Pensioni: l’importo è sbagliato? Così si presenta il ricorso all’Inps

PENSIONI INPS RICORSO

Cosa fare quando si ritiene di aver subito un ingiusto trattamento da parte dell’Inps: chi e quando presentare ricorso sulle pensioni e come si compila la domanda

L’ordinamento giuridico italiano riconosce ai pensionati diverse modalità per presentare ricorso all’Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale, nei casi in cui il soggetto interessato reputi che alcuni suoi diritti siano stati lesi da un comportamento scorretto dell’Istituto. Si tratta di vere e proprie forme di tutela amministrativa che permettono ai pensionati, anche in regime internazionale, di potersi appellare contro provvedimenti emanati in materia di pensioni, riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti. Ma come e quando è possibile presentare un ricorso amministrativo pensionistico all’Inps?

Il ricorso amministrativo pensionistico all’Inps

Il ricorso amministrativo pensionistico all’Inps rappresenta, come detto, una forma di tutela amministrativa per i pensionati. Grazie a questa istanza, infatti, si provvede a salvaguardare una situazione giuridica soggettiva che si suppone sia stata lesa da un atto emesso dall’Istituto nazionale di previdenza sociale. Il ricorso in questione può avere come obiettivo l’annullamento totale dell’atto così come una semplice modifica o riforma dello stesso.

Hanno diritto a presentare un ricorso amministrativo all’Inps per ingiusti trattamenti in materia di pensioni:

  • gli iscritti e i titolari di pensione a carico dell’Istituto nazionale di previdenza sociale;
  • i dipendenti e i pensionati della pubblica amministrazione, per i quali il ricorso si estende anche alle materie di Tfs, Trattamenti di fine servizio, Tfr, Trattamenti di Fine e Assicurazione sociale vita.

Non possono invece presentare il ricorso amministrativo pensionistico all’Inps gli iscritti al Fondo ex Ipost.

Si ricorda inoltre che, per coloro che sono iscritti alla gestione privata vale anche la regola del cosiddetto silenzio rigetto. In base a quanto stabilito dall’art. 7 della legge n. 533/1973, infatti, questi soggetti possono esperire ricorso non solo verso provvedimenti dell’Istituto ma anche verso il suo silenzio. Qualora dunque, a decorrere dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda di ricorso, l’Istituto non avesse provveduto a rispondere al ricorsista, quest’ultimo ha la possibilità di appellarsi contro tale silenzio.

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Il ruolo del ricorrente nel ricorso amministrativo pensionistico all’Inps

Chiariti quali sono i soggetti che possono porre in essere un ricorso amministrativo pensionistico all’Inps, ci soffermiamo ora sull’insieme di attività che tali ricorrenti devono seguire. Come prima cosa è necessario che il ricorrente indichi nel ricorso il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto. A tal proposito dovrà:

  • esporre, anche brevemente, la vicenda amministrativa che lo riguarda e che lo ha spinto al ricorso;
  • individuare i motivi a sostegno della propria tesi;
  • presentare domanda scritta di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso;
  • allegare tutti i documenti utili alla risoluzione della controversia, così come indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A sottoscrivere il ricorso può essere o il diretto interessato – il ricorrente – o un suo rappresentante che abbia ricevuto un apposito mandato. Qualora il ricorrente sia persona incapace, è necessario che il ricorso riporti la firma del suo rappresentante legale. Si considera invece nullo il ricorso che non rispetti tali requisiti e che sia privo dell’indicazione dell’atto contro cui è proposto.

Una volta presentata la domanda di ricorso all’Inps, questa viene registrata nei sistemi informatici per essere esaminata dall’Istituto che potrà predisporre delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. Il primo aspetto ad essere analizzato è l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela. Al termine di questa trattazione il ricorso viene inoltrato al Comitato competente che, a seguito della discussione, potrà offrire una delibera di reiezione o di accoglimento. In ogni caso, sia la decisione del Comitato favorevole o sfavorevole per il ricorrente, l’ordinamento prevede che chi ha presentato la domanda riceva una comunicazione dell’avvenuta deliberazione. Si ricorda inoltre che l’Inps, anche in seguito ad una decisione del Comitato che risulti favorevole all’istanza del pensionato o assicurato, può annullare la deliberazione se questa è stata adottata in violazione della normativa vigente.

Ricorso amministrativo pensionistico all’Inps, quando e come fare domanda

Per opporsi a decisioni dell’Inps in materia di pensioni, chi intende fare ricorso deve presentare un’opportuna domanda, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento.

Cerchiamo da subito di capire quali sono i tempi previsti per la presentazione delle domande che, così come riportato dal sito internet dell’Inps, variano in base al Comitato che è chiamato a risolvere la controversia. I termini e le modalità del ricorso amministrativo sono indicati nella comunicazione del provvedimento e nel regolamento di riferimento. In linea generale, tuttavia, si può dire che il ricorso amministrativo deve essere presentato all’Inps entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare. Nei casi in cui il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso viene posticipato al primo giorno lavorativo utile.

Ci sono poi dei casi specifici come quello del ricorso avverso il silenzio-rigetto, per il quale i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, o del Comitato della gestione dipendenti pubblici, che ha come termine di presentazione del ricorso 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento (ad esclusione dei provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione).

Questo per quel che riguarda le tempistiche, mentre in merito alle modalità di presentazione delle domande è necessario precisare che il ricorso amministrativo può essere inviato solo ed esclusivamente con modalità telematiche. Più nello specifico si tratta:

  • dell’invio on line (tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi – CNS) sul sito www.inps.it e utilizzando il percorso “Ricorsi amministrativi”, disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso Prestazioni e servizi > Servizi > Ricorsi amministrativi;
  • dell’invio mediante Ente di patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

Si ricorda inoltre che, qualora il richiedente risiedesse in un paese dell’Unione europea e dello spazio economico europeo, in Svizzera o nei paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia, il ricorso potrà essere presentato avendo come tramite l’Istituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale Istituzione.

