Visita fiscale Inps: cosa deve fare il lavoratore in caso di malattia

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Come funzionano le visite fiscali Inps e cosa deve fare il lavoratore malato: il certificato medico, la reperibilità, gli esoneri e le sanzioni per chi non rispetta le regole

Quando un lavoratore , pubblico o privato, non si reca al lavoro per motivi di salute deve  inviare al proprio datore di lavoro un certificato medico che attesti il suo stato di malessere. Allo stesso tempo, la legge prevede che, nel periodo di malattia, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita fiscale da parte dell’Inps, ovvero ad un ulteriore controllo medico con il quale l’Istituto nazionale di previdenza sociale si accerta del reale stato di salute del lavoratore. Questa è la procedura standard, anche se annualmente vengono indicate delle categorie di persone che possono essere esentate dal controllo fiscale al domicilio indicato.

Il certificato medico del lavoratore in caso di malattia

Come detto, nel momento in cui un lavoratore dipendente operante nel settore pubblico o privato si assenta dal lavoro per motivi di malattia, deve procurarsi un certificato medico e un attestato. A redigere quest’ultimo è il medico di base del lavoratore, il quale dovrà anche inviarlo in via telematica all’Inps. Nell’attestato viene indicata soltanto la prognosi, ovvero il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre nel certificato si trova sia la prognosi che la diagnosi, ovvero la causa della malattia. Il medico, sempre nel certificato, ha il dovere di inserire anche eventuali indicazioni dell’evento traumatico che ha innescato la richiesta di malattia, e segnalare delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità. Al lavoratore spetta invece il compito di annotare il numero di protocollo del certificato e di controllare se i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità indicati per la visita medica sono corretti. Al lavoratore viene anche lasciata la possibilità di verificare che la trasmissione del certificato sia avvenuta nella maniera corretta.

Visita fiscale e reperibilità

Una volta consegnata all’Inps tutta la documentazione necessaria, il lavoratore potrà essere soggetto ad una visita fiscale. Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere reperibile all’indirizzo indicato negli orari cosiddetti di reperibilità. Si tratta di due blocchi giornalieri, 7 giorni su 7, che variano in presenza di lavoratori pubblici e privati. Per quest’ultimi corrispondono al periodo compreso tra le 10 e le 12 della mattina e le 17 e le 19 del pomeriggio. Nel settore pubblico, invece, le fasce sono dalle 9 alle 13 di mattina e dalle 15 alle 18 nel pomeriggio.

Qualora il lavoratore risultasse assente alla visita a sorpresa del medico inviato dall’Inps, per non incombere in azioni disciplinari dovrà recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale dell’Istituto per presentare una giustificazione valida per l’assenza, come ad esempio un’altra visita medica in concomitanza con il controllo. Andrà naturalmente presentata tutta la documentazione necessaria, come il certificato di visita o altri scritti forniti dal medico curante. I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore in caso di assenza alla visita di controllo, tramite la specifica funzionalità consultabile accedendo al servizio Richiesta di visite mediche di controllo.

L’Inps, dal 1° settembre 2017, con la creazione del Polo unico per le visite fiscali, ha la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia. Ecco dunque che è proprio l’Istituto nazionale di previdenza sociale ad effettuare, sia per i dipendenti pubblici che privati, le visite mediche su richiesta delle pubbliche amministrazioni, dei datori di lavoro e d’ufficio. Assoggettati alle visite fiscali Inps sono anche i dipendenti delle Forze armate, ovvero Esercito, Marina militare e Aeronautica militare, dei Corpi armati dello Stato, dunque Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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Visite fiscali: chi può richiederle

Il periodo retribuito di malattia – e anche quello in cui si possono ricevere le visite fiscali – inizia nel momento esatto in cui il medico di base invia al lavoratore il certificato di malattia. Da quel momento il lavoratore deve rispettare con attenzione le fasce di reperibilità e controllare che le date riportate nel certificato sia coincidenti con quelle in sua conoscenza. In merito alla visite di controllo, è possibile dire che queste possono avvenire:

  • su richiesta della pubblica amministrazione;
  • su richiesta del datore di lavoro;
  • d’ufficio.

