Se un passeggero di un volo cancellato sceglie il rimborso sotto forma di buono viaggio, è escluso il rimborso del biglietto in denaro. Così la Corte di giustizia dell’Unione europea che torna sui diritti dei passeggeri aerei
“Si ritiene – informa una nota stampa – che il passeggero abbia accettato il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio qualora, compilando un modulo sul sito Internet del vettore aereo, abbia nel contempo rinunciato al rimborso del biglietto sotto forma di una somma di denaro. Tuttavia, il vettore aereo è tenuto a fare in modo che il passeggero sia posto nella condizione di essere chiaramente informato delle modalità di rimborso”.
Volo cancellato, buono di viaggio o rimborso in denaro?
Il caso, spiega l’agenzia Help Consumatori, è relativo al volo di un passeggero con partenza da Fortaleza (Brasile) e destinazione Francoforte sul Meno con una coincidenza prevista a Lisbona e operata dalla compagnia TAP Air Portugal (TAP). Il volo in coincidenza è stato cancellato.
Per ottenere il rimborso del volo cancellato, la TAP offre un’alternativa ai passeggeri: o il rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un modulo online, oppure un rimborso in altra forma, ad esempio una somma di denaro, a condizione di contattare previamente il suo servizio clienti, affinché quest’ultimo proceda a un esame dei fatti.
Le condizioni di accettazione della TAP precisano che, se il passeggero sceglie il rimborso sotto forma di un buono di viaggio, il rimborso del biglietto in denaro è escluso.
Il passeggero ha chiesto e ottenuto via email il rimborso attraverso buono di viaggio. Dopo due mesi ha ceduto i suoi diritti alla Cobult, che ha chiesto alla TAP di effettuare il rimborso, negato però dalla compagnia. Il caso è dunque arrivato alla Corte di giustizia, interrogata sulla nozione di “accordo firmato dal passeggero” necessario per poter ottenere il rimborso sotto forma di un buono di viaggio.
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L’accordo e il consenso informato
Secondo la Corte, “si ritiene che il passeggero abbia espresso il proprio ‘accordo firmato’ quando ha compilato un modulo online sul sito Internet del vettore aereo con il quale ha optato per tale forma di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro”.
A tal fine, prosegue la Corte, il passeggero deve essere in grado di fare una scelta informata e “deve quindi poter fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Ciò presuppone – conclude la Corte – che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a disposizione del passeggero”.