Quando avviene il risarcimento danni auto da parte del Comune

risarcimento

Quali sono i casi in cui il Comune deve un risarcimento al cittadino per danni arrecati alla sua persona o al suo veicoli da buche o avvallamenti della strada

Nelle città italiane il fenomeno delle buche sul manto stradale è purtroppo tristemente noto, con la situazione che si aggrava ogni qualvolta si verificano forti piogge che contribuiscono a rovinare ulteriormente le carreggiate. Sovente, per risolvere il problema, le amministrazioni locali provvedono al cosiddetto rattoppo, ovvero alla copertura della buca con ulteriore asfalto. Non si tratta di una situazione ideale, visto e considerato che un intervento di questo tipo crea, molto spesso, dei dislivelli al manto stradale che possono risultare pericolosi per gli automobilisti almeno quanto una buca. Ma cosa avviene nel momento in cui un cittadino riporta dei danni alla propria vettura o persona causati da una buca o un dislivello del manto stradale? La responsabilità è imputabile al comune oppure no? La risposta, come spesso accade, è dipende dalla dinamica del sinistro e da come il Comune stesso aveva provveduto a segnalare la presenza della buca o dell’irregolarità. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla frequenza con cui, il cittadino, percorre il tratto di strada incriminato e dunque la sua potenziale conoscenza delle irregolarità. Se il danno all’auto si verifica, ad esempio, nel pezzo di strada casa – lavoro, il Comune potrebbe non provvedere al danno. Nel caso in cui, invece, la buca non fosse stata opportunamente segnalata e il cittadino coinvolto fosse fuori dalla sua zona abituale di guida, allora potrebbero esserci più possibilità di risarcimento da parte del Comune.

Danno all’auto e risarcimento del comune

Per comprendere quando il Comune è chiamato al risarcimento del danno alle auto causato da problematiche del manto stradale, è opportuno partire da quanto presente nel codice civile all’art. 2051, secondo il quale: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Con quest’ultima definizione si fa riferimento alle situazioni imprevedibili e inevitabili, come può essere ad esempio un terremoto. Con caso fortuito si intendono dunque quegli eventi che, per loro natura, non permettono di offrire una protezione preventiva. Ecco dunque che, nel caso di strade dissestate da buche e avvallamenti, il Comune è chiamato al risarcimento quando non riesca a dimostrare la presenza di un caso fortuito. L’esempio classico è quello di buche non opportunamente segnale o coperte dalle foglie degli alberi cadute a terra, situazioni in cui difficilmente l’amministrazione locale riuscirà a provare la propria estraneità al danno. Volendo sintetizzare, possiamo dire che il comune viene dunque considerato sempre responsabile di un un danno arrecato alle automobili o alle persone da irregolarità del manto stradale a meno che non riesca a dimostrare:

  • Di aver compiuto tutte le pratiche necessarie per fare in modo che l’evento non si verificasse;
  • Che il pericolo imprevedibile e inevitabile sia ascrivibile, in tutto o in parte, a terzi o allo stesso danneggiato.

Altre norme giuridiche da tenere in considerazione per la fattispecie descritte sono l’art. 14 del codice della strada è l’art. 2043 del codice civile. Nel prima caso vengono disciplinati i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, sottolineando anche che questi siano chiamati alla loro manutenzione, gestione e pulizia. Nel secondo caso, invece, si fa riferimento ai fatti dolosi o colposi che cagionano ad altri un danno ingiusto. In queste situazioni “colui che ha commesso il fatto” ha l’obbligo “di risarcire il danno“.

Danni auto, quando è il Comune a risarcire

In base ai discorsi fin qui affrontati, il cittadino che subisce danni alla sua persona o al suo veicoli causati da una buca o un avvallamento del manto stradale può richiedere il risarcimento al Comune solo al verificarsi di determinate situazioni:

  • vi è la presenza oggettiva di un danno, accertato da periti o tecnici;
  • sia possibile individuare un nesso di causalità fra il comportamento scorretto del comune – che è proprietario della strada – e il danno subito. Tale rapporto causa effetto si concretizza soprattutto nei casi in cui l’amministrazione locale palesi un comportamento di inadeguata custodia o manutenzione della strada.

