Fisco, validi gli atti dei “falsi dirigenti” e le relative cartelle Equitalia

Sono validi gli atti del Fisco (e quindi le relative cartelle di Equitalia) firmati dai quasi 800 ex dirigenti decaduti a marzo (grazie a una sentenza della Corte Costituzionale) perché promossi senza concorso.

La Cassazione, con tre sentenze appena depositate, pone fine alla diatriba insorta attorno alla validità degli atti (accertamenti fiscali ed eventuali conseguenti cartelle di Equitalia) firmati dai cosiddetti “falsi dirigenti“, ovvero dai dipendenti delle Entrate nominati dirigenti con una legge ad hoc (dunque senza concorso) che è stata poi dichiarata illegittima dalla Consulta.

Illegittima la norma, illegittimi i dirigenti. E per questo si era aperta la corsa alla impugnazione degli atti da parte di contribuenti che in molti casi sono riusciti a farsi annullare accertamento fiscale e cartella Equitalia emessa in conseguenza dell’accertamento illegittimo. Molte commissioni tributarie in tutta Italia, infatti, hanno finora dato ragione ai contribuenti, considerando gli accertamenti fiscali inesistenti.

 

ATTI VALIDI, MA A CERTE CONDIZIONI

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Ma la corsa ai tribunali sembra finire qua. Almeno per quegli atti sottoscritti dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e in cui la delega non sia stata data in bianco, cioè senza l’indicazione precisa del nominativo del soggetto delegato. Questi sono infatti i paletti posti dalla Suprema Corte per il riconoscimento della validità degli atti.

In pratica, la Cassazione ha chiarito che la delega di firma al funzionario incaricato che non ha sostenuto un concorso da dirigente non è di per sé motivo di nullità dell’atto. Ma quest’ultimo sarà invalido se la delega di firma è stata rilasciata “in bianco” (il contribuente non può agevolmente verificare se il soggetto delegato a porre la firma ne ha effettivamente il potere) oppure se a sottoscrivere l’atto è stato un soggetto che non riveste la qualifica di”capo dell’ufficio” o “altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” (si tratta dei funzionari della terza area). Uno spiraglio per ricorrere al giudice, dunque, resta ancora aperto. E se se il contribuente contesta la legittimazione di chi ha sottoscritto l’atto, spetta all’amministrazione provare che il soggetto aveva le carte in regola per firmare.

 

SALVE LE CASSE DELLO STATO

La soluzione proposta dalla Cassazione che fa salva la validità degli atti degli ex dirigenti non è comunque una sorpresa ed era attesa soprattutto perché consente di evitare l’enorme danno erariale che sarebbe derivato dalla mancata riscossione dovuta all’annullamento di migliaia di accertamenti fiscali e relative cartelle esattoriali.