Visite fiscali, come cambiare l’indirizzo di reperibilità

Le visite fiscali si verificano all’indirizzo di reperibilità che viene indicato nel certificato medico. Tale dato, anche dopo essere stato inserito e comunicato all’Inps, può essere modificato dal lavoratore durante la malattia. La procedura da seguire per i lavoratori è le lavoratrici del privato prevede:

  • che chi ha un’assicurazione per la malattia presso l’Inps, avverta in maniera preventiva sia la struttura territoriale di competenza – utilizzando i canali dedicati – che il proprio datore di lavoro. Qualora il trasferimento di indirizzo fosse per all’estero, in un paese dell’Unione europea, l’Inps potrà valutare la necessità di effettuare una visita preventiva con lo scopo verificare che non ci siano rischi legati allo spostamento. Nel caso di trasferimento in paesi extra Unione europea, invece, è necessario richiedere un’autorizzazione;
  • che chi non è in possesso di un’assicurazione per malattia presso l’Inps, avverta soltanto il proprio datore di lavoro.

Nel caso di dipendenti del settore pubblico, andrà seguito lo stesso iter, con il lavoratore che dovrà avvertire la propria amministrazione che, a sua volta, effettuerà una comunicazione con l’Inps.

Il portale istituzionale permette facilmente di effettuare il cambio dell’indirizzo di reperibilità attraverso lo Sportello al cittadino per le VMC. Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, dovrà dunque autenticarsi per accedere  alla sezione dedicata ai Servizi online dell’Inps, ed effettuare la modifica.

Visite fiscali: chi ne è esonerato

Alle regole generali fin qui descritte, sono previste delle eccezioni, con alcune tipologie di lavoratori che sono esonerati dalle visite fiscali al verificarsi di determinate condizioni. Più nello specifico, c’è l’esenzione dai controlli per:

  • cause di forza maggiore;
  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove, provati gravi motivi personali o familiari;
  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

E ancora, può esserci l’esenzione dalla visita fiscale nel caso in cui il medico curante certificatore indichi che vi sia la necessità di prevedere un’eccezione alle regole standard. Le motivazioni che spingono a questa decisioni sono solitamente legate a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 per cento;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto (prevista solo per i dipendenti pubblici).

Ai casi di esonero, si affiancano poi quelli in cui vi è una giustificazione motivata all’assenza del lavoratore al domicilio di visita indicato. In linea generale, in base alla prassi e alle giurisprudenza fin qui prodotta, il lavoratore è giustificato dall’assenza dal domicilio negli orari di reperibilità se:

  • deve svolgere delle visite mediche presso il proprio medico curante, ed è impossibile effettuarle in altri momenti;
  • ha la necessità di ricevere iniezioni per trattamenti legati alla causa di presentazione del certificato medico a lavoro;
  • deve ritirare radiografie collegate al certificato medico;
  • deve effettuare delle cure dentistiche urgenti;
  • ha la necessità di recarsi in farmacia.

Si tratta, come evidente, di cause principalmente legate alla malattia, alle quali si affiancano anche altre tipologie non strettamente connesse ad essa, ovvero:

  • attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;
  • visita a parenti in ospedale, qualora l’orario di visita coincidesse con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.

Assenza nelle visite fiscali

Nel momento in cui un lavoratore risulta assente alle visite fiscale, negli orari e nel luogo prestabiliti, e non vi siano i suddetti casi di esonero, “viene invitato con apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps di competenza”, così il portale dell’Inps. In questa sede dovrà dimostrare di essere stato assente per un giustificato motivo previsto dall’ordinamento, altrimenti potrebbe incappare in azioni disciplinari a suo carico. Più nel dettaglio, nel caso in cui al lavoratore spetti l’indennità di malattia, potrebbe essergli applicata una sanzione amministrativa per assenza ingiustificata.

È inoltre prevista una decurtazione della retribuzione che è del 100% nei primi 10 giorni di patologia e del 50% nelle successive giornate.