Da quest’estate è attivo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni a cui è possibile iscriversi per non ricevere chiamate di marketing da call center anche sul mobile. Purtroppo non sembra funzionare con tutti. Ecco perché si è attivato il Garante per la privacy.
Da quest’estate è attivo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni a cui è possibile iscriversi per non ricevere chiamate di marketing da call center anche sul mobile. Purtroppo non sembra funzionare con tutti. Ecco perché si è attivato il Garante per la privacy.
Infatti, non sempre basta inserire il proprio numero telefonico nell’apposito form del sito www.registrodelleopposizioni.it, per evitare le chiamate insistenti. Con il nuovo servizio l’ operatore deve consultare mensilmente il Registro e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici. Da quando il registro è attivo anche per i cellulari, infatti, sono tante le segnalazioni di violazioni in tal senso.
Le sanzioni previste
Come ricorda il Ctcu, che riporta la notizia, “la violazione di questo diritto, disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore”.
Il link per le segnalazioni
Per andare incontro alle proteste, il Garante della Privacy ha attivato una nuova modalità per segnalare le telefonate indesiderate, eliminando il modello cartaceo e sostituendolo da una facile procedura online a cui si può accedere da questo link: https://servizi.gpdp.it/diritti/s/compilazione-tel-indesiderate.
I paletti per le segnalazioni
Nella singola segnalazione è possibile indicare più telefonate e il sistema effettuerà un esame automatizzato raggruppando tutte le segnalazioni simili a quella che abbiamo fatto. “Il sistema – scrive il Garante – non consentirà di inserire segnalazioni generiche del tutto prive di elementi circostanziati (quali ad esempio: l’utenza interessata, l’oggetto/ la descrizione della promozione, la data e l’ora di ricezione delle telefonate, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc.). Non saranno esaminate dall’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto telefonate non riconducibili ad attività promozionali o riferite a questioni che esulano dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (pratiche commerciali scorrette; truffe; etc.)”.
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“Ricordiamo che una volta eseguita, non saranno previste risposte alla nostra segnalazione ma permetteranno al Garante di contrastare globalmente il fenomeno delle chiamate indesiderate” conclude il Ctcu.