Nuove regole per il bio: l’etichetta diventa più trasparente

ETICHETTA

Il biologico ha nuove regole: è entrato in vigore da qualche giorno, infatti, il nuovo regolamento 848 del 2018 che ha abrogato il vecchio impianto normativo del 2007. Il nuovo provvedimento, entrato in vigore con un anno di ritardo per via dell’emergenza epidemiologica che avrebbe reso più difficile l’adeguamento, si compone di una parte generale con 61 articoli e di 6 allegati che riguardano la parte applicativa della norma, all’inizio troviamo 124 considerando e 75 definizioni. Al regolamento 2018/848 fanno poi seguito 33 regolamenti che lo integrano, lo modificano e ne dettano le norme di esecuzione. “Avremmo preferito un unico impianto normativo che sarebbe stato di più facile consultazione” spiega al Salvagente Roberto Pinton, esperto di coltivazioni bio, sottolineando che “la bontà del nuovo regolamento la scopriremo tra qualche tempo: da un punto di vista politico ha raggiunto l’obiettivo, nel pratico vedremo”.

Cosa cambia 

Ogm

Mentre il regolamento del 2007 estendeva la soglia di tolleranza per le contaminazioni accidentali da Organismi Geneticamente Modificati (Ogm) dello 0,9% anche all’agricoltura biologica, il regolamento del 2018 sancisce espressamente il divieto di utilizzo di materiale contenente Ogm. Il considerando 23 cita “L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti od organismi geneticamente modificati («Ogm»), nonché prodotti derivati od ottenuti da Ogm, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Tale uso dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica”. I metodi di gestione che adotta l’azienda biologica devono escludere (art.5) “l’uso di Ogm, dei prodotti derivati da Ogm e dei prodotti ottenuti da Ogm che non siano medicinali veterinari”

L’articolo 11 riguarda espressamente il divieto di utilizzo degli Ogm, mentre non viene più citata le quota accidentale dello 0,9% considerata inevitabile per l’agricoltura convenzionale.

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Aromi naturali

Gli aromi naturali sono considerati prodotti agricoli come tali entrano a far parte del computo del 95% derivanti da produzione biologica. Inoltre nel regolamento del 2018 il loro utilizzo all’interno delle ricette dei prodotti trasformati è stato ammesso soltanto nel caso di “aromi naturali di…”, ovvero prodotti per minimo il 95% dall’ingrediente citato. Ad esempio sarà consentito l’utilizzo di “aroma naturale di rosmarino” da tale aroma è stato ottenuto per almeno il 95% dalla pianta di rosmarino.

Certificazione di gruppo

Sarà possibile la “certificazione di gruppo” attualmente consentita solo nei paesi in via di sviluppo, questo al fine di consentire ai piccoli agricoltori di far fronte ai costi di ispezione e agli oneri amministrativi connessi alla certificazione. Come cita il considerando 85 “La certificazione di gruppo significa che un certo numero di piccoli agricoltori può organizzarsi ed essere certificato come una singola entità. Un certificato riguarderà tutti gli agricoltori, che non possono vendere i loro prodotti certificati se non attraverso il gruppo stesso. Il gruppo di agricoltori dovrà quindi costituire un’entità legale ed un proprio sistema di controllo interno e ogni operatore dovrà rispondere a dei requisiti economici e di superficie quali:

  • i costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25.000 euro;

o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15.000 euro l’anno;

Oppure ciascuno dei quali ha aziende di massimo:

– 5 ettari, come da L 150/41 del 14.6.2018;

– 0,5 ettari, nel caso di serre,

– 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti.

Controllo e certificazione

Alcune novità sono introdotte dal regolamento in materia di controllo e certificazione, tra le quali ricordiamo:

  • Il Certificato emesso dall’organismo di controllo non si chiamerà più documento giustificativo, ma Certificato.
  • Gli operatori possono scegliere diversi Organismi di certificazione per le diverse categorie di prodotti contenute nell’allegato 7 del Reg. (UE) 848/2018.
  • Sono esentati gli operatori che vendono il prodotto sfuso (no mangimi) direttamente al consumatore finale a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino. L’esenzione della certificazione può essere concessa solo se le vendite del prodotto sfuso sono inferiori a 5.000 kg/annui, tali vendite di prodotto sfuso bio non rappresentino un fatturato annuo maggiore di 20.000 euro, oppure il costo di certificazione dell’operatore è maggiore del 2% del fatturato totale sui prodotti biologici sfusi.
  • Il controllo di conformità dell’operatore attualmente è annuale. Il regolamento premia gli operatori più meritevoli prevedendo una ispezione fisica annuale tranne nel caso in cui l’operatore non presenti non conformità (NC) nei 3 anni precedenti. Per tali operatori cd a basso rischio, i controlli potranno essere eseguiti ogni 2 anni. Anche i soggetti esentati dalla certificazione sono soggetti a controlli ufficiali qualora dichiarino di essere in regime biologico.
  • I rivenditori che vendono solo prodotti biologici preconfezionati non avranno bisogno di certificazione, ma saranno sottoposti ai controlli in base alla legislazione generale sui controlli ufficiali.

Importazioni

Per le importazioni sono previsti degli accordi commerciali con i Paesi terzi riconosciuti come equivalenti. L’importazione di prodotti da Paesi terzi per le cui produzioni si riconosca un’equivalenza anche sul piano dell’attività di controllo richiede comunque al momento dell’importazione un certificato di ispezione che comprovi la conformità alla normativa sul biologico. In assenza di un accordo commerciale, la Commissione stabilirà un elenco di organismi/autorità di controllo riconosciuti i quali saranno poi autorizzati ad eseguire controlli e certificazioni nei Paesi Terzi.

Origine

Il nuovo regolamento prevede la possibilità di specificare in dettaglio l’origine della materia prima indicando il nome del paese e della regione da cui proviene l’ingrediente.