Passeggeri bloccati 27 ore all’aeroporto di New York, Klm condannata a pagare i danni

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Una sentenza del Giudice di pace di Catania riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito da una coppia bloccata per quasi due giorni all’aeroporto JFK di New York. Condannata Klm ritenuta responsabile insieme al vettore operativo del grave ritardo e della mancata assistenza

Un ritardo aereo particolarmente grave può dare diritto non solo alla compensazione prevista dalla normativa europea, ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale, quando il comportamento della compagnia aerea incide su diritti fondamentali della persona. È quanto stabilisce una recente sentenza del Giudice di pace di Catania, che ha condannato Klm a risarcire una coppia di passeggeri rimasta bloccata per quasi due giorni all’aeroporto Jfk di New York.

Bloccati per quasi due giorni a New York

La vicenda riguarda una coppia di sposi che stava rientrando in Italia dal viaggio di nozze. I due avevano acquistato con Klm un biglietto da Montego Bay (Giamaica) a Catania, con scali a New York e Roma. A causa del ritardo di una delle tratte, operata da un vettore sostitutivo, i passeggeri hanno perso le coincidenze e sono rimasti bloccati per quasi 48 ore all’aeroporto Jfk. Una situazione aggravata dal fatto che disponevano soltanto di un visto di transito, che impediva loro di uscire dall’aeroporto. Secondo quanto accertato dal giudice, inoltre, non avrebbero ricevuto un’adeguata assistenza né la sistemazione in albergo prevista in casi simili. Il ritardo complessivo all’arrivo a destinazione è stato di oltre 27 ore.

Non solo un disagio

Dopo il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la coppia si è rivolta al giudice, che ha accolto integralmente il ricorso condannando Klm al pagamento di 2.525 euro, oltre agli interessi e alle spese legali. L’aspetto più rilevante della decisione riguarda però il riconoscimento del danno non patrimoniale.

Secondo il Giudice di pace, la permanenza forzata nell’aeroporto americano non ha rappresentato un semplice disagio dovuto al ritardo del volo, ma una vera e propria limitazione della libertà personale di movimento e di circolazione, diritto tutelato dalla Costituzione. Richiamando il più recente orientamento della Cassazione, la sentenza afferma che, quando l’inadempimento del contratto di trasporto aereo lede diritti costituzionalmente garantiti, anche il danno morale può essere risarcito.

Responsabili sia il vettore contrattuale sia quello operativo

“Siamo molto soddisfatti di questa pronuncia”, ha dichiarato Maurizio Mariani, legale Confconsumatori che ha assistito la coppia. “La sentenza mette un punto fermo su due aspetti cruciali per i diritti dei passeggeri: da un lato, il vettore contrattuale non può sottrarsi alle proprie responsabilità scaricando la colpa sul vettore operativo, perché la Convenzione di Montreal prevede una responsabilità concorrente e solidale; dall’altro, il danno non patrimoniale da ritardo aereo prolungato è risarcibile quando la condotta del vettore comprime diritti costituzionalmente garantiti come la libertà di movimento. La Cassazione lo ha riconosciuto e il Giudice di Pace di Catania ne ha fatto corretta applicazione”.

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Un precedente importante per i passeggeri

“La tutela dei consumatori nel trasporto aereo si arricchisce di un importante precedente”, ha affermato Carmelo Calì, Presidente nazionale di Confconsumatori. “Questa sentenza dimostra che i diritti riconosciuti dalla Convenzione di Montreal e dalla giurisprudenza di legittimità possono trovare effettiva applicazione anche dinanzi al Giudice di Pace, organo di prossimità per eccellenza per il consumatore. Continueremo a batterci affinché i passeggeri non siano lasciati soli di fronte alle compagnie aeree che si trincerano dietro eccezioni formali per sottrarsi ai propri obblighi”.