Caro Salvagente, ho effettuato un viaggio a Barcellona con easyJet, il viaggio di ritorno EZY2768 in data 09/08/2018 è stato cancellato. Ho ovviamente chiesto i rimborsi per cancellazione e per spese sostenute ma mi sono state risarcite solo le seconde in quanto la compagnia mi ha risposto che dopo le dovute indagini si è appurato che la causa della cancellazione del mio volo è stata considerata come “circostanza straordinaria” secondo la regolamentazione europea. Il motivo? Non meglio precisate restrizioni aeroportuali. Quali sono le restrizioni aereoportuali che impediscono il rimborso a me dovuto?
Giorgio Galimberti
Caro Giorgio, abbiamo chiesto aiuto a Carmelo Calì, responsabile trasporti di Confconsumatori. Ecco le sue risposte:
La fantasia delle compagnie aeree nell’inventare scuse per non indennizzare i passeggeri non ha confini ed il caso segnalato dal lettore ne costituisce un’ulteriore prova. Per invocare le circostanze eccezionali il vettore arriva a richiamare presunte “restrizioni aeroportuali”. Verrebbe da rispondere, restrizioni aeroportuali di che?
Vi é innanzitutto una totale genericità della motivazione che rende illegittimo il diniego perché non viene spiegato di cosa si è trattato. Una restrizione delle partenze e degli arrivi di tutti i voli? O solo delle partenze o solo degli arrivi? Ed in quale aeroporto o in quali aeroporti? E per quali motivi? Di sicurezza, più o meno gravi? E da parte di chi sono state disposte tali restrizioni? Dalla società di gestione dell’aeroporto? Dall’Enac? Dalle Autorità di Polizia?
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E tali restrizioni hanno riguardato tutte le compagnie o alcune o solo quella in questione?
Oppure si è trattato di “restrizioni” dovute all’esecuzione di lavori o interventi similari urgenti ed indifferibili nell’aeroporto o altro?
Nulla è dato sapere e la risposta, così come data è totalmente destituita di fondamento, tranne che la compagnia spieghi meglio ed in maniera specifica di cosa si è trattato.
Naturalmente dovrebbe spiegare non solo di cosa si è trattato ma anche “dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, come prevede il Regolamento Comunitario n. 261/2004.
Ricordiamo, infine, che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea possono essere ritenute circostanze eccezionali quegli accadimenti non collegati al normale esercizio dell’attività della compagnia e che per le loro caratteristiche non consentono nessuna possibilità di controllo da parte di quest’ultima.
L’eccezione, oltre che infondata, è anche grave perché cerca di far ritenere sussistente la circostanza eccezionale invocando presunte e generiche “restrizioni aeroportuali” che ingenerano nel passeggero, o tentano di farlo, l’erronea convinzione che ci si trovi di fonte a provvedimenti o di un soggetto terzo, la società di gestione dell’aeroporto, oppure di un’Autorità di Polizia, di fronte ai quali la compagnia nulla ha potuto.
Consiglierei di contestare l’infondatezza dell’eccezione invitando la compagnia a specificare in cosa consistano tali presunte “restrizioni aeroportuali”, quando si sono verificate, in quale aeroporto, e in che modo hanno avuto incidenza nella cancellazione del volo in questione.