Prendi i soldi e scappa. La tattica di Tre sui costi di disattivazione

Caro Salvagente, vi scrivo perché avrei bisogno di un consiglio su come poter avanzare un mio diritto nei confronti della compagnia telefonica “Tre”. Da circa un anno ho rescisso il contratto a seguito di una loro variazione contrattuale. Eseguo la disdetta entro i termini a mezzo PEC. Un mese dopo mi vedo addebitati in banca i costi di disattivazione pari a circa 50€. Il  servizio clienti mi dice che avrei dovuto mandare un’ulteriore PEC chiedendo la restituzione della somma impropriamente addebitata. Passano alcuni mesi e contatto nuovamente il call center che mi dice che avrei dovuto mandare un’altra pec con gli estremi personali. Provvedo ma a quel punto Tre sparisce, non risponde né alla PEC né al telefono. Avrò mandato circa 6/7 mail senza avere alcuna risposta. Il 133 non riesco più a contattarlo…

Antonio Natuzzi

 

Caro Antonio, abbiamo chiesto a Valentina Masciari, responsabile del servizio utenze di Konsumer Italia, di aiutarci nel suo caso, non proprio infrequente. Ecco cosa ci ha risposto

Partiamo dal presupposto, purtroppo, che tutti i fornitori sono sempre più rapidi a richiedere e sollecitare i pagamenti ai loro clienti, che a rimborsare il dovuto. Detto ciò, in genere prima di 90 giorni nessun gestore effettua rimborsi; mai prima di due fatture successive se si tratta di clienti ancora attivi. Se invece, si tratta di clienti cessati, nei confronti dei quali il rimborso va fatto tramite assegno o bonifico, allora si aprono tempistiche veramente eccessive.

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Andando nel dettaglio del caso di Antonio, confermo che ha assolutamente ragione: ha infatti seguito la procedura corretta. A questo punto, l’unica strada percorribile, per ottenere il dovuto, visto l’atteggiamento di H3G, che comunque definirei usuale, è quella di far ricorso alla Conciliazione presso il Co.Re.Com.

LA CONCILIAZIONE AL CORECOM

La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nella quale le parti, in presenza di un conciliatore, soggetto terzo, tentano di trovare un accordo, ed è regolata da un apposito regolamento (173/07/CONS).

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche. Da qualche tempo lo è  anche nelle controversie con i fornitori di energia e gas.

La procedura di conciliazione è gratuita per il consumatore.

Il tentativo di conciliazione va proposto al Co.Re.Com territorialmente competente, che è quello del luogo in cui si trova la postazione fissa utilizzata dal cliente o, negli altri casi, il domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, la residenza o la sede legale dell’utenza. La domanda  va presentata solo al Co.Re.Com competente  o agli altri organismi di conciliazione e non anche all’Autorità Garante.

I recapiti  possono essere reperiti sul sito Co.Re.Com. della propria regione.

La domanda può essere inviata tramite raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata; va utilizzato l’apposito modulo, definito Formulario UG, che può essere sempre scaricato dal sito Co.Re.Com. della propria regione.

Inoltre, il tentativo di conciliazione non può essere proposto, se sulla stessa controversia è stato già esperito un tentativo di conciliazione.

Relativamente alla  procedura seguita, se il tentativo obbligatorio di conciliazione è presentato al Co.Re.Com, il responsabile del procedimento, una volta verificata l’ammissibilità, convoca le parti all’udienza. L’udienza può svolgersi presenziando direttamente, di persona, oppure facendosi rappresentare da un avvocato o da un’associazione consumatori; può anche svolgersi  telefonicamente o via web: la modalità di svolgimento va indicata nel momento in cui si riceve l’avviso di convocazione.

Discusso l’argomento ed effettuata la transazione, se questa ha esito positivo, viene redatto un verbale di conciliazione in cui si prende atto dell’accordo e la controversia si conclude; il verbale costituisce titolo esecutivo.

Se invece, non si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale sintetico,  in cui si evidenzia che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.

In questa ipotesi, si può o chiedere allo stesso Co.Re.Com. la definizione della controversia, a condizione che la richiesta venga fatta entro 90 giorni dal tentativo di conciliazione (una specie di seconda istanza), oppure si può ricorrere alla giustizia ordinaria.

Il ricorso all’autorità giudiziaria, non può essere fatto se prima non viene esperito il tentativo di conciliazione, che quindi costituisce condizione di procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.

LA CONCILIAZIONE PARITETICA

In alternativa, gli utenti possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione anche presso le Camere di Commercio e gli organismi di conciliazione paritetica costituiti dagli operatori di comunicazioni elettroniche con le Associazioni Consumatori rappresentative a livello nazionale. Ad oggi, tali organismi sono presenti per Fastweb Spa, PosteMobile Spa, Tim Spa, Vodafone Italia e Wind – Tre Spa.

La procedura di conciliazione paritetica, può essere avviata tramite l’invio di una richiesta da presentare su apposito modulo scaricabile dai siti dei vari gestori e poi inviarlo secondo le modalità indicate dagli stessi.

In tal caso, la procedura è caratterizzata dalla presenza di un conciliatore che rappresenta il consumatore e, un conciliatore che rappresenta l’azienda coinvolta e in tal caso il ruolo dei conciliatori non consiste nello stabilire chi ha ragione o torto ma, nel cercare di aiutare la risoluzione della controversia, suggerendo una soluzione.

Il servizio di conciliazione paritetica fornisce un’alternativa veloce e sicura in caso di controversia e se il consumatore fosse soddisfatto di quanto proposto dai conciliatori, sottoscriverà tale proposta che diventerà vincolante per l’azienda e per lui.

Se invece l’accordo non si raggiunge,  si potrà sempre far ricorso all’attività giudiziale.

Considerando quanto detto sulla conciliazione e considerando la situazione del Sig. Antonio, l’unica strada percorribile è quindi quella di un tentativo di conciliazione, scegliendo una delle modalità indicate, in tal modo magari riuscirà ad ottenere ragione per le sue fondate richieste.