“Sbarcati da Moby con un grosso ritardo ma i dati del porto sono contraddittori. Come avere un risarcimento?”

moby

Una lettrice del Salvagente racconta di essere sbarcato con Moby con un ritardo di quasi tre ore a causa di un guasto in porto. Ma gli orari forniti dalla Capitaneria di Olbia non corrisponderebbero all’esperienza dei passeggeri, dettaglio fondamentale per la richiesta di rimborso. La risposta dell’esperto per ottenere l’indennizzo

“Buongiorno,

ho un problema per il rimborso da Moby, compagnia di navigazione. Il 06 agosto scorso siamo partiti per la Sardegna con il traghetto Moby Athara (ex nave Tirrenia) in partenza da Piombino, orario previsto per la partenza 14.45. In realtà siamo partiti alle 16.15, un’ora e mezza di ritardo. Arrivati di fronte al porto di Olbia ci siamo fermati per il guasto di un motore, abbiamo atteso un rimorchiatore per poter arrivare ed attraccare al molo, attracco che è avvenuto ben oltre le 23.00, lo sbarco addirittura dopo mezzanotte. Vorrei inoltrare richiesta di indennizzo economico alla Moby (25% per ritardi all’arrivo di oltre 2 ore ma inferiore a 4 – l’orario di arrivo dichiarato dalla compagnia è 20.15). Per avere certezza dell’orario di attracco e un supporto alla mia richiesta, è questo che va preso a riferimento, sono andata a cercare sul sito del porto di Olbia ma in quella data risulta che il traghetto Tirrenia Athara (e non Moby) abbia attraccato alle ore 23.00 e che giungeva dal porto di Civitavecchia, non da Piombino, quindi ho scritto al porto di Olbia per fare presente questa cosa. Mi hanno risposto che avrebbero fatto le verifiche e che mi avrebbero aggiornato a breve ma sono passate settimane e ancora non mi hanno fatto sapere niente. La richiesta a Moby deve essere inoltrata entro 60 giorni quindi i tempi si fanno stringenti. Cosa mi consigliate di fare? Inoltro la richiesta senza attendere conferme? Oppure è un altro modo per avere la certezza degli orari di attracco delle navi italiane?”

Antonella Sale

 

Risponde Carmelo Calì, Responsabile nazionale trasporti e turismo Confconsumatori:

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In attesa di avere comunicato l’effettivo orario di arrivo, che non sappiamo quando avverrà, è consigliabile che la passeggera presenti, entro il 5 Ottobre, reclamo alla compagnia. Infatti prima ancora delle condizioni di contratto di Moby il Regolamento Comunitario n. 1177/2010 prevede all’art. 24 che il reclamo deve essere presentato entro due mesi dalla data in cui è stato prestato il servizio. Ed è bene rispettare tale termine per evitare l’eccezione di tardività. Consiglierei intanto di chiedere il massimo poi si valuterà una volta conosciuto il tempo del ritardo. Qualora Moby dovesse comunicare un tempo del ritardo non condiviso dalla passeggera è bene che la stessa chiede la relativa prova documentale, qualora nel frattempo non l’avesse ricevuta dal porto di Olbia.

A tal riguardo bisogna tuttavia prendere in considerazione la possibilità che per determinare il tempo del ritardo si possa tener conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea in una sentenza del 2014 in materia di trasporto aereo. In quel caso la Corte ha stabilito che per determinare il ritardo non bisogna fare riferimento al momento in cui l’aereo atterra ma a quello nel quale viene aperto uno dei portelloni dell’aeromobile. Infatti è in questo momento che i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo e riprendere le loro attività abituali quali affari personali, familiari, sociali o professionali, senza dover subire quelle costrizioni, a cui hanno dovuto sottostare per motivi tecnici e di sicurezza. Tale principio può valere anche nel trasporto navale, come nel nostro caso, e quindi il momento da prendere a riferimento non è quello attracco al porto che è avvenuto oltre le 23.00, ma quello dello sbarco dopo la mezzanotte.
Moby entro un mese dal ricevimento del reclamo dovrà comunicare alla passeggera se il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. In caso di accoglimento la relativa somma dovrà essere pagata entro trenta giorni. È importante poi che la passeggera chieda espressamente che la compensazione economica le venga corrisposta in denaro, e non mediante buoni e/o altri servizi.
La compensazione economica connessa al prezzo del biglietto poi non è soggetta a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
Infine il Regolamento prevede anche ulteriori richieste risarcitorie qualora la passeggera abbia dovuto affrontare delle spese a causa del ritardo dei servizi di trasporto oppure non sia stata prestata l’assistenza dovuta.