Presentata la domanda di ricorso amministrativo, il cittadino ricorrente deve effettuare l’accesso alla procedura avendo cura di:

  • compilare le schede della procedura secondo il percorso guidato. Si tratta di elementi essenziali come il provvedimento, i dati del ricorrente, il ricorso e così via;
  • allegare il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto e digitalizzato tramite scanner;
  • fornire altri allegati eventuali sempre in formato digitale.

Il ricorso, anche dopo la presentazione della domanda, potrà essere sempre modificabile da parte del ricorrente fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Al ricorrente viene infatti data la possibilità di consultare telematicamente il ricorso. Una volta inoltrata la domanda, il ricorrente potrà stampare e/o scaricare la ricevuta dell’avvenuta presentazione entro e non oltre le 24 ore successive. Sul documento sarà presente il numero di protocollo informatico unificato del ricorso presentato.

Chi presenta un’istanza amministrativa pensionistica all’Inps, potrà inoltre consultare, tramite accessi successivi, lo stato di avanzamento della pratica e, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.

Le tempistiche del ricorso amministrativo pensionistico all’Inps

Presentata la domanda e fatte le opportune ed eventuali modifiche, il ricorrente dovrà attendere l’emanazione dei provvedimenti. In base a quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, il tempo ordinario è di 30 giorni, ma in alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Per avere maggiore chiarezza in merito è possibile consultare la tabella realizzata dall’Inps contenente i termini superiori ai 30 giorni e stabiliti dall’Istituto con Regolamento. Da questa tabella estrapoliamo alcuni dei casi specifici più frequenti:

  • pensione di vecchiaia, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • pensione di vecchiaia in cumulo e in totalizzazione, termine per il provvedimento fissato a 90 giorni;
  • pensione di anzianità/anticipata, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • pensione di anzianità/anticipata in cumulo e in totalizzazione, termine per il provvedimento fissato a 90 giorni;
  • pensione di inabilità, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • pensione di inabilità in cumulo e un totalizzazione, termine per il provvedimento fissato a 120 giorni;
  • pensione ai superstiti, reversibilità, termine per il provvedimento fissato a 50 giorni;
  • pensione ai superstiti, reversibilità in cumulo e in totalizzazione, termine per il provvedimento fissato a 50 giorni;
  • pensione ai superstiti indiretta, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • pensione ai superstiti indiretta in cumulo e in totalizzazione, termine per il provvedimento fissato a 90 giorni;
  • ricostituzione pensioni fondo ferrovie, termine per il provvedimento fissato a 115 giorni;
  • assegno ordinario di invalidità, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • pensione di invalidità specifica, termine per il provvedimento fissato a 115 giorni;
  • pensione privilegiata di inabilità, termine per il provvedimento fissato a 115 giorni;
  • pensione supplementare, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • supplemento di pensione, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • pensioni fondi speciali, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • pensioni convenzione internazionale, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • ricostituzione pensioni convenzioni internazionali, termine per il provvedimento fissato a 115 giorni;
  • ricostituzione pensioni contributive, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • ricostituzioni da supplemento, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • riscatti ai fini pensionistici o previdenziali, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • ricongiunzioni ai fini pensionistici, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • autorizzazione versamento contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa senza assegni o distacchi con retribuzione per incarichi sindacali, termine per il provvedimento fissato a 85 giorni;
  • trasferimento di contributi ad altro ente previdenziale, termine per il provvedimento fissato a 145 giorni;
  • invalidità civile – riconoscimento, termine per il provvedimento fissato a 45 giorni;
  • invalidità civile – pagamento, termine per il provvedimento fissato a 45 giorni;
  • invalidità civile nelle regioni non convenzionate, termine per il provvedimento fissato a 110 giorni;
  • NASpI anticipata, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • sussidi lavori socialmente utili, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • indennità di malattia, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni;
  • indennità di maternità, termine per il provvedimento fissato a 55 giorni.

Si ricorda inoltre che la tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo soggetto responsabile del procedimento così come l’unità organizzativa competente.

I ricorsi all’Inps tramite Patronato e altri intermediari

Come ricordato in apertura, il contribuente che ritiene di essere stato leso nei propri diritti dall’Inps ha la possibilità di presentare un ricorso all’Istituto. Può farlo personalmente, attraverso un suo rappresentante con mandato o ricorrendo ad intermediari riconosciuti dalla legge, come Patronati e altri intermediari abilitati. In ogni caso il ricorrente deve rispettare i termini e le modalità indicati nella comunicazione dei provvedimenti stessi. Per tutte le informazioni sulla proponibilità dei ricorsi, il contribuente può rivolgersi all’Istituto di previdenza sociale attraverso varie modalità:

  • recandosi personalmente presso una delle strutture Inps presenti sul territorio;
  • chiamando il Contact Center dell’Istituto al numero gratuito per la rete fissa 803.164 oppure lo 06 164 164 da rete mobile, con la telefonata che avrà il costo previsto dal piano tariffario del gestore telefonico del contribuente;
  • consultando il sito dell’Inps;
  • recandosi nella sede Patronato e di altri intermediari abilitati.

In caso di reiezione del ricorso amministrativo o decorsi i termini di legge senza che l’Istituto si sia espresso al riguardo, può essere notificato il ricorso giurisdizionale alla sede che ha emesso il provvedimento.