Il congedo parentale è valido anche se l’altro genitore è in smart working

Il congedo parentale straordinario per prendersi cura dei figli a casa a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus può essere chiesto anche se l’altro genitore sta lavorando da casa in smart working. A dirlo è una circolare dell’Inps sul congedo parentale previsto dal decreto del 17 marzo. Non si può chiedere il congedo invece se l’altro genitore è disoccupato o titolare di un sostegno al reddito, come ad esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza.

Per chi vale

Riepilogando, il congedo straordinario per la cura dei minori durante il periodo di chiusura delle scuole è di 15 giorni anche frazionabili, è indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa e può essere utilizzato alternativamente dai due genitori. È fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps e dai dipendenti pubblici. Vale sono per chi ha figli fino a 12 anni. In alternativa al congedo è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un limite di 600 euro. Inoltre è stato previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti della legge 104 (tre al mese), di 12 giornate nel complesso usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. È stata infine prevista la possibilità di accedere al congedo, senza retribuzione e senza contribuzione (con richiesta solo al datore di lavoro) anche per quei lavoratori con figli tra i 12 e i 16 anni mentre per chi ha figli in situazione di gravità sarà possibile avere il congedo indennizzato anche oltre i 12 anni di età purché questi frequentino la scuola o un centro diurno.

Le indicazioni per le aziende

Nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda – spiega l’Inps – come ad esempio nel caso in cui il lavoratore abbia già utilizzato interamente il congedo parentale ordinario, datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo Covid-19 e pagare la relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare la domanda all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.