“Equitalia non arriva al 2018”, ha esternato il premier Matteo Renzi in settimana. Di sicuro però non verrà rottamata, ma riformata. Non c’è dubbio che la società di riscossione pubblica (detunuta al 51% dall’Agenzia delle Entrate e al 49% dall’Inps) in questi anni ha fatto passi in avanti per ammorbidire la presa (e le pretese spesso infondante) nei confronti del contribuente. Da ultimo sono arrivate novità interessanti: sportelli dedicati per gli over 65 e imprese; potenziamento della rateizzazione che è possibile anche on line; il pagamento rateale su misura con micro-importi da 50 euro, più tempo per pagare d’estate (un mese in più); le ganasce fiscali che si sbloccano con il pagamento della prima rata.
Tuttavia il rapporto con Equitalia non è dei più semplici. E allora vediamo cosa può pretendere la società di riscossione e quali sono i nostri diritti per contestare una cartella oppure per accedere a un pagamento rateizzato. Nella consapevolezza che anche da debitori, i contribuenti hanno sempre i loro diritti. Una mini guida per difendersi da Equitalia
A quanto ammontano gli oneri di riscossione?
Dal 1° gennaio 2016 il compenso che spetta ad Equitalia per la sua attività di riscossione (il vecchio “aggio”) si è ridotto: in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella è pari al 3% delle somme riscosse, (prima era il 4,65%); per pagamenti successivi, il compen- so è sceso dall’8 al 6%.
Cos’è il bollettino Rav?
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È il bollettino, già prestampato con l’importo da pagare e un codice a esso collegato, che è allegato alla cartella e agli altri atti della riscossione. L’importo è valido solo se utilizzato entro la data di scadenza indicata sul documento cui è allegato; se si paga oltre la scadenza si deve ricalcolare (l’aggiornamento può essere effet- tuato agli sportelli e sul sito Equitalia, agli uffici postali, dai tabaccai convenzionati, nelle ricevitorie Sisal e Lottomatica, agli sportelli ban- comat e tramite l’internet banking degli istituti bancari che aderiscono al consorzio Cbi).
Che significa che un debito è stato iscritto a ruolo?
L’iscrizione a ruolo è l’inserimento di un contri- buente nell’elenco dei debitori formato dall’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni) per il pagamento di tributi o altre entrate, sanzioni e interessi. Con l’iscrizione a ruolo l’ente creditore incarica Equitalia di richiedere il pagamento delle somme dovute al contribuente, attraverso l’invio della cartella di pagamento.
Se non si pagano le cartelle Equitalia, si viene segnalati in Crif o alla Centrale rischi?
No. La segnalazione in queste banche dati riguarda solo i rapporti bancari e i pagamenti con assegni.
Che succede se il debitore non ha redditi o beni intestati?
Il debito rimane e, salvo prescrizione, passerà (con esclusione delle sanzioni) agli eredi. Questi possono evitare di subentrare nei debiti rifiutando l’eredità o accettandola con il beneficio di inventario.
Si può rateizzare un debito?
Sì, a semplice richiesta per debiti entro i 50mila euro, con un piano ordinario fino a 72 rate; per un debito oltre i 50mila euro la richiesta deve fondarsi su documenti che dimostrino lo stato di difficoltà finanziaria del debitore. Se poi la situazione di difficoltà è grave, comprovata e legata alla congiuntura economica si può chiedere una dilazione straordinaria fino a 120 rate. La procedura può essere eseguita pure on line.
Dopo quante rate saltate si decade dalla rateazione?
Per i piani concessi dal 22 ottobre 2015, la decadenza si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Ma se si salda l’importo delle rate scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione.
Cosa sono le procedure cautelari ed esecutive?
Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha pagato, non ha ottenuto una rateizzazione o non ha ottenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure che la legge mette a disposizione, ovvero le procedure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca) per tutelare il credito e quelle esecutive (pignoramento e vendita all’asta) per riscuoterlo.
Che succede in caso di pignoramento dei beni del debitore?
I beni pignorati vengono messi in vendita all’asta a cura di Equitalia (che comunque non può chiederne l’assegnazione diretta né acquistarli, neppure per interposta persona).
Equitalia può pignorare la casa del debitore?
La prima casa, a patto che non sia di lusso, che sia ad uso abitativo e che il debitore vi risieda, è impignorabile, ma Equitalia vi può iscrivere ipoteca se il debito è superiore a 20mila euro. In assenza di questi requisiti, la casa può essere pignorata se il debito supera i 120mila euro e se sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.
Quali sono altri beni impignorabili?
Sono i cosiddetti beni essenziali, necessari per un’esistenza dignitosa, come gli arredi della camera da letto, sedie e tavolo da pranzo, cucina e gli animali domestici.
Che succede se il debito è inferiore a 1.000 euro?
In questo caso Equitalia prima, dell’esecuzione, deve inviare al debitore una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Deve poi attendere 120 giorni per iniziare l’esecuzione.
Quando si prescrivono i crediti di Equitalia?
I crediti tributari si prescrivono in termini differenti a seconda della natura del tributo e dell’at- to con il quale sono liquidati. I tributi erariali (come Irpef e Iva) oggetto di cartella di pagamento si prescrivono in 10 anni decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza. Le sanzioni si prescrivono invece in 5 anni decorrenti dallo stesso momento; ma se il titolo alla base del credito azionato è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. I tributi locali si prescrivono in 5 anni; tuttavia se il titolo è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni.
Quali atti interrompono la prescrizione?
Equitalia può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando nuovamente la cartella di pagamento o l’intimazione al pagamento o l’atto di pignoramento.
In caso di ricorso contro ruoli emessi dal fisco, si deve sempre presentare in via preliminare un’istanza di reclamo-mediazione?
No, la nuova disciplina tributaria prevede che per le controversie fino a 20mila euro la presentazione del ricorso giudiziale produce automaticamente anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Qual è il limite per andare in giudizio senza avvocato?
Il ricorso in giudizio in Commissione tributaria senza l’assistenza del difensore è ora possibile per multe fino a 3mila euro (il precedente limite era 2.582,28 euro).