
Offerte di noleggio auto a prezzi estremamente convenienti tranne poi informare i clienti, al momento di avere le chiavi del veicolo, che la tariffa è legata a un biglietto aereo e chiedere un supplemento. “Del tutto illegittimo”, commenta il presidente di Confconsumatori Carmelo Calì.
Fare un preventivo e noleggiare un’auto, trovare la soluzione giusta per le proprie esigenze e pagare. Questione di qualche minuto. Ci vuole molto di più, almeno nell’esperienza di un nostro lettore, per rendersi conto che la tariffa pagata con Discovercars.com è una specie di specchietto per le allodole. E per accorgersi di essere l’allodola, purtroppo, bisogna attendere di recarsi allo sportello per ritirare le chiavi dell’auto prenotata.
Ma andiamo con ordine. Un nostro lettore, abituato ai noleggi, va come sua abitudine su uno dei portali di preventivazione più efficienti (skyscanner) e cerca un veicolo per il fine settimana. Trovata l’offerta, guarda attentamente le condizioni e poi paga. Pochi minuti e ha concluso il noleggio con Discovercars.com. Fa sempre così ed è sufficientemente esperto per temere di aver fatto errori. Ma in ogni caso fa lo screenshot di ogni schermata che approva.
Qualche giorno dopo si reca all’agenzia per ritirare l’auto e qui arriva la sorpresa: “Lei ha il biglietto aereo? – chiede l’impiegato”. Un attimo di smarrimento e arriva la spiegazione: “Questa tariffa è legata al possesso di un biglietto aereo, se non lo ha deve pagare un sovrapprezzo”.
Inutile, da parte del nostro lettore, protestare che da nessuna parte è specificata una condizione del genere, l’impiegato è inflessibile: “Discovercars fa così” e al nostro lettore non resta che rinunciare all’auto. Ma non all’indignazione.
Dopo aver chiesto il rimborso a Discovercars si fa un giro per i banchi dei noleggi della stazione e chiede agli operatori se sono a conoscenza di pratiche come quella che ha appena scoperto. E molti confermano che sono un modo per “arrotondare” offerte all’apparenza irresistibili ma poco sostenibili per gli operatori.
Discovercars.com: “un comportamento illegittimo”
Data la denuncia estremamente dettagliate del lettore (che ci ha inviato l’intera documentazione fotografica, schermata per schermata, del contratto), abbiamo voluto vederci chiaro e abbiamo chiesto il parere all’avvocato Carmelo Calì, presidente Confconsumatori, che per anni si è occupato di trasporti per l’associazione dei consumatori.
E il suo giudizio è netto: “Quanto accaduto al consumatore è del tutto illegittimo ed adottato in palese violazione del Codice del Consumo sotto diversi aspetti”.
Spiega Calì: “Innanzitutto in nessuna fase del processo di prenotazione stava scritto che il servizio che si stava offrendo era collegato alla titolarità di un volo.
Anche ammesso e non concesso che la condizione fosse quella la società aveva l’obbligo di indicare espressamente al consumatore l’avvertimento che l’acquisto era collegato ad un volo e quindi di non procedere se non ci si trovava in questa fattispecie. E se l’avvertimento doveva essere effettuato in maniera chiara e comprensibile all’inizio del processo di prenotazione in questo caso non è stato presente né prima, né durante, né prima di procedere al pagamento. Infine, fermo restando che l’avvertimento doveva essere preventivo risulta abbastanza strano che il servizio di autonoleggio sia stato venduto in collegamento ad un volo e la società non abbia chiesto al passeggero, nel corso delle varie fasi e comunque prima di procedere al pagamento di indicare i relativi dati, quali ad esempio tratta, compagnia aerea e numero della prenotazione”.
“Ammesso e non concesso che tra le righe fosse nascosto qualche ‘stratagemma’ in virtù del quale il consumatore, cliccando su una casella, ha accettato la condizione del collegamento con un volo – prosegue il presidente di Confconsumatori – ci troveremmo comunque di fronte ad una clausola vessatoria in virtù del Codice del Consumo all’art. 33, comma 2, lettera l) perché è stata estesa l’adesione del consumatore ad una clausola che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Il nostro lettore non solo non ha ricevuto alcuna scusa o spiegazione ma neppure la restituzione di quanto pagato per un noleggio di cui non ha fruito. “Di fronte alle legittime rimostranze del consumatore – rincara la dose Calì – la società non ha ritenuto neanche di rimborsare la somma pagata, come se si trattasse di un inadempimento e anche in questo caso ha agito illegittimamente. Infatti non può configurarsi un inadempimento del consumatore che si era regolarmente presentato per il ritiro dell’autovettura e che in questa occasione, e mai prima, ha ricevuto, verbalmente, e solo verbalmente, l’amara sorpresa. Forse la società venditrice sperava che il lettore, avendo bisogno dell’autovettura, o bere o affogare, accettasse il noleggio ad altre condizioni diverse e peggiorative da quelle pattuite”.
Che fare in questi casi?
“Consiglierei intanto di chiedere la restituzione delle somme erogate.
Inoltre vi sono tutti i presupposti per inquadrare il caso in una pratica commerciale scorretta da segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infatti per quanto accaduto, anche a voler considerare solo l’omissione ingannevole ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo bisogna ricordare che è considerata tale la pratica commerciale che nella fattispecie concreta, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno. Ed è altresì considerata ingannevole un’omissione quando un’azienda occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto. Casi entrambi nei quali il consumatore non viene reso consapevole ed è indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Carmelo Calì chiude con una considerazione amara: “Sull’autonoleggio sono ormai troppe le vessazioni che subiscono i consumatori ed è necessario che si apra una nuova fase nella quale le associazioni dei consumatori prestino la massima attenzione innanzitutto alle previsioni contrattuali ed in secondo luogo alle applicazioni contrattuali”.









