L’utilizzo dei droni con telecamera è in costante grande crescita negli ultimi anni, sia per uso privato che professionale: la normativa di riferimento è stata unificata, il 1° gennaio 2021, con il Regolamento 746/2020. Ecco cosa prevede
I droni sono sempre più parte della nostra realtà quotidiana, utilizzati per ordine pubblico, per fare informazione, per riprendere eventi pubblici ma anche per uso privato, durante il tempo libero, per svago, per riprendere i luoghi delle vacanze o per dilettarsi nella “guida” di un sistema aeromobile. L’utilizzo dei droni, che sono dispositivi dotati tra l’altro di telecamera e memoria interna, solleva diverse questioni, prima fra tutte quella della privacy di terze persone che accidentalmente vengono riprese dal drone durante il sorvolo.
Chi utilizza un drone spesso in presenza di soggetti terzi totalmente estranei, deve stare attento non solo a non creare danni, a cose ed a persone, ma anche a tutelare la riservatezza di coloro che accidentalmente vengono ripresi.
Il Garante della privacy italiano ha reso noto un’iconografica con i “consigli per rispettare la privacy se si usa un drone a fini ricreativi”.
Le regole per chi usa i droni a fini ricreativi
L’Autorità garante invita gli utilizzatori dei droni, a seguire determinate regole, prima fra tutte, evitare di invadere gli spazi personali e l’intimità delle persone anche se ci si trova in un luogo pubblico, come una spiaggia, un parco o una piazza.
Vige il divieto di diffondere le riprese sul web o sui social se non si ha il consenso delle persone riprese o fotografate, salvo particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come per fini giornalistici.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Non è ammessa la pubblicazione personale, sul web e sui social, delle foto e delle riprese effettuate, se i soggetti terzi, sono riconoscibili.
Non si possono riprendere targhe di auto e moto, giardini privati o l’interno delle case, come non si possono registrare conversazioni private.
Alla base di queste semplici norme dovrebbe esserci, comunque, sempre il buon senso. Ogni attività che si svolge con il drone, infatti, dev’essere effettuata nel rispetto degli altri e soprattutto, impone il Garante, il pilota dev’essere sempre visibile e reperibile per chiunque voglia opporsi e negare il consenso al trattamento dei dati raccolti. A tal fine, chiunque si ritenesse vittima di violazioni della propria privacy, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.
La normativa europea
Come anticipato, a livello normativo per l’utilizzo dei droni, si fa riferimento al Regolamento di esecuzione Ue 746/2020, sotto la responsabilità dell’European Union Aviation Safety Agency (Easa), che ha risposto all’esigenza di avere una normativa comune di riferimento in tutti i paesi europei.
Il regolamento redatto dall’Unione europea ha introdotto due diverse categorie:
- il tipo di operazioni che si eseguono con i droni, siano esse per lavoro, svago o ragioni di ordine pubblico;
- il tipo di volo, open e specific. La prima riguarda i voli di svago a vista non oltre i 120 metri di altitudine, con droni al di sotto dei 25 kg che vengono distinti per la posizione di volo, sopra, vicino o lontano dalle persone. L’altra, tutti i voli che eccedono questi limiti e per i quali, devono essere richieste autorizzazioni valutate e concesse, caso per caso, dalle autorità competenti.
Anche a livello europeo, ovviamente, si parla di privacy, infatti, qualunque sia lo scopo dell’utilizzo del drone, il Regolamento Ue, sottolinea l’importanza di tutelare l’incolumità fisica e la privacy delle persone diverse dal pilota e che si trovano nell’area interessata, nel rispetto dei principi generali di liceità, correttezza, trasparenza, determinazione delle finalità, minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati.