Servizi telefonici sgraditi, l’Antitrust può ordinare la rimozione

Nel corso dell’iter di conversione del decreto Rilancio, è stato inserito un nuovo articolo, il 263 bis che modifica il Codice del Consumo. Secondo questa norma, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, può “ordinare, anche in via cautelare” la rimozione dei servizi di telefonia attivati senza il consenso degli utenti. Previste anche multe fino a 5 milioni per chi non si adegua. In particolare il nuovo articolo va a modificare l’articolo 27 del Codice del Consumo in materia di poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevede: ”L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro“.