Elettricità, dal 1° marzo stop ai maxiconguagli: prescrizione bollette in 2 anni

SPESE CESSAZIONE BOLLETTE ELETTRICHE

Stop ai maxiconguagli, alle richieste di pagamento della bolletta elettrica che si riferiscono fino a 5 anni precedenti: dal primo marzo scatta la prescrizione breve e gli utenti potranno essere chiamati a pagare le fatture riferite al massimo fino a 24 mesi prima. Lo prevede la delibera 97/2018/R/com dell’Arera, l’Autorità per l’Energia, che dà attuazione a una norma congenuta nella legge di Bilancio 2018.

Famiglie e piccole imprese in questo modo saranno maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette maxibollette, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

Se il fornitore ritarda nella definizione dei conguagli

La delibera dispone che “nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento”.

Quando l’utente è legittimato a non pagare

Inoltre, come spiega una nota dell’Arera, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) “abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione”.

Dona (Unc): “Passo in avanti ma vigileremo”

“Ottima notizia, un bel passo avanti rispetto al fenomeno intollerabile dei maxi conguagli” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “Vigileremo, comunque, per verificare che il venditore informi correttamente il cliente della possibilità di far valere la prescrizione. Altrimenti, come accade ora, il consumatore finirà per pagare ugualmente” conclude Dona. L’associazione invita a segnalare tutte le anomalie al nostro sportello sul sito www.consumatori.it

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