volo ricadeva sotto la giurisdizione italiana e doveva quindi rispondere alle leggi previste dal Regolamento (CE) 261/2004. Il Giudice di Pace ha dato ragione ad AirHelp, ma Aeroflot ha impugnato la decisione davanti alle Sezioni Unite (SS. UU.) della Corte Suprema di Cassazione. Il 10 novembre 2021 la Suprema Corte ha dato una sentenza storica, sostenendo che, in caso di interruzione del volo, la giurisdizione di pertinenza deve essere individuata in base al luogo di partenza, dove il passeggero ha firmato il contratto di trasporto con la compagnia aerea.

Il volo Milano – San Pietroburgo del 3 giugno 2019 ha creato un precedente importante: dato che il volo sarebbe dovuto partire dall’Italia, il caso ricade sotto la giurisdizione italiana e deve quindi attenersi al Regolamento (CE) 261/2004. La sentenza è storica perché significa che d’ora in avanti, tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro cittadinanza, hanno diritto a ricevere il risarcimento se sono su territorio europeo.

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