Enac alle compagnie aeree: In caso di cancellazione diritto al rimborso, no al voucher

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Enac richiama i vettori al rispetto del regolamento di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili a Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher. L’ente di regolamentazione dell’aviazione civile si aggiunge a Commissione Ue e Antitrust che hanno fortemente criticato il comportamento delle compagnie aeree, reso legittimo peraltro dal dcpm Cura italia.

Cieli riaperti, vecchie norme

“In merito alle numerose segnalazioni relative a cancellazioni di voli, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile rende noto di avere richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa” scrive l’Enac”. Infatti, dato che a partire dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data “non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19, ma a scelte imprenditoriali”.

Via libera al rimborso

Dunque, la normativa applicabile prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta. Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore. L’Enac continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento comunitario di riferimento.