Ai fini del risarcimento da parte del Comune, dunque, non è sufficiente per il cittadino dimostrare di aver subito un danno, ma sarà necessario palesare che l’amministrazione locale competente non abbia messo in atto le pratiche di manutenzione e sicurezza a cui è tenuta. Un elemento che può giocare a favore del cittadino è la presenza di preventive segnalazioni del pericolo non considerate da parte del comune oppure la totale assenza di segnaletica volta ad avvertire del manto stradale dissestato. Gioca invece a sfavore del danneggiato il fatto che il danno si sia verificato in un punto dallo stesso percorso con frequenza, come ad esempio nel tragitto tra casa e lavoro. In queste situazioni, infatti, viene considerato il fatto che il cittadino non può non conoscere l’esistenza del problema sul manto stradale, motivo per il quale il Comune potrebbe essere esentato dal risarcimento.

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Danni alle auto, quando il Comune non risarcisce

In linea generale è possibile dire che il Comune non risarcisce il danno arrecato ai cittadini da una strada di sua proprietà se riesce a dimostrare la presenza di un caso fortuito, ovvero l’assenza del nesso di causalità tra il danno e le condizioni del manto stradale. Il caso fortuito, che tra l’altro deve essere provato dallo stesso ente locale, può ricondursi tanto ad un evento atmosferico imprevedibile e inevitabile, quanto ad un comportamento imprudente messo in atto da chi è alla guida di un veicolo. Andranno poi considerate aspetti decisamente più tecnici per l’individuazione delle responsabilità del Comune. Ecco dunque che sarà necessario prendere in considerazione l’entità della buca e il suo collocamento. Un pezzo ampio di carreggiata distrutta al centro della strada e non visibile in condizioni di scarsa luminosità avrà dunque un trattamento diverso rispetto ad una piccola buca, collocata a margine dell’area di massimo transito e ben visibile anche di notte grazie all’illuminazione stradale. Andrà in sostanza evidenziato se si tratta in una vera e propria insidia o di una semplice piccola disconnessione dell’asfalto.

Sul tema della responsabilità del Comune e sulla sua posizione in caso di richiesta di risarcimento, è intervenuta anche la Corte di Cassazione che, nell’ordinanza n. 35032/2022 del 29.11.2022, ha sottolineato che non si può ritenere responsabile il Comune nei casi in cui emergano un comportamento imprudente del conducente e la mancanza di asfalto non rilevante lungo la strada. Il ragionamento della Suprema Corte è dunque quello parte dal presupposto che se l’automobilista avesse rispettato le regole del codice della strada si sarebbe potuto tranquillamente accorgere della buca di piccole dimensioni e, dunque, avrebbe potuto evitare di incappare in un danno. Ecco dunque che non è previsto nessun addebito per il Comune quando un’auto incontra “una semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale, tale da non poter arrecare alcun danno”. “Appare chiaro – aggiunge la Corte di Cassazione – che in casi come questo si deve parlare di caso fortuito a fronte della condotta imprudente del guidatore: con un diverso comportamento, la stessa disconnessione non avrebbe potuto danneggiare la vettura”.

Come chiedere il risarcimento danni al Comune

Esclusi i casi in cui è impossibile dimostrare un nesso di causalità tra il danno e i doveri del Comune, il cittadino può chiedere un risarcimento all’amministrazione locale nel rispetto di termini e modalità ben precisi.

Per prima cosa è necessario che la richiesta di risarcimento venga presentata entro 5 anni dalla data dell’evento, ovvero prima che decorrano i tempi previsti per la prescrizione. Per quanto riguarda l’istanza di richiesta, andranno allegati tutti i documenti necessari a testimoniare il rapporto di causalità tra il danno e le condizioni della strada. Si tratta, nello specifico:

  • del rapporto della Polizia stradale o dei Vigili del fuoco;
  • le dichiarazioni di eventuali testimoni;
  • le foto dell’insidia stradale e dei danni al veicolo;
  • i referti medici (in caso di danni fisici);
  • il preventivo o la fattura del carrozziere per la riparazione dell’auto;
  • le ricevute di altre eventuali spese da sostenere.

La richiesta deve essere inviata, con tutti gli allegati, al Comune di competenza tramite raccomandata a/r oppure con un messaggio di posta elettronica certificata. Si ricorda inoltre che il cittadino che ha subito il danno deve informare la propria assicurazione dell’intenzione di richiedere un risarcimento al Comune.

Il Comune di competenza, ricevuta la richiesta, provvede ad effettuare ulteriori accertamenti e ad informare la propria compagnia assicurativa. Nel caso in cui il Comune non riconosca le proprie responsabilità o, peggio, non fornisca risposte al cittadino richiedente, questo non avrà altre strade da percorrere che quella della citazione in giudizio.