Ddl concorrenza via libera al telemarketing selvaggio

Quanto la toppa è peggiore del buco. Ancora peggio se è un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e approvato con la fiducia dal Pd  liberalizza il telemarketing selvaggio.

Emendamento M5S votato dal Pd

Succede che tre senatori Castaldi, Girotto, Petrocelli del Movimento 5 Stelle per tentar di “arginare” il fenomeno del telemarketing selvaggio presentino un emendamento al Ddl Concorrenza – approvato ieri con la fiducia come chiesto dal governo – che però produca l’effetto diametralmente opposto: via libera alle telefonate moleste anche senza il consenso preventivo dell’utente. Unico palliativo: l’addetto del call center deve presentarsi, dichiarare lo scopo commerciale della sua telefonata e chiederci se vogliamo proseguire o meno la telefonata.

Soro (Privacy): “Sono sconcertato”

L’emendamento prevede che l’utente possa essere chiamato anche se non ha espresso il suo consenso. Molto duro Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante per la Privacy: “Suscita sconcerto e preoccupazione la norma, contenuta nel testo del Ddl concorrenza, relativa al telemarketing. Essa elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, ‘liberalizzando’ il fenomeno del telemarketing selvaggio e prevedendo come unica forma di  tutela dell’utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima. Si tratta di una soluzione diametralmente opposta a quella – fondata sul previo consenso all’interessato – ampiamente discussa nella Commissione di merito dello stesso Senato, indicata dal Garante e, in  apparenza, largamente condivisa”.

Il consenso preventivo

Come funziona il consenso preventivo? Oggi avviene che se acquistiamo un divano o un computer oppure compiliamo un modulo per la carta fedeltà del supermercato ci chiedono se diamo il consenso al trattamento dei nostri dati. Se scriviamo “No” oppure se insieriamo la nostra numerazione (fissa) nel Registro delle Opposizioni (sistema di – fintatutela che non ha mai funzionato) non possiamo essere “molestati” con telefonate commerciali”.

Cosa prevede l’emendamento approvato

L’articolo 4 bis approvato al Senato recita: “Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati: 1) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale chiamano (obbligo già previsto nel Codice della privacy attuale, ndr); 2) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto”. La tutela dove sta? Ma nel comma ter si aggiunge: “Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione”. Insomma, solo se dice sì. Se dice no, il call center deve riattaccare. In pratica come avviene ora: ci scocciano, alziamo la cornetta e la riabbassiamo immediatamente!

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Dona (Unc): “Si vergognino!”

“Il Garante ha assolutamente ragione. Si tratta di una norma a dir poco vergognosa”, attacca Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori. “È incredibile e intollerabile che invece di rafforzare il Registro delle opposizioni, consentendo l’iscrizione anche ai numeri di cellulare e introducendo la possibilità di cancellare tutti i precedenti consensi, in modo da consentire al cittadino di riprendere il pieno controllo dei propri dati, si proceda in direzione opposta. Si vergognino!”.