Per l’Ue il Methyl Salycylate è una fragranza tossica e mutagena

L’Unione europea ha stabilito nuove concentrazioni massime al salicilato di metile, una fragranza che nell’Inci troviamo indicata come Methyl Salicylate dal momento che è considerata una sostanza cancerogena, mutagena e reprotossica

Con l’entrata in vigore del Regolamento (Ue) 2022/1531 il salicilato di metile, una fragranza che nell’Inci troviamo indicata come Methyl Salicylate, può essere utilizzata nei cosmetici con talune restrizioni dal momento che è considerata una sostanza CMR, cancerogena, mutagena e reprotossica.

La decisione segue il parere dello Scientific Committee on Consumer Safety (Sccs) che nel 2021 ha considerato il salicilato di metile sicuro se utilizzato nei prodotti cosmetici fino alle concentrazioni massime previste nel fascicolo presentato dal richiedente, ad eccezione dei collutori utilizzati da bambini di età inferiore a 10 anni.

l salicilato di metile deve essere considerato un debole sensibilizzante della pelle nell’uomo e irritante per gli occhi. Inoltre, il Comitato scientifico nello stesso parere ha espresso altre preoccupazioni relative all’uso del salicilato di metile: il salicilato di metile può essere utilizzato in prodotti di consumo diversi dai cosmetici, come prodotti per la pulizia della casa, prodotti per la cura dell’aria, biocidi (ad es. disinfettanti, prodotti per il controllo dei parassiti), lucidanti e cere, che possono aumentare la dose di esposizione sistemica e possibilmente superare il livello di sicurezza.

Il metil salicilato può essere metabolizzato nell’organismo in acido salicilico, anch’esso classificato come reprotossico e utilizzato nei prodotti cosmetici (cfr. parere 27 SCCS/1601/18). Pertanto, l’esposizione combinata a prodotti cosmetici contenenti vari salicilati può aumentare la dose di esposizione sistemica e possibilmente superare il livello di sicurezza.

L’Sccs rileva inoltre che l’olio Wintergreen utilizzato nei prodotti cosmetici può contenere fino al 99% di salicilato di metile. Pertanto, nel calcolo del contenuto di salicilato di metile in un prodotto cosmetico, va considerata anche l’eventuale frazione proveniente dall’olio di Wintergreen.

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Cos’è una sostanza CMR

CMR significa cancerogeno, mutageno e reprotossico. Definisce una categoria di sostanze chimiche particolarmente pericolose allo stato puro che, da sole o miscelate, possono avere effetti nocivi per l’uomo. Il regolamento Reach definisce i termini come segue:

–    Cancerogeno (C): sostanze o miscele che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono provocare un cancro o aumentarne la frequenza.
–    Mutageno (M): sostanze o miscele che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono causare anomalie genetiche ereditarie o aumentarne la frequenza.
–    Reprotossico (R) sostanze o miscele che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono causare o aumentare la frequenza di effetti nocivi non ereditari per la discendenza o ledere le funzioni riproduttive.

Le sostanze CMR sono classificate allo stato puro (non diluito), in base a tre categorie di effetti: CMR1A (effetti accertati), CMR1B (effetti presunti), CMR2 (effetti sospettati).

I nuovi limiti al salicilato di metile

Il regolamento cosmetico europeo (n. 1223/2009), prevede il divieto di utilizzare le sostanze classificate CMR nei prodotti cosmetici, tranne in alcun casi:

Sostanze CMR2: alcune sono autorizzate se sono state valutate sicure dal CSSC (“Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs”) in condizioni d’uso particolari. In questa categoria rientra il salicilato di metile che il nuovo regolamento in vigore da sabato scorso ha aggiunto all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni nei prodotti cosmetici di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, ovvero nell’elenco delle sostanze soggette a restrizioni, come indicato nella tabella di seguito:

Sostanze CMR1: alcune sono autorizzate se sono state valutate sicure dal CSSC con, in più, altre condizioni che consentono di garantire la sicurezza del consumatore, in particolare la sicurezza di utilizzo dimostrata nel settore alimentare e l’impossibilità di sostituirle con una o più alternative tecnicamente accettabili.