Naspi, anche il padre che si dimette entro un anno dalla nascita del figlio ne ha diritto

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Con una circolare, l’Inps ha chiarito che la possibilità di usufruire della Naspi in caso di dimissioni dal lavoro entro un anno dalla nascita del figlio, vale anche per i padri che hanno usufruito del congedo

Con una circolare, l’Inps ha chiarito che la possibilità di usufruire della Naspi in caso di dimissioni dal lavoro entro un anno dalla nascita del figlio, vale anche per i padri. Nello specifico, la circolare in questione è la 32 del 20 marzo 2023.

Qui, Inps spiega che il chiarimento riguarda le disposizioni entrate in vigore il 13 agosto 2022, relativamente alle disposizioni transitorie per il congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti.

Il testo

Come prima cosa, la circolare ricorda che l’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

Al centro della novità c’è l’articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, il quale dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

Come cambia la norma

Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del 2022, l’accesso alla Naspi in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Con le modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino – il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

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“Le domande di indennità di disoccupazione Naspi presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla sede Inps territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare” conclude Inps.