Tasse non pagate? Come rateizzare le cartelle. La nuova guida

CARTELLE ESATTORIALI PROROGA

L’Agenzia delle Entrate ha raccolto tutte le novità per rateizzare le pendenze con il Fisco in un vademecum: come presentare la domanda, il numero di rate possibili, come estendere un piano di dilazione già in essere, gli importi minimi

L’Agenzia delle Entrate – riscossione ha pubblicato una guida aggiornata alla Rateizzazione delle cartelle di pagamento.

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le
somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche
dichiarate o documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria (fino a 120 mila euro), e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

Come rateizzare

La richiesta per la rateizzazione fino a 120mila euro si può presentare on line attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’app Equiclick. I cittadini possono accedere all’area riservata con le credenziali Spid, CIE, Carta nazionale dei servizi; mentre gli intermediari fiscali e le imprese hanno a disposizione anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel); oppure trasmettendo il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso, relativo alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione.

La rateizzazione ordinaria per importi oltre i 120 mila euro va richiesta compilando il modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica. Modello e documentazione a supporto devono essere: inviati all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione; oppure presentati agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Cosa si può rateizzare?

SI può chidere la dilazione di pagamento delle le somme iscritte a ruolo da:
• Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative
indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
• altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato,
comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a
partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito
internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce
Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la
rateizzazione dei loro crediti.

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Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto;

b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria
caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono
rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il
recupero degli aiuti di stato (sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o
Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco dei tributi e
dei tipi di imposta interessati).

c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti (sul sito internet di AdeR nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti);

d. oggetto della cosiddetta “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è
determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo
pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.

Con quale condizione economica per rateizzare?

Per accedere al beneficio della rateizzazione, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

• la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente
l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);

la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);

• il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Per ogni altro dettaglio o specifica, si può consulatre la guida alla Rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate.